TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-07-09, n. 201800433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-07-09, n. 201800433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800433
Data del deposito : 9 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2018

N. 00433/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00434/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2012, proposto da
F F, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Clerico' e F T, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini in Perugia, piazza Danti, 28;



contro

Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.;



per l'annullamento

-dell'atto prot. n1)122125 del 12 luglio 2010 con cui l'arch. M C, ingiungeva alla ricorrente di pagare, entro trenta giorni, la somma di € 13.931,19, con l'avvertimento che decorso inutilmente il termine, si sarebbe proceduto al recupero mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del DPR 29.9.1973 n. 602 e 28.2.2008 n. 31.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.-Espone l’odierno ricorrente di aver impugnato innanzi al Tribunale civile di Terni l’ordinanza del Comune di Terni del 12 luglio 2010 con cui gli è stata comminato il pagamento di 13.931,19 euro a titolo di penale per inadempimento della convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Comune e la cooperativa Tacito Park inerente la concessione in favore di quest’ultima di diritto di superfice per la realizzazione di posti auto e box interrati.

In data 18 dicembre 2003 il Comune ha assegnato a titolo oneroso uno dei posti auto realizzati al sig. F.

Sostiene l’Amministrazione Comunale che il ricorrente risponderebbe dell’inadempimento della cooperativa Tacito Park agli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione, in qualità di avente causa, a mente della clausola contenuta della citata convenzione del 2000, trascritta, di subentro a tutti gli effetti nella posizione giuridica della parte superficiaria.

Con sent. n. 317 del 30 marzo 2012 il Tribunale di Terni ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.a. quale controversia rientrante nell’ampia fattispecie di giurisdizione esclusiva in materia di accordi tra P.A. e privati di cui all’art. 11 L.241/90 oltre che di atti e comportamenti concernenti l’urbanistica.

A seguito della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione la ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi all’intestato Tribunale Amministrativo, riproponendo tutti i motivi di violazione di legge dedotti, così riassumibili: contesta la propria legittimazione passiva di destinatario dell’ordinanza, dal momento che vi sarebbero due distinti rapporti, il primo tra Comune e cooperativa di carattere pubblicistico qualificabile quale concessione di esecuzione di opera pubblica (per la realizzazione di parcheggio sotterraneo) ed il secondo tra il Comune e gli aventi causa della predetta cooperativa inerente l’assegnazione dei singoli posti auto ai soci e loro aventi causa (assimilabile a compravendita); la sanzione impugnata avrebbe natura amministrativa (ovvero non trasmissibile agli aventi causa), unitamente a ulteriori doglianze inerenti vizi propri dell’ingiunzione.

All’esito dell’udienza pubblica del 7 dicembre 2016 con ordinanza n. 70/2017, stante il riscontrato decesso del difensore comunale avv. A A, è stata disposta l'interruzione del processo, ai sensi

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