TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2020-05-14, n. 202001795

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2020-05-14, n. 202001795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001795
Data del deposito : 14 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2020

N. 01698/2017 REG.RIC.

N. 01795/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01698/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2017, proposto da


H M, P D G, rappresentati e difesi dall'avvocato P D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto decisorio n. 2463/2016 - RG n. 2298/2016 - della Corte di Appello di Napoli, (ex l. 89/01);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa V L e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18 e dell’art. 5 del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede;


rilevato che emergono profili di inammissibilità del ricorso specificamente attinenti a:

- omessa notifica in forma esecutiva del decreto ottemperando presso un indirizzo PEC del Ministero debitore inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012 (essendo quelli utilizzati dichiaratamente estratti dagli elenchi IPA e INIPEC, come da relata in atti);

- omesso rilascio della dichiarazione ex art. 5 sexies della L. n. 89/2001 – come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), L. 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016 , a mente del quale : “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.” (comma 1);
“L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.” (comma 5);
“Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.” (comma 7);

ritenuto pertanto necessario assegnare alla parte ricorrente un termine di gg. 30, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su dette questioni ovvero per produrre documentazione comprovante l’espletamento degli incombenti di cui innanzi;

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