TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-22, n. 202208332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-22, n. 202208332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208332
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2022

N. 08332/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01869/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Patete, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annamaria Spognardi in Roma, via Bafile 5;



contro

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento m_dg--OMISSIS- a firma del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise emesso in data 18 dicembre 2017 e notificato al ricorrente in data 22 dicembre 2017, nonché i provvedimenti antecedenti, successivi ed ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e correlato al rigetto dell’istanza di attribuzione della speciale indennità di trasferimento per l'assegnazione ad altro istituto penitenziario e, in particolare, della nota del Direttore Generale del Personale e delle risorse n. m_dg--OMISSIS- del 27 luglio 2017, del provvedimento n. m_dg.-OMISSIS- del 1 agosto 2017 a firma del Provveditore Regionale e del provvedimento n. m_dg.-OMISSIS- del 7 settembre 2017;

Nonché per l’accertamento di quale disciplina giuridica applicare al caso di specie, vale a dire, quella del trasferimento ovvero quello della trasferta;

e comunque per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità mensile di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, richiamato dall’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, dall’art. 1 comma 1 lettera g) della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dall’art. 12 del D. Lgs. 63/2006, ovvero il trattamento di missione o rimborso forfettario ai sensi dell’art. 13, comma 12, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (e già dall’art.7, comma 9, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164) con condanna del Ministero intimato al pagamento delle anzidette somme in favore di parte ricorrente;

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 5 maggio 2018:

del provvedimento ministeriale n.M.DG.-OMISSIS-, nonché dei provvedimenti antecedenti, successivi ed ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e correlato all'assegnazione provvisoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 – bis c.p.a. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. rg. 1869/2018, il signor -OMISSIS- dirigente penitenziario, ha impugnato il provvedimento del 18 dicembre 2017 (notificato il successivo 22 dicembre 2017) con il quale l’Amministrazione di appartenenza ha ritenuto di non poter concedere l’indennità mensile prevista dall’art. 1 della l. 86/2001 per le ipotesi di trasferimento d’ufficio presso sede diversa da quella di appartenenza.

2. Parte ricorrente ha quindi istato per l’accertamento del suo diritto a percepire l’anzidetta indennità ovvero - sostenendo l’alternatività degli emolumenti richiesti- l’accertamento del diritto a percepire il trattamento di missione o rimborso forfetario previsto per i dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria dall’art.7, comma 9, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme corrispondenti.

3. Premessa la giurisdizione del g.a. il ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:

1) Violazione di legge art. 10 del Decreto Legislativo 63/2006 - Vizio di incompetenza;

2) Violazione di legge decreto legislativo n. 63/2006 – eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione;

3) Violazione e falsa applicazione della legge 27 luglio 2005, n. 154 e del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. Eccesso di potere per illogicità – Difetto ed incongruità di motivazione;

4) Violazione della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche.

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