TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2013-12-12, n. 201310769
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N. 10769/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10652/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10652 del 2013, proposto da:
SOC IDEA GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G R, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. G R sito in Roma, Via W. Tobagi, 11;
contro
SOC GTECH SPA (già LOTTOMATICA GROUP SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M G, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. M G sito in Roma, Via Sebino, 29;
nei confronti di
Soc Intercomp Spa;
per l'annullamento
- dell'atto di revoca dell'aggiudicazione definitiva della gara pubblica europea per la fornitura di PC, comprensivi di tasca porta PC e braccio di fissaggio a muro (bando pubblicato sulla G.U. CE serie S n. 29 in data 09.02.2013) e della conseguente aggiudicazione al concorrente che seguiva in graduatoria, comunicata a mezzo fax in data 30.07.2013;
- di tutti gli atti presupposti, inerenti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gtech Spa (già Lottomatica Group Spa);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 il consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che – a prescindere dall’esame di questioni relative alla giurisdizione del giudice adito - l’impugnativa ha ad oggetto il provvedimento di revoca di aggiudicazione di gara di fornitura, come tale soggetta alla disciplina di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo, che prevede il dimezzamento dei termini processuali;
Considerato che il ricorso in esame è stato depositato oltre il termine di 15 giorni dall’ultima notifica, essendo stato il deposito effettuato in data 13 novembre 2013, laddove l’ultima notifica si è perfezionata in data 21 ottobre 2013;
Considerato che, conseguentemente, il ricorso, in quanto non tempestivamente depositato, deve essere dichiarato inammissibile, venendo in rilievo termini di carattere perentorio, dal cui mancato rispetto discende l'inammissibilità del ricorso posto che il tardivo deposito dello stesso dà luogo alla non valida instaurazione del rapporto processuale e, pertanto, all'inammissibilità del gravame, non essendosi costituito tale rapporto;
Considerato che in ragione delle peculiarità della fattispecie possono essere equamente compensate tra le parti le spese di giudizio;