TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-10-21, n. 202418179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-10-21, n. 202418179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418179
Data del deposito : 21 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2024

N. 18179/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10216/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10216 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del giudizio di non idoneità espresso con verbale del 07.06.2022 Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, avente ad oggetto l'avvio della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modifiche, dalla legge 28 marzo 2022 n. 35, notificato all''interessato in pari data e il conseguente provvedimento di esclusione;

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato ivi compresi il DM 198 del 39.6.2003 “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l''accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”- e la Tabella 1, punto 2 lett. b allegata al DM 30/06/2003 e l'elenco dei candidati, identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell''efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, pubblicato sul sito internet www.poliziadistato.it il 16 giugno 2022;

- del relativo ed eventuale provvedimento di approvazione della graduatoria di merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.Il Sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso indetto in data 18 maggio 2017 dal Ministero dell’interno, per l’assunzione di n. 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, ottenendo il risultato di “ idoneo non vincitore, con punteggio di 8.375 ”. Con successivo Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato, il Ministero dell’interno ha rideterminato il limite per l’accesso al concorso pubblico di allievo agente e allievo agente tecnico, fissandolo a 26 anni a far data dall’ 08/09/2018.

Con il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21 l’Amministrazione ha avviato il completamento delle procedure di assunzione per allievi agenti sulla base della graduatoria degli idonei non vincitori del predetto bando di concorso del 2017 limitando, però, la possibilità di partecipazione solo a chi al momento della domanda non aveva compiuto 26 anni, modificando così ex post i requisiti di accesso al bando e pregiudicando i diritti e gli interessi legittimi dei candidati, come l’istante, che avevano partecipato al bando avendo i requisiti previsti dallo stesso al momento della sua pubblicazione.

Nelle more della procedura, tenuto conto della nuova regolamentazione sul limite di età, il Sig. -OMISSIS-, ex atleta professionista di nuoto tesserato con noti team italiani, come il Circolo Canottieri Aniene, Forum Sport Center Roma e Team Lombardia, ha riferito di aver deciso di tatuarsi sul braccio i simboli e le vittorie della sua carriera da nuotatore, scelta che aveva evitato fino ad allora proprio al fine di partecipare ai concorsi in Polizia.

Cinque anni dopo la pubblicazione della graduatoria del concorso del 2017, l’art. 29 bis del d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022, introdotto dalla legge di conversione n. 25 del 28 marzo 2022, ha autorizzato l’assunzione di1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle quote non riservate di cui all'art. 703, comma 1, lettera c) del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Per le assunzioni si attingeva dall’elenco degli idonei alla prova scritta del concorso per 893 allievi agenti bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017. Un avviso sul sito della Polizia di Stato, pubblicato il 5 aprile 2022, comunicava l’avvio della procedura con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 6 maggio 2022. Detto decreto, nelle specifiche tecniche, stabiliva che “ per la valutazione dei tatuaggi e delle altre alterazioni volontarie permanenti dell’aspetto esteriore non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, di cui al punto 2 lett. b) della tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell’Interno 30 giugno 2003 n. 198 e di cui all’art. 3, comma 7 – quinquies, del d.lgs 29 maggio 2017, n. 95, la Commissione medica, ove ritenuto necessario, potrà chiedere al candidato di indossare capi di vestiario previsti dalle uniformi, inclusa la maglietta a maniche corte tipo “polo” , di taglia adeguata. Costituiranno causa di non idoneità

(i) I tatuaggi e le altre citate alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non coperte dai capi di vestiario dell’uniforme, compresi quelli degli arti superiori, qualora non coperti dalla maglietta a manica corta;

(ii) I tatuaggi e le altre citate alterazioni permanenti dell’aspetto fisico che, seppure coperti dai capi di vestiario previsti dalle uniformi, siano deturpanti o comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla polizia di Stato ”.

Il Sig. -OMISSIS- ha presentato regolare domanda ai fini della partecipazione alla procedura e si è immediatamente sottoposto alla rimozione dei tatuaggi pur essendo consapevole di non poterla ultimare in tempo per le visite mediche, fissate per il 07/06/2022. Infatti, la Commissione medica lo ha ritenuto non idoneo per “ tatuaggi su parti del corpo non coperte dall’uniforme (polso destro 5,5x2 cm; faccia volare avanbraccio destro 11,5x15cm; gomito destro 10x10 cm, regione tricipitale braccio destro 12x7 cm; braccio destro terzo medio e inferiore 19x10 cm) ai sensi dell’art. 3 comma 2 riferimento tabella 1, punto 2 lett. b del D.M. del 30.06.2003 ”; tuttavia, né nel verbale di esclusione né nella relazione medica veniva menzionato lo stato avanzato di rimozione del tatuaggio.

2.Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione dalla procedura e gli altri indicati in epigrafe e ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1.Violazione del principio di tutela dell’affidamento riposto ai candidati del bando di concorso del 2017. Nonché violazione dell’art. 3 comma 2 tab. 1, punto 2 lett. b del D.M 30.06.2003, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, perplessità dell’azione amministrativa: in quanto l’Amministrazione avrebbe ingenerato un legittimo affidamento nel candidato che si sarebbe visto, dapprima, privare definitivamente della possibilità di accedere ai ruoli della Polizia salvo poi, a seguito dell’intervento del Legislatore avvenuto cinque anni dopo, ripristinare il limite di età e, infine, negare la possibilità di ultimare la procedura di rimozione tatuaggi, in ragione del brevissimo lasso di tempo, di circa un mese, tra la dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura e la data degli accertamenti dell’idoneità fisica e psicofisica. Peraltro, l’Amministrazione avrebbe potuto ammettere con riserva il ricorrente alla successiva e ultima prova psicoattitudinale e, in caso di superamento, ammettere il vincitore con riserva al corso di formazione della durata di otto mesi avendo la certezza, data anche dalla certificazione medica depositata, che la presenza di tatuaggi sul corpo, unica causa impeditiva, sarebbe venuta meno al momento dell'immissione in servizio del candidato. Infatti, l’esclusione dal concorso sarebbe una sanzione eccessiva e sproporzionata a fronte della legittima aspettativa del candidato di iniziare il proprio rapporto di pubblico impiego. Sarebbe stato opportuno, quindi, più che escludere il candidato/ricorrente, consentirgli di rimuovere il tatuaggio onde poter rispettare i requisiti previsti dal regolamento ministeriale, concedendogli un termine congruo. Peraltro, il caso del ricorrente sarebbe singolare attesa l’assenza di alcun tatuaggio visibile dall’uniforme e di esiti cicatriziali al momento della presentazione del bando, della pubblicazione della graduatoria e del successivo primo scorrimento.

2 .Contraddittorietà e violazione del principio di eguaglianza in riferimento ai requisiti di accesso al corpo della Polizia di Stato e di permanenza nello stesso: il requisito della presenza di tatuaggi non coperti da capi di vestiario sarebbe previsto come requisito di idoneità all’accesso, ma non come requisito di idoneità al servizio permanente né tantomeno come espressa sanzione disciplinare. Si manifesterebbe, quindi, un’evidente incoerenza della normativa e incongruenza nel disciplinare in maniera opposta l’accesso e la permanenza in servizio (riferito ad alcuni atleti del Gruppo sportivo della P.S. notoriamente tatuati), poiché i requisiti

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