TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-05-08, n. 202307744
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Pubblicato il 08/05/2023
N. 07744/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15686/2019 REG.RIC.
N. 05392/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15686 del 2019, proposto da
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L L in Roma, via Appennini 46;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 5392 del 2020, proposto da
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L L in Roma, via Appennini 46;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A) quanto al ricorso n. 15686 del 2019:
- per l'accertamento del diritto al pagamento, da parte dell’amministrazione dello Stato, dell’importo complessivo di euro 4.326.891,67, a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco ex art.2, comma 11, legge n.350 del 2003, non versata nel periodo dal 01/01/2005 al 30/09/2016 (ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n.17566 del 17/09/2019 resa dal Tribunale Civile di Roma che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo);
B) quanto al ricorso introduttivo del giudizio n. 5392 del 2020:
- per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla nota PG 2019/ 0920057 del 14/11/2019 avente ad oggetto atto di diffida e messa in mora ai sensi della legge n. 241/90 per l'adozione dei decreti ministeriali di riparto dei fondi alimentati dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, nel rispetto dell'art. 2, comma 11, della legge 24/12/2003 n. 350 e dell'art. 2 commi 615-617 della legge 24/12/2007 n. 244 (comunicata alle amministrazioni intimate a mezzo PEC bilancio@pec.comune.napoli.it del 15/11/2019 e con ricevuta di avvenuta consegna ai destinatari delle ore 11:18:51);
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti nel ricorso RG n. 5392/2020 dal Comune di Napoli e depositati in giudizio in data 11 gennaio 2021:
- per l'annullamento, in parte qua , dei documenti depositati nel giudizio dalla parte resistente in data 2 novembre 2020 e precisamente:
1-Disposizione di pagamento prot.n. 50342-2019;
2-Disposizione di pagamento prot. n. 32519-2018;
3- Disposizione di pagamento prot. n.49852-2020;
4- Disposizione di pagamento prot. n.112504-2019;
5- Disposizione di pagamento prot. n.92916-2017;
6- Disposizione di pagamento prot. n.78384-2019;
7- Disposizione di pagamento prot. n.21091-2019;
8- Disposizione di pagamento prot. n.168803-2019;
9- Disposizione di pagamento prot. n.254414-2016;
10- Disposizione di pagamento prot. n.35971-2018;
11- Disposizione di pagamento prot. n.99092-2017;
12- Disposizione di pagamento prot. n.37269-2017;
13- documento di riepilogo;
- nonché tutti gli atti presupposti e istruttori anche di altre amministrazioni, enti, citati nel corpo dei provvedimenti tra cui, in particolare, il provvedimento indicato come DMC n. 60018 del 29 novembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2016 (Numero Registro 06, Numero Foglio 2194) di contenuto ignoto, a cui si riferiscono alcuni dei Decreti ministeriali impugnati, nella parte in cui fissano le somme a favore del Comune di Napoli per il pagamento dell'addizionale sui diritti di imbarco degli anni 2016-2020 senza consentire la valutazione della correttezza degli importi a favore del Comune stesso e dei criteri di riparto applicati.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso RG n. 15686/2019, il Comune di Napoli ha riassunto dinanzi al giudice amministrativo la controversia proposta nell’anno 2017 con atto di citazione (RG n. 19489/2017) al Tribunale civile di Roma (il quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione con sentenza n. 17566/2019), avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 4.376.891,67 a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 24/12/2003 n. 350 e dell’art. 2 commi 615-617 della legge 24/12/2007 n. 244, non versato nel periodo 1 gennaio 2005-30 settembre 2016.
Al riguardo, l’amministrazione comunale ricorrente rappresenta quanto segue:
- l’art. 2, comma 11, della legge 24/12/2003 n. 350 fissa parametri vincolanti per la ripartizione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, destinando, sulla somma assegnata al fondo istituito presso il Ministero dell’Interno, il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle percentuali fissati nella norma citata (ovvero la percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime e la percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati);
- sulla base del numero di passeggeri transitati negli aeroporti italiani e, in particolare, presso l’aeroporto di Capodichino, nel periodo di riferimento (1 gennaio 2005- 30 settembre 2016), al Comune di Napoli avrebbero dovuto essere destinati euro 6.855.910,89 mentre sono stati versati euro 2.479.019,22, con una differenza negativa di euro 4.376.891,67;
- le modifiche intervenute, a far data dal 2008, con l’entrata in vigore dell’art. 2, commi 615 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 non hanno modificato l’assetto della normativa precedente ma soltanto le modalità di assegnazione di alcune entrate, tra cui quelle derivanti dall’imposta addizionale di che trattasi.
In ragione di quanto rappresentato, pertanto, il Comune di Napoli chiede il pagamento della differenza – come sopra individuata – relativa alla ripartizione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
In particolare, le predette amministrazioni hanno eccepito, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 del c.c., la prescrizione (quinquennale) della pretesa creditoria, trattandosi di somme da corrispondere periodicamente nonché la nullità per genericità delle censure proposte con il ricorso in esame. Infine, nel merito, hanno rappresentato che l’art. 2, commi 615 e ss., della legge n. 244 del 2007 ha modificato in modo sostanziale le modalità di assegnazione dei diritti di che trattasi in quanto è stato previsto che la dotazione dei fondi sia annualmente rideterminata in base all'andamento delle entrare e dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro;in particolare, la normativa introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (art. 2, commi 615 - 617) ha, invero, disposto che l'utilizzazione dei fondi in argomento sia effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate e, comunque, in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
Con ordinanza n. 12243/2021, sono stati disposti incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, finalizzati in particolare a conoscere la data di effettivo versamento delle somme comunque corrisposte al Comune di Napoli nel periodo di riferimento (2005-2016), le modalità di individuazione del totale degli importi tra tutti i Comuni interessati nonché se le modalità di ripartizione delle somme così individuate avessero rispettato o meno le previsioni già contenute nella legge n. 350 del 2003.
Le parti hanno adempiuto al predetto incombente con deposito di documentazione.
Con memoria, il Comune di Napoli ha poi stigmatizzato quanto rappresentato dalla parte pubblica, laddove si precisava di non essere “a conoscenza dei criteri adottati in sede di quantificazione della dotazione finanziaria del citato fondo” e di aver adottato “come criterio di riparto, d’intesa con i Dipartimenti interessati, l’andamento delle entrate versate negli anni precedenti”.
Successivamente, con ricorso RG n. 5392/2020 proposto ai sensi dell’art. 117 cpa, lo stesso Comune di Napoli ha poi chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’atto di diffida e messa in mora inviato in data 15 novembre 2019 all’adozione dei decreti ministeriali di riparto dei fondi alimentati dall’addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, nel rispetto dell’art. 2 comma 11 della legge 24/12/2003 n. 350 e dell’art. 2 commi 615-617 della legge 24/12/2007 n. 244, per il periodo 1 gennaio 2005-30 settembre 2016.
In sintesi, l’amministrazione comunale ricorrente, nel ripercorrere quanto già rappresentato nel precedente ricorso RG n. 15686/2019, lamenta la parzialità delle somme corrisposte a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili e, per tale motivo, ha diffidato le amministrazioni competenti ad adottare i relativi decreti di ripartizione per il pagamento della differenza come sopra quantificata, pari a euro 4.376.891,67.
In ragione della mancata risposta da parte delle predette amministrazioni, il Comune ricorrente ha quindi attivato il rito del silenzio previsto dall’art. 117 cpa, lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere nonché la falsa applicazione dell’art. 2, comma 11, della legge 24/12/2003 n. 350 e dell’art. 2 commi 615-617 della legge 24/12/2007 n. 244.
Anche in questo giudizio, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), eccependo l’inammissibilità del ricorso perché rivolto contro atti generali e perché elusivo del termine perentorio per proporre l’azione di che trattasi;infine, ha chiesto il rigetto della domanda di indennizzo per non aver rispettato le formalità previste dall’art. 2, comma 9- bis, della legge n. 241 del 1990.
Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno, invece, eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo quindi l’estromissione dal giudizio.
Con ordinanza n. 9946/2020, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla pendenza di altro ricorso connesso con quello in esame, di cui erano stati forniti riferimenti non esaustivi, poi resi dal Comune ricorrente;nell’occasione, le amministrazioni resistenti hanno depositato le disposizioni di pagamento per gli anni 2016-2020 riguardanti l’imposta addizionale di che trattasi.
Con atto depositato in data 11 gennaio 2021, il Comune di Napoli ha quindi proposto motivi aggiunti con cui ha chiesto l’annullamento delle disposizioni di pagamento per gli anni 2016-2020 depositati in giudizio dalle amministrazioni resistenti, riguardanti l’imposta addizionale di che trattasi.
Al riguardo, il Comune ricorrente ha riprodotto gli analoghi motivi di censura proposti con il precedente ricorso RG n. 15686/2019, sebbene relativamente alle annualità 2017-2020.
Con ordinanza n. 12244/2021, sono stati disposti incombenti istruttori aventi contenuto analogo alla ordinanza n. n. 12243/2021 pronunciata nel precedente ricorso RG n. 15686/2019, in relazione ai quali le parti hanno fornito analoghe risposte;in particolare, il Comune di Napoli ha fornito le date di pagamento delle somme accreditate dal 2005 al 2020.
Con memoria, il Comune di Napoli, anche in questa sede, ha stigmatizzato quanto rappresentato dalla parte pubblica, laddove si precisava di non essere “a conoscenza dei criteri adottati in sede di quantificazione della dotazione finanziaria del citato fondo” e di aver adottato “come criterio di riparto, d’intesa con i Dipartimenti interessati, l’andamento delle entrate versate negli anni precedenti”.
Con memorie di replica, depositate in vista della trattazione del merito con riferimento ad entrambi i ricorsi, il Comune ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2023, le cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, disposta, ai sensi dell’art. 70 del cpa, la riunione dei ricorsi RG n. 15686/2019 e n. 5392/2020 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2. Va, poi, accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy) con conseguente estromissione dal giudizio, in quanto privi di competenza nella ripartizione dell’imposta addizionale di che trattasi a favore dei Comuni interessati.
3. Come esposto nella parte in fatto, il Comune di Napoli, con i ricorsi in esame, chiede che venga riconosciuto il proprio diritto al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.376.891,67 a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 24/12/2003 n. 350 e dell’art. 2, commi 615-617, della legge 24/12/2007 n. 244, non versato dal Ministero dell’Interno nel periodo 1 gennaio 2005-30 settembre 2016.
Allo stesso modo, con i motivi aggiunti al ricorso RG n. 5392/2020, la stessa amministrazione comunale, ribadendo la prospettazione contenuta nei ricorsi principali, ha chiesto analoga integrazione con riferimento agli anni 2017/2020, la cui ripartizione è stata disciplinata nel comma 617- bis dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, introdotto dall’art. 6 del decreto legge n. 90 del 2016 (norma che ha modificato nuovamente per quegli anni le modalità di assegnazione dei diritti di imbarco di che trattasi).
3.1 Ciò posto, le censure contenute nel ricorso RG n. 15686/2019 e nei motivi aggiunti al gravame RG n. 5392/2020 possono essere trattate congiuntamente in quanto si fondano sulla medesima prospettazione ovvero sul fatto che le modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 2007 e, poi, dal decreto legge n. 90 del 2016 non avrebbero modificato le modalità di quantificazione e di ripartizione dei diritti di imbarco aeroportuali in favore dei Comuni interessati, per come individuate nell’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003;in altre parole, le modifiche normative intervenute nel 2007 e nel 2016, con riferimento alle annualità successive al 2007 (dal 2008 al 2020, per quanto di interesse), avrebbero soltanto individuato una nuova modalità di assegnazione nel bilancio dello Stato delle somme derivanti dai diritti di imbarco, ma senza modificarne in alcun modo la destinazione e la quantificazione che continuano – secondo il Comune ricorrente - ad essere regolate dal predetto art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
3.2 La prospettazione del Comune ricorrente, sebbene suggestiva, non può essere condivisa.
3.3 Al riguardo, è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 ha previsto quanto segue:
“ È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie ”.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come integrata dall’art. 6 del decreto legge n. 90 del 2016 per la parte interesse), all’art. 2, commi 615-617 bis , prevede a sua volta che:
“ 615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ”.
Ora, come peraltro rilevato nelle pronunce del giudice ordinario che hanno declinato la giurisdizione in favore di quello amministrativo (che il Collegio, peraltro, ritiene di poter condividere), la normativa introdotta nella legge finanziaria 2008 ha escluso ogni forma di automatismo tra il pagamento dell’addizionale da parte di ciascun passeggero e la ripartizione tra i comuni interessati nella misura prevista dalla citata legge n. 350 del 2003, rimettendo tale individuazione nel campo del potere attribuito al Ministero dell’Economia e delle finanze il quale, sulla base dei parametri contenuti nella legge n. 244 del 2007, opera valutazioni di carattere economico/finanziario di natura prettamente discrezionale.
Ed invero, la normativa del 2007 ha previsto, in particolare, che l'utilizzazione dei fondi sia effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate e che la dotazione dei fondi sia annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro (criteri, poi, ulteriormente modificati – come detto - con l’introduzione nel 2016 del comma 617- bis all’art. 2 della legge n. 244 del 2007 secondo cui, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017, “ l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre ”).
In questo quadro, il riparto dei fondi derivanti dal pagamento dell’imposta addizionale non è più vincolato al rispetto dei criteri tassativi di quantificazione fissati dalla legge n. 350 del 2003 in quanto la dotazione dei fondi da ripartire tra i Comuni interessati è effettuata sulla base di valutazioni non vincolate che tengano conto dell’andamento delle entrate e dei versamenti riassegnabili effettuati negli esercizi precedenti e che abbiano come finalità il risparmio in termini di indebitamento.
In altre parole, con i differenti criteri previsti dalla citata legge n. 244 del 2007, è stato attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze un potere discrezionale che deve ora tenere conto delle diverse variabili previste nella normativa citata per individuare gli importi da assegnare nel fondo ministeriale da ripartire tra i Comuni interessati;ed invero, il quantum spettante annualmente ai Comuni interessati è condizionato dall’esercizio del potere altamente discrezionale (se non addirittura di carattere politico) del predetto Dicastero il quale – come detto – deve tener conto dell’andamento delle entrate e del perseguimento di obiettivi di risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro, scevro quindi dai criteri vincolanti previsti dalla legge n. 350 del 2003.
Del resto, non può non evidenziarsi come la modifica intervenuta con la legge finanziaria 2008 non abbia riguardato le modalità di assegnazione dei soli importi versati dai passeggeri a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco ( ex art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003) bensì di una serie numerosa di fonti legislative di finanziamento, compendiate nell’elenco n. 1 della legge n. 244 del 2007;da ciò deriva che tutte le predette fonti di finanziamento entrano indistintamente a far parte del bilancio dello Stato (secondo il principio di unicità che lo anima) il quale, sulla base dei criteri indicati nella legge n. 244 del 2007, opera – come detto - valutazioni di carattere economico/finanziario (e, quindi, di alta discrezionalità) per finanziare, sulla base delle entrate versate con riferimento a tutte le fonti di finanziamento compendiate nell’elenco n. 1, gli obiettivi indicati proprio nelle normative ivi indicate.
Ciò che si vuole dire è che la verifica circa le entrate versate e i versamenti riassegnabili effettuati nei due esercizi precedenti non ha ad oggetto la sola fonte di finanziamento prevista dalla legge n. 350 del 2003 ma tutte quelle indicate nell’elenco n. 1 alla legge n. 244 del 2007 tanto che, nell’individuazione della dotazione da attribuire al Ministero dell’Interno – come agli altri Ministeri per quanto di competenza – con riferimento ai diritti aeroportuali, il Ministero dell’Economia e delle finanze deve operare una valutazione complessiva delle entrate derivanti da tutte quelle fonti di finanziamento, operando se del caso anche “compensazioni” tra le entrate di diversa tipologia, ciò per garantire, nell’ambito di una valutazione complessiva, tutti gli obiettivi indicati nelle norme di cui al citato elenco n. 1 alla legge n. 244 del 2007.
In conclusione, va quindi ribadito come la dotazione dei fondi istituiti presso i vari Ministeri prevista dalla legge n. 244 del 2007 – per il periodo 2008/2020 – è determinata sulla base di criteri non vincolanti e non matematici in quanto la normativa citata impone alle amministrazioni competenti (e, in particolare, al Ministero dell’Economia e delle finanze) di perseguire le prioritarie esigenze di risparmio, previa verifica dell’andamento delle entrate correlate a tutte le fonti di finanziamento individuate nell’elenco n. 1 alla normativa citata.
3.4 Ciò posto, va respinta la prospettazione del Comune ricorrente che si appunta – come detto – sul solo fatto che la legge n. 244 del 2007 non abbia modificato le modalità di ripartizione dei c.d. “diritti aeroportuali” previste dall’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
Ed invero, il Comune ricorrente, a fronte di tale prospettazione, nulla deduce in relazione ad eventuali vizi che possano aver inficiato l’esercizio del potere discrezionale di riparto dei fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero dell’Interno, tanto che non vi sono margini da parte del giudice amministrativo, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( ex art. 112 cpc), per poter sindacare l’eventuale “cattivo” esercizio del potere da parte dei predetti Dicasteri.
3.5 Il ricorso RG n. 15686/2019 e i motivi aggiunti al gravame n. 5392/2020, in questa parte (ovvero per le annualità 2008/2020), vanno quindi respinti.
3.6 Ciò posto con riferimento alle annualità dal 2008 al 2020, stesso esito sfavorevole al Comune ricorrente va riservato all’integrazione richiesta per le restanti annualità dal 2005 al 2007 (oggetto anch’essa del ricorso RG n. 15686/2019).
Ed invero, per quanto riguarda gli anni 2005 e 2006, va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte pubblica in quanto l’atto di citazione proposto dinanzi al giudice civile (che poi ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo) è stato introdotto nel 2017 ovvero oltre il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. applicabile alla fattispecie in esame, non trattandosi, come vorrebbe la parte resistente, di pagamenti periodici bensì di corresponsioni operate sì annualmente ma comunque autonome le une dalle altre.
Per quanto riguarda invece l’annualità 2007 (ma ciò vale anche per il 2005 ed il 2006), il Comune ricorrente non ha provato in maniera adeguata il mancato rispetto dei criteri vincolanti previsti dal citato art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
Ora, in disparte il fatto che le amministrazioni resistenti sostengono di aver corrisposto per quegli anni (2005/2007) al Comune ricorrente quanto dovuto secondo le previsioni di cui alla norma da ultimo citata, ciò che deve rilevarsi è che, a fronte di una differenza ipotizzata - di cui l’amministrazione campana chiede l’integrazione - pari a circa 180mila euro, i calcoli dalla stessa effettuati (in particolare, con riferimento al numero di passeggeri transitati nei vari aeroporti) non combaciano con quelli riportati in altro analogo ricorso proposto da altri Comuni, trattenuto in decisione all’odierna pubblica udienza;il che non consente al Collegio, in ossequio al principio dispositivo “puro” che va applicato nel caso di specie trattandosi di ripartizione ancorata a criteri vincolanti, di poter ritenere raggiunta la prova di quanto affermato e richiesto dal Comune ricorrente.
3.7 Per quanto riguarda invece il ricorso iniziale RG n. 5392/2020 che introduce il rito del silenzio avverso la mancata risposta sull’atto di diffida e messa in mora inviato al Ministero competente in data 15 novembre 2019 per l’adozione dei decreti di riparto dei fondi alimentati dall’addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili per gli anni 2005/2015, questo va dichiarato inammissibile in quanto il Ministero dell’Interno, per quegli anni, aveva comunque adottato gli atti di riferimento con conseguente accredito delle somme nelle casse comunali tanto che non può affermarsi che non sia stato adottato alcun provvedimento al riguardo ma solo che non erano satisfattivi delle pretese del Comune ricorrente;da ciò deriva che le iniziative del Comune di Napoli devono concentrarsi su tali provvedimenti non satisfattivi come, in effetti, l’amministrazione ricorrente ha fatto con la proposizione del ricorso RG n. 15686/2019 (con cui ha chiesto l’integrazione, per gli anni 2005/2015, dei c.d. “diritti aeroportuali) e dei motivi aggiunti al ricorso RG n. 5392/2020 per gli anni dal 2017 al 2020 (trattati nei punti precedenti).
4. In conclusione, il ricorso RG n. 15686/2019 e i motivi aggiunti al ricorso RG n. 5392/2020 vanno respinti mentre il gravame introduttivo del giudizio RG n. 5392/2020 va dichiarato inammissibile (per ragioni di correntezza espositiva, il Collegio deve – anche se solo ora - precisare che, in ragione dell’esito negativo nel merito dei motivi aggiunti al ricorso RG n. 5392/2020, si è ritenuto di prescindere dall’esame della presenza di un eventuale profilo di inammissibilità degli stessi derivante dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale proposto ai sensi dell’art. 117 cpa nonché dalla verifica, ai sensi del comma 4 della stessa norma, circa la sussistenza o meno di un vincolo di connessione con l’oggetto della controversia introdotta con il rito del silenzio).
5. Le spese dei giudizi vanno compensate tra le parti, in ragione della complessità e della novità della vicenda.