TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-12-05, n. 201301666

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-12-05, n. 201301666
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301666
Data del deposito : 5 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01203/2013 REG.RIC.

N. 01666/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01203/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2013, proposto dalla sig.ra S P, costituitasi in giudizio personalmente, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Grosseto, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Soc. Coop. Edilizia Europa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 23/7/2013 con cui il Direttore provinciale di Grosseto dell'Agenzia delle entrate ha respinto la domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 11/7/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorso in epigrafe - proposto dalla sig.ra S P personalmente, senza l'assistenza di un difensore, come è consentito dall’art. 23 del codice del processo amministrativo - non è stato notificato né all'Amministrazione che ha emesso il diniego impugnato (Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Grosseto), né al soggetto controinteressato (Società Cooperativa Edilizia Europa), in violazione di quanto prescritto dall'art. 116 comma 1 del codice del processo amministrativo;

Considerato:

- che tale circostanza (segnalata all'interessata nell'odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a.) determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto ha impedito il corretto instaurarsi del contraddittorio;

- che a tale carenza non può porsi rimedio, essendo ormai decorso il termine decadenziale di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato, fissato dal citato art. 116 comma 1 c.p.a.;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico della parte ricorrente (non essendoci costituzione di altri soggetti);

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi