TAR Parma, sez. I, decreto cautelare 2016-06-29, n. 201600104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, decreto cautelare 2016-06-29, n. 201600104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201600104
Data del deposito : 29 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00161/2016 REG.RIC.

N. 00104/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00161/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2016, proposto da:
B S, P M, F P, P F, P G, Maria Antonietta Cicco', M C, G G, G V, D G, A C, M G, F T, A D, S P, M V N, Alberto Dall'Aglio, V T, rappresentati e difesi dagli avv. E C, M C, con domicilio eletto presso La Segreteria Del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

contro

Comune di Parma;

nei confronti di

U.S. Montebello Asd, Impresa Ferrari Mauro e C Snc;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti tutti che hanno permesso la trasformazione in parte della destinazione d'uso del parco pubblico Fernando Laghi, al fine della realizzazione di una struttura sportiva destinata al gioco del calcio giovanile, data in gestione alla U.S. Montebello;degli atti che hanno consentito l'avvio dei lavori di trasformazione dell'area di che trattasi, atti di cui non si conoscono ancora gli estremi precisi di assunzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche separatamente e successivamente proposta d.i l ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con atto avviato alla notifica a mezzo servizio postale il 27.6.2016;

Ritenuto che sussistano i presupposti dell’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 56 c.2 , seconda parte, in attesa del perfezionarsi della notifica;

Sentite informalmente in data odierna le parti;

Rilevato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;

Considerato che, nella fattispecie all’esame, i lavori di realizzazione dell’osteggiato campo di calcio sono in corso, ma non sono ancora terminati, sicché la posizione azionata dai ricorrenti può essere tutelata con l’adozione di un provvedimento di accoglimento monocratico, al fine di bloccare i lavori sino alla decisione sulla domanda cautelare che avverrà alla c.c. del 13.7.2016.


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