TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-06-06, n. 201701305
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2017
N. 01305/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01731/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2015, proposto da L A, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Milano 42a;
contro
Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- dell'ingiunzione di sgombero n. 6 del 23 giugno 2015 emessa dall'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, con la quale si è contestata al ricorrente l'abusiva occupazione di un'area demaniale marittima in località Cala Oliva del Comune di Milazzo ed è stato ordinato il ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- della nota dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana 23 giugno 2015, prot. n. 29564;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente – premesso di essere, dal 1989 al 2004, unico concessionario di una superficie demaniale marittima sita in Milazzo, località Cala Oliva, estesa 30,00 mq., sulla quale insiste un casotto in legno, poggiato su struttura in cemento con mattoni pieni, adibito a ricovero di attrezzi da pesca – con il ricorso in epigrafe espone che:
1) a seguito della presentazione di apposita istanza di rinnovo della concessione demaniale, la Capitaneria di Porto di Milazzo — con nota 20 gennaio 2006, prot. n. MIL 021/01679/5 — lo invitava al pagamento del canone demaniale determinato in via provvisoria per l'anno 2005 “al fine di consentire all’Assessorato Territorio e Ambiente il definitivo rilascio del titolo richiesto per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005”;
2) effettuato il pagamento in data 30 gennaio 2006 e trasmessi i documenti richiesti dall'Amministrazione 1’11 settembre successivo, il ricorrente rimaneva in attesa del rilascio del titolo concessorio richiesto;
3) a distanza di due anni, perdurando il silenzio dell'Amministrazione, chiedeva nuovamente il rinnovo “per mesi 48 della concessione in oggetto” (cfr. istanza del 22 settembre 2008);
4) analoga istanza di rinnovo “per mesi 48 della concessione in oggetto” era stata presentata alla Capitaneria in data 22 settembre 2009, anch’essa rimasta inevasa.
5) con nota 22 febbraio 2010, prot. n. 03.03.02/4717/Sez. Demanio, la Capitaneria di Porto di Milazzo trasmetteva la nuova istanza del Dr. L;
6) nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima, senza che, nel frattempo, vi fosse stato alcun fatto nuovo, in data 8 gennaio 2015, la Sezione Polizia Marittima e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Milazzo eseguiva un sopralluogo nell’area demaniale in questione e contestava al ricorrente “ il reato di abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo [...] perpetrata mediante il mantenimento del manufatto sopra descritto in assenza del prescritto titolo concessorio” ;
7) con coevo provvedimento l'immobile era stato sottoposto a provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 3 bis, c.p.p. al quale faceva seguito un procedimento penale (n. 51/2015 R.G.N.R.) tutt’ora pendente innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
8) con ingiunzione di sgombero n. 6 del 23 giugno 2015, l'A.R.T.A. ordinava al ricorrente di procedere “allo sgombero dell'area abusivamente occupata ed alla messa in pristino stato della stessa” entro il termine di trenta giorni, con l'avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, l’Amministrazione avrebbe proceduto in danno del ricorrente medesimo, a carico del quale sarebbe stata “adottata la procedura prevista dall'art. 84 Codice della Navigazione” ;
9) con nota prot. n. 29564 del 23 giugno 2015, l'Amministrazione intimata invitava il ricorrente a pagare entro trenta giorni “la somma di euro 25.491,02 quale indennizzo per abusiva occupazione del Demanio Marittimo per il periodo dal 01/1/2006 al 31/01/2015”.
Di suddetti provvedimenti del 23 giugno 2015 il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva per seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'ara, L.R. 30 aprile 1991, n. 10.
Deduce il ricorrente che i provvedimenti impugnati presentano un primo profilo di illegittimità per non essere stati preceduti dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento.
2) Violazione e falsa applicazione degli ara. 3 e 6, L.R. 30 aprile 1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
Ad avviso del ricorrente L'A.R.T.A. avrebbe omesso di considerare che il Dr. L è stato regolarmente concessionario dell’area demaniale in questione per diversi lustri (ininterrottamente sino al 2004) e che, per gli anni successivi, ha sempre richiesto il rinnovo del titolo concessorio, senza che su dette istanze l'Amministrazione abbia mai inteso pronunciarsi: un corretto modus procedendi avrebbe imposto all’Amministrazione di pronunciarsi preventivamente sulla domanda di concessione prima di adottare qualsivoglia provvedimento repressivo.
3) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'alt 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati difetterebbero di qualsivoglia accenno in merito all'esistenza di ragioni di interesse pubblico sottese alla loro adozione, in violazione del generale obbligo motivazionale di cui all'art. 3 L.R. n. 10/1991.
4) Violazione e falsa applicazione dell'alt 1, L.R. 29 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'art. 56, comma 1, L.R. 6 agosto 2009, n. 9.
Deduce il ricorrente che il rinnovo delle concessioni demaniali marittime già in essere non è assoggettato al medesimo regime che governa il primo rilascio delle concessioni medesime e, salva la sussistenza di particolari ragioni ostative, nella specie insussistenti, costituisce praticamente un atto dovuto per la p.a. concedente;il che troverebbe conferma nella novella del comma 3 dell'art. 1 L.R. n. 15/2005, operata dall'art. 56, comma 1, L.R. 6 agosto 2009, n. 9 secondo cui “ Le concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza tacitamente rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2”.
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e dell'art. 75, L.R. 7 marzo 1997, n. 6.
Ad avviso del ricorrente la richiesta del pagamento dei canoni per il periodo 2006-2010 sarebbe prescritta atteso che i canoni di concessione per l’uso di beni demaniali sono, infatti, soggetti alla prescrizione quinquennale sicché risalendo il primo atto di costituzione in mora al 7 luglio 2015, data di ricezione dell'impugnata ingiunzione di sgombero non potrebbero più comunque pretendersi canoni concessori per il periodo anteriore al 7 luglio 2010. Inoltre non sussisterebbero neppure i presupposti per l'applicazione della maggiorazione del 200% del canone ex art. 75 L.R. n. 6/1997, in quanto la mancanza, allo stato, del titolo concessorio in capo al ricorrente sarebbe da imputare esclusivamente all'inerzia della stessa Amministrazione.
2. - L’Assessorato Territorio ed Ambiente si è costituito con memoria di forma chiedendo che il ricorso sia rigettato.
3. - Con Ordinanza n. 697 del 24 settembre 2015 la domanda cautelare è stata accolta “ rilevato inadempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di concludere il procedimento di concessione incardinato da parte ricorrente, prima dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori qui impugnati (cfr. TAR Catania, sez. III, n. 827/2014)” .
4. – Con memoria depositata in data 11 gennaio 2017 il ricorrente ha rappresentato che con nota 3 giugno 2015 (in atti) ha chiesto all’A.R.T.A. di effettuare il pagamento dei canoni dal 2006 al 2016 “in un’unica soluzione previa comunicazione dell’importo complessivo da pagare a mezzo di Vostro formale Ordine di introito”.
5. - Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
6. - Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già statuito in sede cautelare in ordine alla sussistenza dei vizi procedimentali dedotti in ricorso.
Risulta in particolare fondato il secondo motivo di ricorso con cui si deduce che il resistente Assessorato ha omesso di considerare che il ricorrente è stato regolarmente concessionario dell’area demaniale in questione per diversi lustri (ininterrottamente sino al 2004) e che, per gli anni successivi, ha sempre richiesto il rinnovo del titolo concessorio, senza che su dette istanze l’Amministrazione abbia mai inteso pronunciarsi.
In presenza di tali circostanze, l’Amministrazione intimata, come dedotto da parte ricorrente, avrebbe dovuto procedere ad adeguata istruttoria volta a rilevare la compatibilità dell’uso a fini privati dell’area in questione ed adottare il provvedimento conclusivo di accoglimento o di rigetto delle proposte istanze di rinnovo, prima di adottare l’ingiunzione di sgombero qui impugnata e la quantificazione del dovuto con la maggiorazione del 200% ai sensi dell’art. 75 della L.R. n. 6/1997. Nel caso di specie il protrarsi dell’occupazione sine titulo è pertanto imputabile all’Amministrazione che non ha concluso nei termini regolamentari il procedimento incardinato con le domande di rinnovo presentate dal ricorrente a partire dal 2004 (v. istanze del 7.9.2006, del 22.9.2008, del 22.9.2009, del 2.9.2011, del 17.9.9.2013 e del 22.9.2014, in atti).
La positiva definizione della censure esaminata, determina, assorbite le restanti censure, l’accoglimento del ricorso fermo restando l’obbligo del ricorrente di versare i canoni relativi all’utilizzazione dell’area demaniale in questione fino ad oggi non corrisposti e quindi ancora dovuti, nella misura che sarà determinata dall’Amministrazione intimata tenuto anche conto dell’istanza presentata dal ricorrente in data 03/06/2015 (con la quale manifesta la sua volontà di effettuare il pagamento dei canoni dal 2006 al 2016 in un’unica soluzione previa comunicazione dell’importo complessivo) e della circostanza che alla domanda di rinnovo di concessione dell’area in questione presentata dal ricorrente, non è stato dato riscontro a tutt’oggi.
7. - Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.