TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-05-30, n. 202309166
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Pubblicato il 30/05/2023
N. 09166/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10781/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10781 del 2021, proposto da
P F, M I, A Q, F G, F R, L V, S S, A Ruggieri, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regione Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Valentina Margiotta, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 17797 del 24-09-2021 dell'ATP di Napoli con allegato elenco degli esclusi, lesiva dell'interesse legittimo di parte ricorrente, nella parte in cui non riconosce alcun valore al titolo abilitante per le classi di concorso sopra specificate, ovvero alla specializzazione per il sostegno ADSS in quanto conseguiti in Romania;
nonché di ogni altro atto ad esso richiamato, preordinato e connesso ovvero al momento non conosciuto da parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni deducenti, in possesso di laura conseguita in Italia, hanno conseguito, all’estero, un titolo di specializzazione sul sostegno e hanno presentato - secondo quanto dichiarato e non contestato dalla parte resistente - domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Napoli, prima fascia, per il biennio 2020/2022.
L’amministrazione con il provvedimento del 24.9.2021 suindicato li ha depennati dalle graduatorie provinciali GPS, sulla base della considerazione che i medesimi non risultano in possesso del titolo di abilitazione per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM, ADSS, “in quanto hanno conseguito un titolo che rientra nelle fattispecie previste nelle note prot. n. 20446 del 14.07.2021 e prot. n. 25348 del 17.08.2021”.
Con il presente ricorso viene impugnato il mancato inserimento in graduatoria per plurime violazioni di legge.
Si è costituita l’amministrazione scolastica con comparsa dell’Avvocatura dello Stato di mero stile, allegando documentazione proveniente dall’amministrazione stessa.
Con ordinanza n. 1343/2022 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare osservando che la citata “nota del Ministero che ha dichiarato che tutte le abilitazioni conseguite in Romania non possono essere riconosciute… non può essere considerato un provvedimento di diniego dell’abilitazione, essendo necessario che l’Amministrazione si pronunci con un provvedimento specifico avendo a riguardo la posizione dei ricorrenti”.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
In via pregiudiziale va rilevato che dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione risulta proposta l’eccezione di difetto di giurisdizione sul ricorso in esame, avendo i ricorrenti impugnato provvedimenti che non hanno natura di atti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo.
Dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione si può prescindere, atteso che essa è proposta in via assolutamente indiretta e peraltro non pare tener conto che parte ricorrente attacca anche i provvedimenti generali indicati nelle premesse dell’atto gravato lamentandone la violazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed al regolamento (UE) n. 1024/2012 “Regolamento IMI”.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va in primo luogo evidenziata la mancanza di chiarezza della motivazione su cui poggia l’esclusione posto che la nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca suindicata - a cui si rinvia per relationem nel provvedimento di esclusione - contiene in realtà una pluralità di considerazioni;tale rinvio non concretizza una perspicua esplicazione delle specifiche ragioni di estromissione;né il rinvio a tale nota può comportare il respingimento ipso iure delle domande di riconoscimento del titolo estero, presentate a suo tempo dai ricorrenti stessi, in quanto l’esame del titolo prevede una effettiva comparazione dei percorsi formativi e professionali intrapresi, secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria (cfr. n. 22/2022 a cui si rinvia).
Ferma l’insufficienza della motivazione, in linea con la conforme e consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ex multis n. 10411/2021, 1908/2022), il Collegio ribadisce che l’iscrizione agli elenchi aggiuntivi riferiti alle graduatorie provinciali per le supplenze va ammessa, anche con riserva di accertamento del titolo, per coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Rileva al riguardo il Collegio, nell’inquadrare la disciplina di riferimento, che:
- l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la disciplina per le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede testualmente all’art. 7, comma 4 lett. e) che “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;
- il successivo decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021, adottato in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 2020, ha disciplinato l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto;
- l’art. 1 del richiamato D.M. 51 del 2021 ha testualmente previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio). Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;
- infine l’art. 7 del ridetto D.M. rinvia all’O.M. n. 60 del 2020 e al D.D. 21 luglio 2020, n. 858 per tutto quanto ivi non espressamente previsto.
Ne consegue, in base a quanto delineato, che, avendo l’Amministrazione con la precedente O.M. n. 60 del 2020 consentito l’iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all’estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa non essere estesa anche ai fini dell’iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi.
In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.
Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell’istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.