TAR Catania, sez. I, decreto presidenziale 2019-07-12, n. 201902794
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/07/2019
N. 02794/2019 REG.PROV.PRES.
N. 05553/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5553 del 2000, proposto da M G &C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio eletto in Catania, via G. D'Annunzio, 55;
contro
Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 66;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 119 del 27.06.2000 con la quale si ingiungeva ai ricorrenti il pagamento del contributo costo di costruzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Ritenuto che costituisce fatto notorio l’avvenuto decesso dell’avv. P F, difensore costituito di parte ricorrente;
Considerato che l’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. disciplina l’istituto dell’interruzione del processo mediante un incondizionato rinvio al c.p.c. e che l’art. 301, comma 1, c.p.c. dispone che “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’interruzione ex lege del processo;