TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2017-10-02, n. 201701134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2017-10-02, n. 201701134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201701134
Data del deposito : 2 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2017

N. 01134/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01099/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2017, proposto da:
Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, e domiciliata per legge presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico e Ispettorato Territoriale per la Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

nei confronti di

Rai Way s.p.a., non costituita in giudizio;
Radio Dimensione Suono s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Amiconi e Marzia Amiconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giacomo Cresci in Firenze, viale Milton n. 27;

per l'annullamento

-dell’ordinanza di disattivazione prot. n. 141523 del 18.8.2017, notificata via pec in pari data, avente ad oggetto l’ordine di disattivare l’impianto attivato ai sensi dell’art. 74, comma 2, della legge n. 448/2001 su frequenza 103.100 Mhz in località Predicatore (GR), poiché interferente la frequenza 103.300 di RAI – ISORADIO sull’unico punto geografico sito sulla SS nr. 1 bivio Parrina (doc. 1);

-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ispettorato Territoriale per la Toscana e di Radio Dimensione Suono s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 26.5.2017 la ricorrente ha comunicato all’Ispettorato territoriale per la Toscana l’attivazione della frequenza 103.100 MHz da località Predicatore (Grosseto), allegando il corrispondente progetto di antenna.

Il suddetto Ispettorato, con nota del 6.6.2017, ha invitato i soggetti potenzialmente interferiti (ossia RDS e RAI-Isoradio) a valutare le caratteristiche del suddetto progetto e verificare la sussistenza di possibili cause di incompatibilità radioelettriche. Lo stesso Ispettorato, in data 10.7.2017, ha chiamato i tecnici della ricorrente e di RAI Isoradio a verificare i segnali dei rispettivi impianti sulla strada statale n. 1, al bivio con località Perrina. Ad esito della verifica è risultata un’interferenza sul segnale RAI-Isoradio provocata dall’antenna attivata dalla deducente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con ordinanza del 18.8.2017, ha ingiunto all’Associazione istante la disattivazione dell’impianto.

Avverso tale provvedimento l’interessata è insorta deducendo:

-violazione di legge, del diritto di partecipazione e dei principi del giusto procedimento, trasparenza, buon andamento e leale collaborazione;
violazione della legge n. 241/1990;
abuso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato e la controinteressata Radio Dimensione Suono.

Alla camera di consiglio del 20 settembre 2017 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura l’istante deduce che la contestata ordinanza è stata emessa senza una segnalazione di interferenza da parte di RAI-Isoradio e in base ad una irrituale comunicazione di avvio del procedimento inviata ai potenziali soggetti interferiti, in violazione del procedimento previsto dall’art. 74, comma 2, della legge n. 448/2001.

La doglianza non è condivisibile.

Dalla nota dell’amministrazione datata 21.7.2017 (documento n. 9 depositato in giudizio dal controinteressato) risulta che il peggioramento di qualità delle emissioni riguardante RAI Isoradio, assunto a presupposto dell’impugnato provvedimento, emergeva già dai progetti tecnici degli impianti di quest’ultima e della ricorrente;
la possibilità di interferenze si evinceva già dalla dislocazione delle antenne della ricorrente e delle parti controinteressate, talché la comunicazione preventiva rivolta dall’Amministrazione alle stesse rispondeva all’esigenza di espletare un’esauriente istruttoria alla luce delle acquisizioni documentali e della situazione fattuale. Peraltro alla luce delle misurazioni effettuate è indubbio, al di là delle rimostranze di Radio Dimensione Suono in ordine ai segnali promananti dall’antenna della ricorrente (rimostranze non valorizzate nell’atto impugnato), che l’impianto di RAI Isoradio fosse oggetto di interferenza tale da inficiare in misura rilevante la qualità del segnale.

Del resto, nessuna norma vieta all’Amministrazione procedente di compiere le valutazioni del caso nel pieno contraddittorio di tutti gli operatori potenzialmente coinvolti dal previsto nuovo segnale radiofonico, ed anzi tale iniziativa, al pari dell’invio dei dati tecnici dell’impianto della ricorrente ai controinteressati, risponde al principio generale del rispetto del contraddittorio ed a esigenze di completezza dell’attività istruttoria.

Ad ulteriore dimostrazione dell’osservanza del principio del contraddittorio, la verifica della situazione interferenziale è avvenuta congiuntamente tra le parti, come si evince dalla nota sottoscritta dal Ministero, dalla ricorrente e da RAI Way nel luglio 2017 (documento n. 5 allegato al gravame).

Con la seconda doglianza l’esponente deduce che l’Ispettorato ha svolto le operazioni di verifica su un solo punto, anziché, come sarebbe stato doveroso, in più punti;
aggiunge che il punto di interferenza accertato ricadeva in zona nella quale, in forza della convenzione tra RAI e Ministero delle Comunicazioni allegata all’impugnativa (documento n. 6), il segnale di Isoradio non doveva essere diffuso, non essendo in essa presenti autostrade o tangenziali.

Il rilievo è infondato.

Il Collegio preliminarmente rileva che la ricorrente si richiama ad una convenzione sottoscritta dal competente Ministero e la RAI, il cui art. 14, comma 3, prevedeva la trasmissione dei programmi Isoradio lungo il tracciato autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe, e non su altre strade.

Tuttavia, a prescindere dal fatto che la predetta convenzione legittimava il segnale Isoradio anche in zone limitrofe a tangenziali ed autostrade, il Collegio rileva che la stessa riguardava solo il periodo 2003/2005, e quindi non può fungere da parametro di raffronto nella valutazione di provvedimenti amministrativi adottati nel 2017.

Il richiamato art. 14 risulta superato dall’art. 19, comma 2, del contratto di servizio 2010/2012, il quale pone l’obiettivo dell’estensione della copertura della diffusione del segnale, e prima ancora dall’art. 13, comma 2 lett. b, del contratto nazionale di servizio 2007/2009, secondo cui il segnale della rete Isoradio deve essere udibile sull’intera rete autostradale e avviata sulle altre principali vie di comunicazione (tali contratti sono reperibili sul sito internet della RAI e del Ministero dello Sviluppo Economico).

Orbene, il contestato accertamento ha interessato la strada statale n. 1, la quale può rientrare la le principali vie di comunicazione, e comunque il richiamo, espresso nell’impugnativa, al contratto di servizio 2003/2005 non può supportare la tesi della ricorrente, trattandosi, come visto, di negozio giuridico inefficace da tempo.

Inoltre, da un lato la zona in cui si è svolto l’accertamento, non essendo ostacolata da rilievi orografici (come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, non smentita sul punto dalla ricorrente), è rappresentativa anche di luoghi limitrofi, e dall’altro i rilievi effettuati confermano le risultanze che erano emerse già in sede di confronto tra i progetti tecnici dei due impianti in questione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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