TAR Roma, sez. III, sentenza 2009-07-24, n. 200907537
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Testo completo
N. 07537/2009 REG.SEN.
N. 09866/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 9866/2008 R.g. proposto da
D I, rappresentato e difeso dall’avv. S D, presso il cui studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, ha eletto domicilio
contro
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
nei confronti di
P N, M P T, M L, L Ponzone, Rita Renzi, Antonia Magnotti, Adolfo Candia e Alberto Zaino, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Sanino, Franco Coccoli e Laura Palasciano, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli n. 180;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando in data 7 dicembre 2007 con cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha indetto il concorso, riservato ai propri dipendenti di ruolo, per il conferimento di complessivi 8 posti di dirigente di seconda fascia, di cui sei per dirigenti con formazione giuridica, uno per dirigenti con formazione economica e uno per dirigenti con formazione tecnica; di tutti gli atti della procedura, con particolare riferimento ai verbali della commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 13; della determinazione del Presidente dell’Autorità in data 15 luglio 2008 di approvazione della graduatoria finale; di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
sentiti alla pubblica udienza del 1° luglio 2009, relatore il cons. Mario Alberto di Nezza, gli avvocati delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 ottobre 2008, ritualmente depositato, l’ing. D I, funzionario dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, premettendo di aver partecipato al concorso meglio specificato in epigrafe per il profilo tecnico e per quello giuridico e di essersi classificato nelle rispettive graduatorie in posizione non utile (ossia al 5°, con punteggio di 50,50, e al 14° posto, con punteggio di 54,50), ha impugnato gli atti della procedura assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Costituitisi in resistenza gli intimati e depositate dalle parti ulteriori memorie, all’udienza di discussione del 1° luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Disattese “in limine” le eccezioni di rito sollevate dai controinteressati – segnatamente: quella di improcedibilità (in ragione dell’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione per solo due dei tre “profili” indicati nel bando), in quanto l’interesse strumentale alla caducazione e rinnovazione della procedura ben può essere azionato dal concorrente che, avendone i requisiti, abbia comunque preso parte alla selezione (cfr. “ex multis” Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 1995, n. 205); quella di tardività, in quanto non risultano impugnate clausole escludenti della “lex specialis” (l’interesse al ricorso si è infatti attualizzato con l’esito negativo delle prove) - è opinione del Collegio che il gravame sia fondato per quanto di ragione.
2.1. L’istante deduce anzitutto (n. 1 ric.) che le modalità di selezione prescelte dall’amministrazione (superamento di due prove orali, l’una teorica e l’altra pratica) contrasterebbe con gli artt. 28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’accesso alla qualifica dirigenziale nelle amministrazioni statali, e 5 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 227 del 2004), impositivo dell’effettuazione di “due prove scritte e una orale”, disposizioni applicabili alla resistente in forza degli espliciti richiami operati tanto dall’art. 8, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), quanto dall’art. 5 d.P.C.M. 23 luglio 2007, sulla “nuova definizione della pianta organica” dell’Autorità.
A dire del ricorrente, tale opinione, oltre a trovare fondamento nei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97, Cost., sarebbe ulteriormente suffragata dal parere del Dipartimento della funzione pubblica in data 7 agosto 2008, circa la diretta applicabilità dell’art. 35 d.lgs. n. 165/01 all’amministrazione intimata, e dalla circostanza che in un successivo concorso indetto dalla stessa Autorità (con bando del 28 marzo 2008) per l’assunzione di quattro dirigenti sarebbe stata appunto prevista la somministrazione di due prove scritte e una orale.
Il motivo, con cui è messa in dubbio non già la sussistenza di una sfera di “autonomia organizzativa” in capo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ma la sua estensione, non è condivisibile.
2.1.1. Giova muovere dagli artt. 6 e 8 Cod. contr..
La prima disposizione, nell’innovare profondamente l’assetto dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita dalla l. n. 109/94, prevede (oltre al mutamento della denominazione) che i suoi sette componenti sono “nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica […] tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità” e che detto incarico, non rinnovabile, “dura […] sette anni fino all’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti”.
Sul piano funzionale, l’articolo in esame sancisce, ancora, che l’Autorità, “connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa” (co. 4), “vigila sui contratti pubblici […] di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali” (nonché, nei limiti precisati, di quelli esulanti dal campo di applicazione del Codice dei contratti) “al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara” (co. 5).
Fatte espressamente “salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti” (co. 6), i commi 7 e ss. provvedono infine a chiarire gli ambiti di esplicazione della funzione di vigilanza (attraverso l’intestazione, tra l’altro, di rilevanti poteri ispettivi e sanzionatori), anche nell’interesse dell’Erario (cfr. co. 7, lett. d), e a precisare il legame con Governo e Parlamento (incentrato nelle attività di segnalazione e proposta nei confronti di tali Organi costituzionali).
Queste norme – e i ripetuti riferimenti alla tipologia delle “autorità amministrative indipendenti” - convincono della peculiare posizione rivestita, nel quadro dei titolari di “munera” pubblici, dal soggetto in argomento (diverso dall’immediato antecessore, sui cui ebbe a pronunciarsi la Corte costituzionale con la sentenza 7 novembre 1995, n. 482) in quanto posto a presidio del settore strategico delle commesse pubbliche, essendo notorio che il “public procurement” costituisce una delle funzioni principali del c.d. Stato di benessere anche in ragione della sua attitudine a essere utilizzato quale strumento di politica economica a sostegno della crescita di produttività. Si tratta, del resto, di una speciale rilevanza direttamente ascrivibile alle intenzioni del legislatore comunitario, il quale, parimenti consapevole della natura dei molteplici e delicati interessi sottesi alla disciplina degli appalti pubblici, agli artt. 81, par. 2, dir.