TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-08, n. 202300312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-08, n. 202300312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300312
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 00312/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00825/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2015, proposto da
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, D D e L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Aldo Penazzi in Milano, piazza della Repubblica, 28;



contro

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera (già Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



nei confronti

Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Vasta e Rozemaria Bala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Maria Carla Minieri in Milano, via Francesco Sforza, 15;



per l'annullamento

della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 37/2015/R/gas del 5/2/2015 pubblicata sul sito dell’Autorità il 6 febbraio 2015 e composta dalla delibera stessa e dal suo allegato A, con tutti gli atti connessi e presupposti fra cui la deliberazione della medesima Autorità 15/2013/R/gas del 24 ottobre 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera e di Snam Rete Gas Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito anche solo “Autorità” oppure “Arera” e già denominata Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) adottava la deliberazione 5.2.2015 n. 37 con la quale dettava una serie di prescrizione in materia del sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento del gas naturale.

In particolare e per quel che ivi interessa l’Autorità, modificando la sua pregressa deliberazione n. 181/2012/R/gas, non prevedeva più che il rating creditizio costituisse una forma di garanzia per il bilanciamento, ancorché parziale, ma stabiliva che lo stesso rating consentisse la riduzione di un ammontare pari a tre giorni del Prelievo Atteso nel calcolo del termine di esposizione del sistema nei confronti dell’utente.

Eni Spa, reputando illegittima la succitata nuova e più restrittiva disciplina del rating creditizio, impugnava la deliberazione n. 37/2015 con il presente ricorso, affidato a due distinti motivi.

Il gravame era notificato non solo all’Autorità ma anche a Snam Rete Gas Spa (di seguito anche solo “Snam”), atteso il ruolo di quest’ultima nel sistema di bilanciamento del gas naturale, essendo la stessa responsabile del bilanciamento medesimo.

Si costituivano in giudizio Arera e Snam Rete Gas Spa, concludendo entrambe per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.1.2013 la causa era trattenuta in decisione.



DIRITTO

La complessiva infondatezza del ricorso, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle parti evocate in giudizio.

1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro sostanziale omogeneità.

1.1 Ai fini della definizione dei medesimi appare necessario esporre, seppure per sommi capi, la

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