TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-04-22, n. 201100665

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-04-22, n. 201100665
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100665
Data del deposito : 22 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00805/1997 REG.RIC.

N. 00665/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00805/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 805 del 1997, proposto da:
R U, rappresentato e difeso dall’avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Saffi 7/2;

contro

Comune di Varazze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del comune di Varazze 11.2.1997, n. 4784, di ingiunzione di demolizione e sgombero di immobili abusivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 17.4.1997 il signor R U ha impugnato il provvedimento del comune di Varazze 11.2.1997, n. 4784, di ingiunzione della demolizione di sei manufatti realizzati abusivamente sull’area distinta a catasto al foglio 48 mappale 63, soggetta a vincolo paesaggistico.

A sostegno del gravame deduce tre motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Eccesso di potere e violazione di legge.

Il provvedimento non è stato fatto precedere dalla comunicazione di avvio del procedimento.

2. Eccesso di potere e violazione di legge per incompetenza.

Il provvedimento è stato adottato dall’assessore delegato piuttosto che da un dirigente.

3. Violazione di legge.

L’art. 7 L. n. 47/1985 sarebbe inapplicabile, in ragione della natura dei manufatti in questione, non stabilmente infissi al suolo.

Il comune di Varazze non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza, gli atti sanzionatori in materia edilizia - tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva - in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (cfr. Cons. di St., VI, 24.9.2010, n. 7129;
T.A.R. Campania, IV, 17.11.2010, n. 25190;
T.A.R. Puglia-Lecce, I, 17.11.2010, n. 2660).

2. All’atto dell’adozione del provvedimento impugnato, la competenza ad adottare l’ordinanza di demolizione era attribuita al sindaco dall’art. 7 della legge 28.2.1985, n. 47.

Tale competenza è stata infatti trasferita ai dirigenti soltanto a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 2, comma 12, l. 18 giugno 1998, n. 191 (così T.A.R. Lazio-Latina, 24.8.1998, n. 664).

3. La dedotta circostanza che i manufatti de quibus , pur essendo ivi allocati fin dal 1982, non sarebbero stabilmente infissi al suolo è indifferente, dirimente essendo la trasformazione edilizia del territorio connessa alla stabilità e non temporaneità delle esigenze che essi sono diretti a soddisfare.

In tal senso, il carattere “non stabile” dei manufatti è palesemente contraddetto dall’affermazione – pure contenuta in ricorso - che essi sono “indispensabili” ai fini della coltivazione della zona e, soprattutto, dalla presentazione di una domanda di concessione edilizia in sanatoria (doc. 2 delle produzioni 7.10.1997), che costituisce - sul punto - affermazione di carattere confessorio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

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