TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-19, n. 201800287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-19, n. 201800287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800287
Data del deposito : 19 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2018

N. 00287/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2009, proposto da
Casali S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato M B B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Michele Brunetti in Ancona, via Matteotti, 54;

contro

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati M D S, C D, con domicilio eletto presso lo studio Ancona Ufficio Legale Amm.Ne Prov.Le in Ancona, via Ruggeri, 5;

per l'annullamento

del provvedimento n.480 del 13/11/2008 del III Dipartimento - Governo del Territorio - settore I Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Area Ecologia, della Provincia di Ancona comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. 14.11.08 pervenuta i data 17/11/08;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con dichiarazione depositata in data 16/12/2017 parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere in analogia al ricorso n. 1175/2004.

Quest’ultimo veniva definito con sentenza 05/03/2018 n. 167 che dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio.

La citata dichiarazione è stata sottoscritta, per adesione, dal difensore della Provincia di Ancona.

Nel corso delle attività preliminari dell’odierna udienza pubblica le parti confermano la cessazione della materia del contendere come in atti, con accordo sulle spese.

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