TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-25, n. 202314175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-25, n. 202314175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314175
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 14175/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11268/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11268 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 12 agosto 2020, notificato il 2 ottobre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 4 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 12 agosto 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 4 dicembre 2015, risultando a suo carico i seguenti pregiudizi di carattere penale: a) una sentenza penale di condanna emessa il -OMISSIS- 2016 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-1; b) un deferimento in data -OMISSIS- 1997 per il reato di cui all’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per difetto di motivazione in punto di supposta rilevanza automatica, assorbente e dirimente dell’unico precedente penale a carico del ricorrente, con condanna a pena sospesa, e correlativa mancata valutazione degli altri indici rivelatori dell’integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano.

II. Violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, non facendosi menzione nel provvedimento impugnato degli indici rivelatori di una compiuta integrazione del richiedente nel territorio dello Stato.

III. Eccesso di potere per difetto di motivazione, in punto di supposto silenzio serbato dal richiedente circa l’esistenza a suo carico di sentenza di condanna penale.

IV. Eccesso di potere per difetto di motivazione in punto di supposto apertura a carico dell’odierno ricorrente di altro distinto procedimento penale in data -OMISSIS- 1997, per violazione dell’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

Le Amministrazione intimate si sono costituite in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 1046 del 19 febbraio 2021, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, rilevando come “il reato di cui alla condanna del 2016 per una condotta protrattasi dal 2001 al 2011, al quale deve aggiungersi la dichiarazione non veritiera nella domanda di concessione della cittadinanza, non irragionevolmente, consente di fondare un giudizio di inaffidabilità in ordine all’adesione del richiedente lo status alle regole dell’ordinamento” .

All’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano

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