TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2023-05-19, n. 202308586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2023-05-19, n. 202308586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308586
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 08586/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05993/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5993 del 2023, proposto da
ND S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Ravizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Urban Vision Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Giovanni Corbyons, Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per L'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12



per l'annullamento

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 55 c.p.a. o, in subordine, adottare tutte le misure ritenute più idonee per tutelare gli interessi e i diritti della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

- in via istruttoria, ex. art. 116, comma 2, c.p.a., ordinare all'Amministrazione resistente il deposito della documentazione non esibita e inerente alla procedura comparativa impugnata, compresa l'offerta tecnico- economica e la documentazione rilavante di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, qualora non prodotte in sede di costituzione in giudizio;

- nel merito:

a) annullare il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata del 1° dicembre 2022, con conseguente aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione in favore di ND S.r.l. (Motivo 1);

b) annullamento del verbale del 18 novembre 2022 e del provvedimento di aggiudicazione del 1° dicembre 2022 (Motivi 2, 3 e 4);

c) annullare il verbale del 30 novembre 2022 e la conseguente aggiudicazione del 1° dicembre 2022 a favore della controinteressata (Motivo 5);

in ogni caso, dichiarare l'inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato;

- condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni in forma specifica, tramite aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione a favore di ND S.r.l. o tramite subentro nel contratto ove nelle more stipulato o, per equivalente, con riserva di quantificazione delle voci di danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, del Ministero dell’interno e di Urban Vision Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 8.08.2022 ai sensi degli artt. 19 e 151 del d. lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici”), rendeva noto di aver ricevuto una proposta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione, a cura e spese dello sponsor , del restauro dei prospetti di cinque chiese romane appartenenti al FEC (Fondo edifici di culto del Ministero dell’interno).

Si precisa che detto Ministero, con nota prot. n. 40666 del 15.09.2021, aveva rimesso alla citata Soprintendenza l’avvio della procedura di cui al prefato art. 19, richiamando l’orientamento dell’ANAC che riteneva applicabile la suddetta normativa anche alle ipotesi di interventi conservativi su beni culturali a fronte di una specifica iniziativa dell’operatore economico, sia in ipotesi di sponsorizzazione “pura” che nei casi di sponsorizzazione “tecnica”.

In data 6.09.2022 la Società ND S.r.l. presentava la propria offerta tecnica e con missiva del 20.09.2022 la Soprintendenza Speciale le comunicava che avrebbe provveduto alla nomina di apposita commissione al fine di individuare i criteri di valutazione ed esaminare le proposte pervenute “ nel rispetto di quanto indicato dalla circolare n. 28 del 17.06.2016 ”.

Con avviso pubblicato in data 1.01.2022 la Soprintendenza rendeva noto l’esito della procedura, con aggiudicazione della sponsorizzazione tecnica a favore di Urban Vision S.p.A., avendo conseguito la relativa offerta un punteggio totale di 95,58% (di cui 30% totalizzati per la proposta tecnica e 65,58% per la proposta economica), a fronte dei 93 punti percentuali assegnati alla proposta di ND, seconda classificata (a loro volta ripartiti in 70% per quanto riguarda l’offerta economica e 23% per quanto riguarda l’offerta tecnica).

In data 7.12.2022 ND presentava istanza di accesso agli atti, evasa dall’Amministrazione con nota prot. n. 9215 del 23.02.2023, con la quale, previa opposizione parziale manifestata dalla controinteressata Urban Vision, consentiva l’ostensione della documentazione richiesta con oscuramento delle parti dell’offerta tecnica attinenti allo specifico know-how aziendale dell’aggiudicataria. La documentazione per la quale era stato consentito l’accesso è stata esibita in data 9.03.2023.

2. Tanto premesso, con ricorso notificato e depositato rispettivamente nelle date 06.04.2023 e 12.04.2023, ND ha: a) impugnato l’esito della procedura, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione pubblicato in data 1.12.2022 e dei sottesi verbali di gara sulla scorta di cinque motivi, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more, e la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica mercé l’aggiudicazione della sponsorizzazione in proprio favore e subentro nel relativo contratto, ovvero ristoro per equivalente monetario; b) formulato istanza di accesso alla documentazione non ostesa ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a.

3. Si sono costituiti in giudizio sia i Ministeri della cultura e degli interni sia Urban Vision, eccependo entrambi la tardività nonché inammissibilità di alcuni dei motivi di gravame proposti, ovvero – la sola controinteressata – l’irricevibilità dell’intero ricorso, e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito. Con riferimento al ricorso per l’accesso agli atti esperito avverso il diniego parziale, la difesa ministeriale ne eccepisce l’inammissibilità (per genericità della richiesta) e comunque l’infondatezza.

4. Alla camera di consiglio del 16.05.2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti in ordine alla possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Occorre principiare dall’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata da Urban Vision a pag. 1 e ss. della propria memoria difensiva del 12.05.2023, fondata sulla circostanza che, avendo avuto la ricorrente piena conoscenza della lesività dei provvedimenti impugnati già in data 1° dicembre 2022, ossia all’atto della pubblicazione degli esiti della procedura di gara per cui è causa, il termine di legge per la proposizione del gravame sarebbe decorso da quella data, né varrebbe obiettare, in contrario, che l’accesso agli atti di gara sarebbe avvenuto solo in data 9.03.2023, avendo viceversa dovuto i) proporre ricorso nei termini, quanto meno per i primi due mezzi di gravame, riservandosi di integrare la domanda con motivi aggiunti all’esito della conoscenza dei documenti non ancora esibiti, e ii) impugnare il diniego tacito di accesso ex art. 116 c.p.a. nel termine di 30 giorni dal suo perfezionamento (ossia a decorrere dal 6.01.2023), laddove la parte risulta invece rimasta del tutto inerte sino alla presentazione di un sollecito (inoltrato alla Soprintendenza in data 7.02.2023), e poi, ancora, sino alla esibizione della documentazione richiesta, non tollerando l’ordinamento comportamenti dilatori del privato nell’esercizio del proprio diritto di accesso.

Tale eccezione non merita pregio.

Preliminarmente si rappresenta che la ricorrente aveva formulato la propria istanza di accesso agli atti di gara con pec del 7.12.2022 (cfr. doc. 12 allegato al ricorso): detta richiesta è da ritenersi tempestiva, in quanto proposta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura ai sensi dell’art. 76, co. 2 d. lgs. n. 50/2016 (“ Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta (…) ”), avendo la giurisprudenza ritenuto che tale disposizione sia applicabile in via analogica alla presentazione di un’istanza di accesso presentata nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica regolamentata dal Codice del 2016 [l’accesso informale disciplinato in termini generali dal d.P.R. n. 184 del 2006 è esercitabile “ non oltre il termine previsto dall’art. 76, prima parte del comma 2, del secondo codice ”: così Ad. Plen., sentenza n. 12/2020, par. 29, lett. b)].

Gli atti sono stati (parzialmente) esibiti dalla stazione appaltante solo in data 9.03.2023.

Tanto precisato, giova prendere le mosse dagli approdi cui la giurisprudenza maggioritaria (a partire dalla citata decisione dell’Adunanza plenaria) è pervenuta

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