TAR Catania, sez. I, decreto presidenziale 2019-07-12, n. 201902794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto presidenziale 2019-07-12, n. 201902794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902794
Data del deposito : 12 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2019

N. 05553/2000 REG.RIC.

N. 02794/2019 REG.PROV.PRES.

N. 05553/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5553 del 2000, proposto da M G &
C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio eletto in Catania, via G. D'Annunzio, 55;

contro

Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 66;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 119 del 27.06.2000 con la quale si ingiungeva ai ricorrenti il pagamento del contributo costo di costruzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che costituisce fatto notorio l’avvenuto decesso dell’avv. P F, difensore costituito di parte ricorrente;

Considerato che l’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. disciplina l’istituto dell’interruzione del processo mediante un incondizionato rinvio al c.p.c. e che l’art. 301, comma 1, c.p.c. dispone che “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”;

Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’interruzione ex lege del processo;

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