TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400387
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 00387/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00520/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2019, proposto da
E M M, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Caserma Angelini n. 14;

contro

Comune di Tione degli Abruzzi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento del 26 novembre 2019, con cui l’Ufficio Tecnico del Comune di Tione degli Abruzzi ha respinto la SCIA presentata dal Consorzio “Piedi La Terra”;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Tione degli Abruzzi n. 18 del 7 settembre 2018, avente ad oggetto “Approvazione perimetrazione centro abitato di Tione Capoluogo e delle Frazioni di Goriano Valli e Santa Maria del Ponte”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tione degli Abruzzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa R P;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor E M M è proprietario di una porzione del fabbricato ubicato nel centro abitato della frazione di Santa Maria del Ponte del Comune di Tione degli Abruzzi, danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e facente parte dell’aggregato edilizio SM08.

In data 23 dicembre 2011 il Consorzio denominato “Piedi la Terra” (d’ora in avanti solo il Consorzio), costituito per la riparazione e il rafforzamento dei fabbricati dell’aggregato edilizio SM08, ha presentato al Comune di Tione degli Abruzzi (d’ora in avanti solo il Comune) il progetto per i lavori, tra i quali è prevista la sopraelevazione della sola porzione di fabbricato di proprietà del signor M, all’epoca presidente del Consorzio.

In data 25 giugno 2018 il progetto è stato approvato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), ai fini della concessione del contributo.

In data 24 agosto 2018 il Consorzio ha presentato al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la riparazione e il miglioramento sismico dell’aggregato edilizio SM08.

Con nota prot. n. 3216 del 19 settembre 2018 il Comune ha sospeso la pratica e ha diffidato il presidente del Consorzio e il progettista dell’eseguire le opere descritte nella SCIA, dal momento che l’intervento di allineamento della linea di gronda della facciata dell’edificio, in virtù dell’applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non può essere autorizzato;
il Comune ha altresì chiesto al Consorzio e al progettista di documentare la regolarità delle richieste trasformazioni urbanistiche e di uniformare gli elaborati progettuali alle risultanze di queste.

Con integrazioni del 27 agosto 2018 e del 24 settembre 2018, la SCIA è stata corredata della documentazione necessaria per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica, la quale, previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo, è stata rilasciata dal Comune in data 8 luglio 2019 e comunicata al presidente del Consorzio, alla Soprintendenza e al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino.

In data 22 luglio 2019 il progetto è stato altresì approvato dal Genio Civile.

Con nota prot. n. 2634 del 13 agosto 2019 il Comune ha comunicato al Consorzio e al progettista dell’intervento i motivi ostativi all’accoglimento della SCIA, la quale avrebbe potuto comunque essere accolta ove l’elaborato progettuale fosse stato ricondotto allo stato attuale, elidendo l’allineamento della linea di gronda della porzione di fabbricato di proprietà del signor M.

In data 9 settembre 2019 il progettista dell’intervento, per il tramite dell’avvocato F C, ha presentato osservazioni procedimentali, nelle quali ha evidenziato la necessità di riallineare la copertura dell’edificio per raggiungere il livello minimo di adeguamento sismico richiesto dalla normativa speciale, altrimenti non raggiungibile con un intervento di mera riparazione dell’esistente;
nelle osservazioni si sostiene inoltre che l’intervento sarebbe configurabile, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come restauro e risanamento conservativo, in quanto volto al miglioramento strutturale del fabbricato con la ricostruzione di parti perdute.

Con nota prot. n. 3276 dell’11 ottobre 2019 il Comune ha perciò richiesto:

a) al Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell’Aquila, un parere tecnico consultivo sulla possibilità di qualificare l’intervento di riallineamento della copertura dell’edificio come restauro conservativo, così come sostenuto dal progettista;

b) al progettista, la produzione di una relazione tecnica, che dimostri l’asserita necessità del riallineamento della copertura dell’edificio per raggiungere il livello minimo di adeguamento sismico imposto dalla normativa speciale, nonché della documentazione probatoria della preesistenza dell’allineamento della copertura del fabbricato.

In data 25 ottobre 2019 il Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell’Aquila ha reso il predetto parere, affermando che l’intervento in oggetto non può essere ricondotto nell’ambito del restauro e del risanamento conservativo.

Il progettista dell’intervento non ha invece provveduto al deposito della relazione tecnica e della documentazione richieste.

Con provvedimento del 26 novembre 2019 - notificato in pari data al presidente del Consorzio ingegner Alessandro Asprini, nelle more subentrato al signor M, e al difensore del progettista, avvocato F C - il Comune, sulla scorta del parere tecnico consultivo reso dalla Provincia dell’Aquila, ha qualificato il riallineamento della copertura dell’edificio come intervento di ristrutturazione edilizia e ne ha negato la realizzazione;
con il medesimo provvedimento il Comune ha altresì invitato il Consorzio e il progettista a correggere gli elaborati progettuali, entro il termine perentorio di venti giorni, mediante riconduzione dello stato futuro dell’edificio allo stato attuale.

1.1. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2019 e depositato il 18 dicembre 2019, il signor M, nella qualità di proprietario dell’unità immobiliare interessata dalla sopraelevazione della copertura, ha domandato, previa sospensione della loro efficacia, l’annullamento del provvedimento del 26 novembre 2019, con cui l’Ufficio Tecnico comunale ha respinto la SCIA presentata dal Consorzio, nonché della deliberazione consiliare n. 18 del 7 settembre 2018, con la quale il Comune, dato atto della decadenza delle deliberazioni consiliari con le quali è stata definita la perimetrazione del centro abitato e sono state adottate ed approvate le Norme Urbanistiche ed Edilizie (NUE) del programma di fabbricazione, ha approvato la nuova perimetrazione del centro abitato.

In particolare, il ricorrente ha dedotto:

a) il tardivo esercizio del potere inibitorio di cui all’articolo 23, commi 1 e 1- bis , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (primo motivo);

b) il difetto di motivazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 settembre 2018 e il travisamento del contenuto della presupposta nota dell’Ufficio Pianificazione territoriale della Regione Abruzzo del 25 luglio 2018 (secondo motivo);

c) la violazione dell’articolo 7 delle NUE e dell’articolo 12 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sulla scorta dei quali le norme tecniche del programma di fabbricazione non potevano considerarsi decadute (terzo motivo);

d) nel caso in cui la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 settembre 2018 dovesse essere qualificata come atto di annullamento delle NUE, la violazione dell’articolo 21- novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla mancata partecipazione procedimentale delle amministrazioni che hanno concorso alla loro approvazione (Provincia dell’Aquila e Regione Abruzzo), all’eccessiva lungaggine del tempo decorso dalla loro adozione e alla mancata valutazione degli interessi degli abitanti del Comune di Tione degli Abruzzi (quarto e quinto motivo).

1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Tione degli Abruzzi, il quale ne ha preliminarmente eccepito:

a) l’improcedibilità, con riferimento all’impugnazione del provvedimento adottato dall’Ufficio Tecnico comunale in data 26 novembre 2019, in quanto lo stesso sarebbe meramente confermativo dei precedenti dinieghi espressi in data 19 settembre 2018 e 13 agosto 2019, non impugnati dal ricorrente;
il ricorso sarebbe altresì improcedibile, dal momento che il Consorzio, in data 17 febbraio 2020, ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato, mediante la correzione degli elaborati progettuali, e successivamente ha realizzato i lavori di riparazione e rafforzamento dell’edificio in conformità allo stato attuale;

b) l’irricevibilità, per quanto attiene alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 settembre 2018, per omessa impugnazione della presupposta nota prot. n. 212365 del 25 luglio 2018, con la quale l’Ufficio Pianificazione territoriale della Regione Abruzzo ha ritenuto che le NUE non fossero più vigenti e ha diffidato il Comune di Tione degli Abruzzi ad adottare lo strumento urbanistico generale.

1.3. Con ordinanza n. 22 del 30 gennaio 2020 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare formulata dal ricorrente, per carenza del requisito del periculum in mora .

1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica;
con memoria depositata in data 9 maggio 2024, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati, a causa della sopravvenuta conclusione dei lavori di riparazione del proprio immobile, ma di conservare ancora interesse all’accertamento della loro illegittimità, ai fini della proposizione dell’azione risarcitoria.

1.5. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. In attuazione dei principi di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela, il Collegio si esime dall’affrontare le eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente, in ragione della complessiva infondatezza del ricorso.

3. In assenza di espressa graduazione dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover affrontare con priorità le censure di natura sostanziale contenute nel secondo e nel terzo motivo, dei quali intende procedere alla trattazione congiunta, in ragione dell’evidente nesso di presupposizione logica ravvisabile tra gli stessi.

3.1. Entrambi i motivi sono infondati.

3.2. Secondo la prospettazione fornita dal ricorrente, l’intervento di sopraelevazione del fabbricato sarebbe consentito dall’articolo 7 delle NUE, in base al quale, entro il perimetro del centro storico, sono ammessi - previo nulla osta della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, in particolare quello afferente alla parziale modifica della copertura degli edifici, purché l’eventuale ampliamento degli immobili esistenti sia contenuto “nel limite di un quinto della superficie utile di calpestio dell’immobile precedente la ristrutturazione o la ricostruzione”.

Il ricorrente sostiene altresì che il programma di fabbricazione, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7 luglio 1968 e approvato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche in data 3 giugno 1969, nonché le NUE, adottate con deliberazione consiliare n. 68 del 28 luglio 1987 e approvate con deliberazione consiliare n. 96 del 12 novembre 1988, sarebbero ancora in vigore al momento della presentazione della SCIA (24 agosto 2018): l’articolo 1 delle NUE dispone infatti che esse resteranno in vigore sino a che non verranno sostituite dalle norme tecniche del piano regolatore generale o del piano regolatore esecutivo.

3.3. L’articolo 34 della legge 17 agosto 1941, n. 1150, attualmente in vigore, consente ai Comuni sprovvisti di piano regolatore di includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, nel quale vengono indicati i limiti e i tipi edilizi di ciascuna zona.

Il programma di fabbricazione è uno strumento pianificatorio più snello e semplificato rispetto al piano regolatore, introdotto per assicurare anche a quei Comuni per i quali non è prescritto l’obbligo di dotarsi del piano regolatore generale - la cui individuazione, all’epoca affidata al Ministero dei Lavori Pubblici, è stata attribuita alle Regioni dall’articolo 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.

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