TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-15, n. 201600311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-15, n. 201600311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600311
Data del deposito : 15 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2016

N. 00786/2016 REG.RIC.

N. 00311/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00786/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 786 del 2016, proposto da:


S C, rappresentato e difeso dall'avvocato Alice Merletti C.F. MRLLCA84H48L219A, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cavalli 38;


contro

Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento 17.5.2016 della Commissione per l'interpretazione in via equitativa della normativa per l'accesso alle fasce ridotte delle tasse universitarie che ha respinto l'istanza del signor S C volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di studente indipendente dal nucleo familiare d'origine, imponendogli di versare la 2^ rata delle tasse universitarie per l'anno 2015/2016, comunicato con nota della Direzione didattica e servizi agli studenti dell’Università di Torino 26.5.2016 prot. n. 51833, pervenuta in data 1.6.2016;

- di ogni atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’atto impugnato è stato assunto in esito ad una nuova istruttoria e ad una rinnovata valutazione della situazione del richiedente, per cui esso non ha natura meramente confermativa, con conseguente infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso;

Considerato che, a norma dell’art. 5 D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del Regolamento d’Ateneo per la riduzione della contribuzione, il riconoscimento della condizione di studente indipendente dal nucleo familiare d’origine richiede il possesso da almeno due anni di un reddito non inferiore a € 6.500;

Ritenuto che il suddetto requisito non è integrato nella situazione considerata, atteso che il ricorrente ha percepito nel corso dell’anno 2014 un reddito in misura inferiore alla soglia fissata nei suindicati atti regolamentari;

detto limite non può essere sostituito dal diverso parametro della soglia di povertà prevista dalla normativa vigente in Portogallo, tenuto anche conto che la permanenza del ricorrente in tale Paese per il progetto Erasmus ha avuto termine al 5 marzo 2014 ed ha quindi interessato solo due mesi dell’anno 2014;

ritenuto pertanto che il ricorso non presenti elementi di fumus boni iuris;

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