TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-12-12, n. 201401039
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Testo completo
N. 01039/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2014, proposto da:
NC LI, rappresentato e difeso dall'avv. NC De Paola, e avv. NC De Paola, difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovica Dusmet, in Ancona, Corso Mazzini, 107;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona R.G. n. 621/2010 depositato in cancelleria il 12/12/2011 e notificato in data 26/10/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona Rep. 1345/2011 A.V., depositato in cancelleria il 12/12/2011.
Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche del 10/4/2014, che attesta la mancata proposizione di ricorso per cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 nn. 4-5 c.p.c.
Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere in favore del sig. LI la somma di € 9.500,00 (oltre interessi legali) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001). Le