TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-11-16, n. 201802189
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 16/11/2018
N. 02189/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03785/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3785 del 1994, proposto da C N, rappresentato e difeso dagli avvocati F S e N S, con domicilio eletto in Messina presso lo studio dell’avv. N S;
contro
il Comune di Messina non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 539 del 31 marzo 1994 del Sindaco di Messina, con cui è stata disposta la demolizione immediata di un fabbricato realizzato in Vill. Curcuraci, Contrada Marotta, nonché del silenzio eventualmente formatosi sull’istanza presentata il 30 settembre 1985, per la sanatoria del manufatto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del 24 settembre 2018 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ordinanza n. 539 del 31 marzo 1994 il Sindaco del Comune di Messina, richiamata la precedente ordinanza n. 805 del 6 luglio 1990, con cui era stata era stata ingiunta la demolizione del manufatto, ha ordinato, con efficacia immediata, al sig. Nicolò Caruso la demolizione delle opere realizzate abusivamente in località Vill. Curcuraci Contrada Marotta, costituite da un fabbricato della superficie di mq 1.800 circa, attualmente adibito ad attività commerciale di supermercato e, in precedenza, utilizzato nell’ambito di un’attività di allevamento.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Caruso, che ha precisato che l’organismo edilizio si compone, in effetti, di tre corpi di fabbrica, estesi mq. 800 circa, mq. 700 circa e mq. 250 circa.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 28 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 3 della l.r. 10 aprile 1991 n. 10 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in pendenza di domande di condono presentate ai sensi della legge n. 47/1985. Il Sindaco non avrebbe potuto disporre la demolizione prima della pronuncia sulle istanze di sanatoria, per le quali sarebbe stata pagata la relativa oblazione.
Da qui l’illegittimità del provvedimento impugnato.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha rilevato la violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985, giacché sarebbe stato applicato il regime sanzionatorio previsto da detta legge ad abusi edilizi posti in essere in epoca anteriore al primo ottobre 1983.
3.3 Il terzo motivo è dedicato alla violazione dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10, dovuta, secondo il ricorrente, al difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico alla repressione di abusi edilizi assai risalenti.
3.4 Con il quarto motivo è stata evidenziata la violazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dell’art. 7 delle legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 8 della l.r. 30 aprile 1990 n. 10, per la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento del destinatario del provvedimento oggetto di impugnazione.