TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-12-30, n. 202113621
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2021
N. 13621/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02485/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R B, E B, F B, S B, S F B, P B, C C, P V C, G C, R C, A C, V C, V C, M C, M C, M G D, G D C, O F, C M F, C F, I F C, A F, E F, M G F, D F, R G, D G, M G G, E G, A L, M L, M M, O M, M M, T M, R M, S M, E M, M M, C A M, E P, G P, A P, G P, P Pcione, Josephine Proia, Angela Maria Gemma Pugliesi, Vincenzo Ricci, Fiorella Saltini, Michela Satta, Ivana Saviotti, Rosina Sebastianelli, Teresa Simeone, Maria Giovanna Solimene, Rosella Taddei, Angela Taddia, Elena Tirelli, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianfranco Passalacqua, Guglielmo Calcerano, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Passalacqua & Luzon in Roma, via G. Vitelleschi, 26;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 2009/1933056 in data 24.12.2009 recante "Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti";
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti del 7 febbraio 2012:
- della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Settore Organizzazione e Sviluppo, Ufficio Selezione e Inserimento, prot. 2012/6511 del 16 gennaio 2012;
quanto ai motivi aggiunti del 26 marzo 2013:
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, prot. 2013/1859 ed Allegati A e B recante graduatoria della “Procedura di passaggio dalla seconda alla terza area funzionale - Profilo funzionario - Processi di missione, Uffici Periferici” pubblicata il 4 febbraio 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, prot. 5130 del 04.02.2013 ed Allegati A e B recante graduatoria della “Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario - Processi interni di servizio Direzioni Centrali, Regionali e Uffici Periferici”, pubblicata il 4 febbraio 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, prot. AGE.AGEDREMR 5128 del 04.02.2013 ed Allegati A e B recante graduatoria della “Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario -Processi di missione Uffici Periferici”, pubblicata il 4 febbraio 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, prot. 5126 del 04.02.2013 ed Allegati A e B recante graduatoria della “Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario - Processi di missione Direzioni Centrali e Regionali”, pubblicata il 4 febbraio 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, prot. 16694 del 08.03.2013 ed Allegati A, B e C, recante graduatoria della “Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario - Processi di missione Uffici Periferici”, pubblicato l’8 marzo 2013;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, prot. 14587/2013 ed Allegato, recante graduatoria della “Procedura di passaggio dalla seconda alla terza funzionale - Profilo funzionario informatico”, pubblicata il 4 febbraio 2013;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 29 ottobre 2021 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
Nell’odierno giudizio, i ricorrenti sono funzionari dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, i quali espongono di aver preso parte ad una serie d procedure selettive – indette dall’Amministrazione con determina nr. 139324/01 per profilo informatico e n. 139326/01 per profilo amministrativo – tributario – riservate al personale interno, articolate su base regionale, per il passaggio dall’Area B, posizioni B1, B2 e B3 (oggi Seconda Area Funzionale), all’Area C, posizione C1 (Terza Area Funzionale, fascia retributiva F1), risultando qualificati come “idonei” all’esito delle graduatorie (adottate nel mese di gennaio e di febbraio del 2007); alcuni tra essi conseguivano un punteggio di merito tale da collocarli anche in posizione utile per l’assegnazione dei posti a concorso.
Le graduatorie, in quanto poi oggetto di parziali modifiche intese asseritamente ad avvantaggiare i concorrenti appartenenti alla posizione economica B3, venivano impugnate in sede giurisdizionale con ricorsi che, in sede di appello, venivano accolti, dichiarando il Consiglio di Stato illegittime le modificazioni apportate alla disciplina concorsuale nelle more di svolgimento della procedura selettiva e delle modifiche apportate alla graduatoria degli idonei, finalizzate ad anteporre i concorrenti B3 ai concorrenti B1 e B2 in spregio del punteggio ottenuto nelle prove.
In esito al contenzioso, tuttavia, l’Amministrazione non procedeva alla immediata e definitiva contrattualizzazione nella posizione C1, Area C (oggi F1, Terza Area), dei candidati idonei vincitori, ma –mediante i provvedimenti impugnati - procedeva a bandire una nuova procedura selettiva interna di passaggio dalla Seconda Area (già Area B) alla Terza Area (Fascia F1, già Area C, pos. C1) per complessivi 2000 posti (profilo di funzionario, funzionario informatico e funzionario tecnico).
Avverso gli atti di indizione delle suddette procedure di selezione, gli odierni ricorrenti formulano le seguenti articolate censure.
I) Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, violazione o falsa applicazione di legge e regolamento, art. 12 del DL 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102, art.5 del DL 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito in l. 27 febbraio 2009, n. 14, legge n. 244/2007, legge n. 296/2006, violazione dell’art. 3 della l. 241/90, irragionevolezza, difetto di