TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2013-02-14, n. 201300769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2013-02-14, n. 201300769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300769
Data del deposito : 14 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10977/2012 REG.RIC.

N. 00769/2013 REG.PROV.CAU.

N. 10977/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10977 del 2012, proposto dalla società Cristalli di Zucchero S.n.c. di A E e R M, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'avvocato F L, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della d.d. del municipio rooma xiii, n. 2363 del 20.09.2012, recante diniego installazione impianti pubblicitari all'esterno dell'attività sita in roma, piazzale filippo il macedone, n. 46- 47- 48


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, a prescindere da un più approfondito esame delle censure demandato alla decisione nel merito, nel caso in esame non appare sussistere il requisito del periculum , inteso quale pregiudizio grave e irreparabile, certamente non integrato neanche in caso di ordine di rimozione delle rammentate tende;

Visto l’art. 57 c.p.a. sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

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