TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-03-11, n. 201101449
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N. 01449/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04498/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2002, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'Avv.to L P, con domicilio eletto in Napoli, alla via Vicinale San Severino n. 2 - Villa Delizia, presso l’Avv.to G P
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, alla via Diaz n. 11
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 799/C.S.A., adottato dall’Aeronautica Militare – Commissione Sanitaria di Appello di Roma il 4.2.2002 e notificato il 22.2.2002;
2) ove occorra, anche del provvedimento prot. n. 75/01, adottato dall’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Roma – Distaccamento Straordinario di Napoli il 23.1.2001;
3) in una agli atti connessi, preordinati e consequenziali, mediante i quali veniva dichiarato che l’infermità, da cui risulta affetto il ricorrente («linfoma non Hodgkin») non è dipendente da causa di servizio;
nonché per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell’istante, di quanto dovutogli per legge a titolo di equo indennizzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame, Francesco Catapano, sottufficiale dell’Aeronautica Militare con mansioni di Assistente Tecnico del Genio, specialità Elettricisti, impugna gli atti coi quali l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica di Roma – distaccamento straordinario di Napoli, prima, e la Commissione Sanitaria d’Appello di Roma, poi, hanno negato che l’infermità da lui contratta nei termini di un «linfoma non Hodgkin» sia dipendente da causa di servizio, in tal modo pregiudicando il riconoscimento dell’equo indennizzo e degli ulteriori emolumenti previsti dalla legge.
In particolare, il ricorrente censura:
1) erroneità del presupposto, travisamento e illogicità, difetto di istruttoria, in quanto nel caso di specie sussisterebbero tutti i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e, quantomeno, sussisterebbe la concausalità in relazione alla specifica attività lavorativa prestata dal ricorrente all’interno di centrali elettriche ove erano presenti cabine di trasformazione e impianti di rifasamento (condensatori e reattori) contenenti sostanze chimiche, analiticamente indicate in ricorso, responsabili, ove assorbite, di numerose patologie (dermatiti, alterazioni del sistema nervoso, danni epatici ed oculari, immunodepressione) e sospettate di avere un alto potenziale oncogeno nei riguardi dell’uomo;invece, le commissioni mediche non avrebbero minimamente tenuto conto di tali circostanze, né avrebbero compiuto sul punto adeguata istruttoria;
2) contraddittorietà, manifesta illogicità, falsa applicazione della legge, essendo mancato un contraddittorio col ricorrente ed un accertamento della causalità concreta, nonché qualsiasi motivazione che faccia intendere le ragioni dell’esclusione del nesso eziologico.
Si è difeso il Ministero della Difesa, eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa in quanto rivolta avverso atti endoprocedimentali, nonché la sua infondatezza nel merito.
Nell’odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è senz’altro ammissibile posto che in materia di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, riguardo al personale militare e a quello allo stesso assimilato, l'atto conclusivo del procedimento è costituito dalla determinazione della commissione medica di seconda istanza la quale, ai sensi dell'art. 16 r.d. 15 aprile 1928 n. 1024, deve ritenersi definitiva (cfr., sul punto, Tar Puglia, Bari, sez. I, 10 novembre 2005, n. 4846).
Nel merito, va in primo luogo rammentato come i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti;si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (così C.d.S., Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Fatta tale premessa, occorre osservare come i provvedimenti in esame non appaiono affetti da alcuna delle illegittimità declinate dal ricorrente.
In particolare, si ricava con chiarezza dal processo verbale n. 569/2001, relativo alla seduta dell’11.9.2001 della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare (e richiamato nella comunicazione del 4.2.2002), che il giudizio di non dipendenza dell’infermità «linfoma non Hodgkin» da causa di servizio è stato ampiamente e congruamente motivato «esaminata la documentazione agli atti, visto l’esito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti dall’interessato in sede di visita medica presso l’IML di Roma Sede Dist. Di Napoli» e, dunque, a valle di un esame diretto degli atti e della persona.
Inoltre, la motivazione d’appello, di conferma del giudizio escludente dell’organo sanitario di prima istanza, è stata sicuramente formulata in modo accurato.
Essa, infatti, dopo aver dato conto delle conoscenze mediche generali relative alla patogenesi dell’infermità in parola («preso atto della etiologia complessa e in parte misconosciuta dei linfomi, di quelli di non Hodgkin in particolare») ed essere passata partitamente ad esaminare il contesto ambientale di lavoro del dipendente («valutata l’attività di servizio svolta dall’interessato, così come dallo stesso evidenziato nella domanda all’origine della presente pratica e come risulta dal rapporto circostanziato»), ha esposto quindi conclusioni ragionevoli ed esaustive («tale attività non ha comportato esposizione a fattori fisici o chimici potenzialmente lesivi oltre la comune generica nocività ambientale»;e «in ogni caso la permanenza nell’ambiente di lavoro è stata caratterizzata dall’alternanza tipica dei turni H24 e, nella documentazione agli atti, non emergono condizioni di stress operazionale continuativo»).
Alla luce di tali considerazioni, vanno dunque respinte le censure formulate in ricorso ed appuntate soprattutto sulla carenza istruttoria e motivazionale dell’atto, nonché sull’erroneità del presupposto, sul travisamento, sulla illogicità e sulla contraddittorietà della motivazione, formulata invece, come detto, anche alla luce delle risultanze istruttorie e della prospettazione provenienti dal ricorrente.
Conseguentemente non può trovare ingresso la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo di equo indennizzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche in considerazione del fatto che il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura come meramente impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo;mentre una posizione di diritto soggettivo in tema – che potrebbe comportare una condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto - sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento della spettanza del beneficio ad opera della P.A. (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009;Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009;Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008;Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007;Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007;T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005;T.A.R. Lazio-Roma n° 3093 del 26.4.2005;T.A.R. Lazio-Roma n° 12056 del 29.10.2004;T.A.R. Campania-Salerno n° 224 del 27.3.2003).
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Tuttavia, la complessità delle valutazioni tecniche implicate e la specificità della patologia esaminata consentono di compensare tra le parti le spese di lite.