TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-12-20, n. 202301033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-12-20, n. 202301033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301033
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 01033/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2021, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati C B e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege , avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
Collegio -OMISSIS- (NO) – Liceo delle Scienze Umane, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento di cui al verbale n. -OMISSIS- con il quale la Commissione (NOLI01001) del Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale Lab. del Gusto ha attribuito al ricorrente il punteggio di 60/100 quale voto finale dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno Scolastico 2020/2021;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, fra cui, in particolare:

- i verbali della medesima Commissione esaminatrice n. -OMISSIS-;

ove occorrer possa

- il Piano didattico personalizzato (PDP), A.S. 2020-2021, predisposto dal Collegio -OMISSIS-;

- l’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 53 in data 03/03/2021 recante la disciplina degli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il dott. G F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato in data 02/08/2021, -Ricorrente- ha impugnato i provvedimenti con i quali gli organi scolastici del Collegio -OMISSIS- (NO) – Liceo delle Scienze Umane gli hanno attribuito il punteggio di 60/100, quale voto finale dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno Scolastico 2020/2021. Ha chiesto inoltre la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in conseguenza dell’illegittimo svolgimento della prova d’esame. A fondamento della propria impugnazione il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

« 1. – Violazione di legge: art. 3, 32 e 33 Cost.: art. 1 e ss. legge 8.10.2010 n. 170;
art. 1 e 3 l.

7.8.1990 n. 241 – Violazione dell’ordinanza Ministero dell’Istruzione 3.3.2021 n. 53, del Decreto Ministeriale 12.7.2011 n. 5669, delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 12.7.2011 – Violazione della deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte 4.2.2014 n. 16- 7072 – Violazione del PDP - Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento
», a mezzo del quale il ricorrente lamenta la mancata adozione di misure compensative e dispensative nel corso della prova d’esame;

« 2. – Violazione di Legge: art. 3, 32 e 33 Cost.: art. 1 e ss. legge 8.10.2010 n 170;
art. 1 e 3 l.

7.8.1990 n. 241 – Violazione dell’ordinanza Ministero dell’Istruzione 3.3.2021 n. 53, del Decreto Ministeriale 12.7.2011 n. 5669, delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 12.7.2011 – Violazione della deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte 4.2.2014 n. 16-7072 – Violazione del PDP – Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento
», teso a censurare l’insufficienza e la contraddittorietà delle motivazioni dei provvedimenti impugnati, in ragione della mancata considerazione delle difficoltà linguistico-cognitive del ricorrente e della mancata ponderazione di queste ultime nell’attribuzione del punteggio;

« 3. – Violazione di legge: art. 3, 32 e 33 Cost.: art. 1 e ss. legge 8.10.2010 n. 170;
del Decreto Ministeriale 12.07.2011 n. 5669, delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 12.7.2011 – Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento
», articolato in via subordinata, teso a censurare in via eventuale i contenuti del PDP e dell’Ordinanza Ministeriale del 53/2021.

2. – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria del 10/08/2021, chiedendo l’integrale reiezione delle domande di controparte. L’Amministrazione intimata ha eccepito in limine il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della natura privata e paritaria dell’Istituto Scolastico frequentato dal -ricorrente-. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, in ragione tra l’altro del carattere altamente discrezionale delle valutazioni rese dalle Commissioni degli Esami di Stato.

3. – Respinta l’istanza cautelare (ordinanza del 08/09/2021 n. 364), il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 16/11/2023.

4. – L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Amministrazione resistente è fondata.

L’Istituto -OMISSIS- (NO) – Liceo delle Scienze Umane, ai cui organi è imputabile lo svolgimento dell’Esame di Stato sostenuto dal -ricorrente-, è scuola paritaria, inserita nel sistema nazionale di istruzione, ma avente natura privata e dotata di piena autonomia gestionale e amministrativa rispetto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltreché di autonoma personalità giuridica. Difetta pertanto il rapporto organico che giustifica l’imputazione all’Amministrazione centrale degli atti posti in essere dagli organi scolastici nonché dei danni che da essi possano eventualmente discendere (cfr. da ultimo ex plurimis T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 30/05/2023, n. 1324;
T.R.G.A. Trento, Sez. I, 03/03/2022, n.47;
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 27/12/2019 n. 3039).

In senso contrario non rileva che fra gli « atti presupposti, consequenziali e connessi » oggetto di impugnazione figuri l’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 03/03/2021 n. 53, recante la disciplina degli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.

Nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, la “estensione” della domanda di annullamento all’O.M. n. 53/2021 è preceduta dalla formula di stile « ove ancora occorrer possa », che le difese attoree non utilizzano con riferimento agli atti presupposti reputati concretamente illegittimi e lesivi, in particolare « i verbali della medesima Commissione esaminatrice n. -OMISSIS- ». Il ricorrente non muove d’altronde alcuna specifica censura all’indirizzo dell’Ordinanza in esame, la quale costituisce anzi parametro di legittimità del provvedimento impugnato, al punto che la violazione delle prescrizioni ivi contenute figura nella rubrica del primo e del secondo motivo di impugnazione. Nella stessa prospettazione del ricorrente, dunque, l’O.M. n. 53/2021 non è lesiva, né illegittima.

Qualificata pertanto la domanda in base ai suoi elementi sostanziali (art. 32, co. 2 c.p.a.), deve escludersi che l’impugnazione proposta dal -ricorrente- si estenda al provvedimento ministeriale, pur menzionato nelle conclusioni contenute nel ricorso. L’azione è diretta all’annullamento di soli atti imputabili in via diretta ed esclusiva all’Istituto -OMISSIS-. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve pertanto essere estromesso da questo giudizio.

5. – Passando al merito dell’impugnazione proposta, il primo e secondo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, giacché connessi sul piano oggettivo (e aventi identica rubrica). Essi sono tesi a censurare, sotto distinti – ma parzialmente coincidenti – profili, la mancata adozione da parte della Commissione d’esame di misure dispensative e compensative nello svolgimento della prova orale, pur a fronte dei disturbi dell’apprendimento documentati dal ricorrente. Tale omissione avrebbe reso illegittima l’attribuzione del punteggio, eseguita sulla scorta di parametri non adatti alla valutazione delle competenze e abilità raggiunte dal candidato, e renderebbe insufficiente e contraddittoria la motivazione del correlato provvedimento, giacché essa non contiene l’esame dell’incidenza delle misure compensative sul rendimento scolastico dell’alunno.

Così sommariamente riassunte, le doglianze del ricorrente sono fondate nei limiti di cui appresso.

5.1 - È del tutto incontroverso che il -ricorrente- soffra di disturbi dell’apprendimento (segnatamente di un “disturbo specifico della lettura” e di un “disturbo misto dell’espressione e della ricezione del lunguaggio”), in funzione dei quali l’Istituto scolastico aveva predisposto un Piano Didattico Personalizzato (doc. 10 di parte resistente). Per quanto di interesse in questa sede, tra le misure compensative previste dal PDP per l’a.s. 2020/2021 era stabilito che il -ricorrente- potesse ricorrere all’utilizzo « di ausili per il calcolo […] ed eventualmente della calcolatrice con il foglio di calcolo », « di schemi, tabelle e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte », nonché « di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente su supporto digitalizzato ». Tra le misure dispensative, erano invece stabilite la « dispensa dall’utilizzo di tempi standard », « accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali » nonché « accordo sui tempi e sulle modalità di interrogazioni ».

Il PDP prescriveva altresì che « in caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nella riunione preliminare per l’esame conclusivo del [secondo] ciclo e nel documento del 15 maggio […] in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti ».

Tali previsioni sono conformi alla disciplina legislativa e regolamentare di riferimento.

L’art. 5 della legge del 08/10/2010 n. 170 (recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) stabilisce – per quanto qui di interesse – che « gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari » (co. 1) e che « agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari » (co. 4).

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 12/07/2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici di apprendimento”, prevede all’art. 6 (“Forme di verifica e di valutazione”) che « 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

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