TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-03-27, n. 202003684

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-03-27, n. 202003684
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003684
Data del deposito : 27 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2020

N. 03684/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11598/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11598 del 2019, proposto da
-OMISSIS- - -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D G, S L, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to D G in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

− del decreto del -OMISSIS-, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha determinato di rigettare la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dalla -OMISSIS- - -OMISSIS- per crisi aziendale per il periodo -OMISSIS-;

− della comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, resa con nota prot. -OMISSIS-;

− delle Circolari del Ministero del Lavoro nn. 24/-OMISSIS- e 1/2016, ove interpretate nel senso di escludere dall'accesso all'integrazione salariale ex art. 20 e ss. del d.lgs. 148/-OMISSIS- le imprese in situazione di crisi aziendale raggiunte da un'informativa interdittiva antimafia;

− di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, che opera nel settore della segnaletica stradale, ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha rigettato la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dalla medesima ricorrente per crisi aziendale per il periodo -OMISSIS-.

La ricorrente ha impugnato, altresì, le Circolari del Ministero del Lavoro nn. 24/-OMISSIS- e 1/2016, ove interpretate nel senso di escludere dall’accesso all'integrazione salariale ex art. 20 e ss. del d.lgs. 148/-OMISSIS- le imprese in situazione di crisi aziendale raggiunte da un’informativa interdittiva antimafia.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone conseguentemente la reiezione.

Alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2019, fissata per la delibazione della istanza cautelare, la trattazione della causa è stata rinviata alla fase di merito.

All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, su richiesta delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce: violazione degli articoli 20, 21 e 44 del d.lgs. 148/-OMISSIS-;
violazione degli artt. 1 e 3 della l. 223/1991;
eccesso di potere sotto diversi profili (per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti;
per manifesta irragionevolezza e insufficiente e contraddittoria motivazione);
violazione dell’art. 97 della Costituzione.

In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che l’Amministrazione abbia denegato illegittimamente l’accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, evidenziando che, nel caso di specie, ricorrerebbero tutti i presupposti per concedere alla ricorrente il beneficio della integrazione salariale.

Fa rilevare che l’art. 21 del d.lgs. n. 148/-OMISSIS- individua tra le cause di ammissione alla integrazione salariale straordinaria “la crisi aziendale”, con la conseguenza che sarebbe irrilevante giuridicamente l’interdittiva antimafia adottata nei confronti di uno dei soci e amministratori della società.

Ad ulteriore sostegno della propria tesi, evidenzia che l’interdittiva antimafia indica solo il rischio che una azienda possa essere condizionata illecitamente, ma non preclude che essa possa operare sul mercato.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce: violazione dell’art. 10 - bis della legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione falsa e/o apparente;
violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
violazione del principio di buona fede e del buon andamento;
violazione dell’art. 97 della Costituzione.

La ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto delle controdeduzioni formulate dalla ricorrente medesima a seguito della comunicazione dei motivi ostativi al riconoscimento dell’istanza e sostiene che il provvedimento impugnato presenti una motivazione apparente, in violazione di quanto disposto dall’art. 3 della l. n. 241/1990.

Le censure sono infondate;
esse vengono esaminate congiuntamente attenendo a profili connessi.

Occorre premettere che:

- con istanza del -OMISSIS-, la -OMISSIS- unipersonale chiedeva il trattamento di integrazione salariale dall’ -OMISSIS-, avendo sottoscritto in data -OMISSIS-un contratto di solidarietà;

- con decreto direttoriale n. -OMISSIS-, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzava la corresponsione del trattamento integrativo salariale, così come richiesto dalla società;

- con successiva istanza del -OMISSIS-, la società ricorrente trasmetteva al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il verbale di esame congiunto sottoscritto presso la -OMISSIS-, ai fini della interruzione del contratto di solidarietà precedentemente autorizzato con il decreto direttoriale n. -OMISSIS-e della contestuale autorizzazione al trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo intercorrente tra il -OMISSIS-;

- nel verbale di esame congiunto la società giustificava il ricorso alla crisi aziendale con la notifica in data -OMISSIS-di una interdittiva prefettizia antimafia, che aveva determinato un ritardo nell’affidamento delle commesse aggiudicate (l’interdittiva prefettizia riguardava uno dei soci e amministratori della società, in ragione della imputazione per turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 c.p.);

- con nota del -OMISSIS-, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 - bis della l. n. 241/1990, evidenziando, in particolare, che l’art. 44, comma 11 del d.lgs. 148/-OMISSIS-, nel modificare l’art. 3, comma 5 bis, della l. n. 223/1991, aveva limitato alla sola annualità del -OMISSIS- l’autorizzazione di interventi di integrazione salariale per imprese nei confronti delle quali fosse stata emessa un’interdittiva prefettizia antimafia;

- in riscontro al preavviso di rigetto, la società ricorrente formulava le proprie controdeduzioni con nota del -OMISSIS-;

- con decreto direttoriale n. -OMISSIS-, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali procedeva ad annullare il decreto direttoriale n. -OMISSIS-, con il quale era stato concesso il trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, limitatamente al periodo -OMISSIS-, evidenziando che la società nel verbale congiunto di cui al -OMISSIS-aveva dichiarato di non poter mantenere la riduzione oraria preventivamente concordata (nella misura del 50%), dovendo di contro procedere ad una riduzione dell’80% del normale orario di lavoro: riduzione questa non compatibile con la fattispecie del contratto di solidarietà;

- con successivo decreto direttoriale, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha denegato l’approvazione del programma di crisi aziendale di cui al verbale congiunto del 26 settembre 2018, evidenziando che: “La fattispecie rappresentata dalla società non rientra nelle previsioni normative di cui all’art. 44 del D.Lgs. 148/-OMISSIS- di modifica dell’art. 3, comma 5, della legge n. 223 del 1991, disposizione che peraltro, ai sensi del medesimo art. 44 citato, ha esaurito i suoi effetti nell’anno -OMISSIS-. Per tali modifiche la disciplina dell’intervento di CIGS poteva applicarsi, previo parere motivato del Prefetto, anche ai lavoratori delle imprese nei confronti delle quali fosse stata emessa dal Prefetto una “informazione antimafia interdittiva” e adottate le misure di cui alla legge n. 114/2014”.

Tanto premesso, le censure si rivelano prive di fondamento.

L’art. 21 del d.lgs. 14 settembre -OMISSIS- n. 148 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”) disciplina le causali di intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendo al comma 1, che la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa deve essere stata determinata da una delle seguenti cause: “a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarietà” e, al comma 3, che “Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale”.

L’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 148/-OMISSIS-, “con effetto per l’anno -OMISSIS-” ha apportato alcune modifiche all’art. 3 della l. 23 luglio 1991 n. 223, inserendovi all’art. 3 il comma 5-bis a norma del quale: “5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114…..”.

Dalle disposizioni normative sopra richiamate emerge dunque con chiara evidenzia che l’integrazione salariale straordinaria per “crisi aziendale” è ammissibile quando la causa della crisi sia esterna, ossia non imputabile a fattori endogeni connessi alla gestione aziendale e che il ricorso a tale strumento è stato consentito dal legislatore in via eccezionale per le imprese nei confronti delle quali sia stata emessa una interdittiva antimafia prefettizia limitatamente al -OMISSIS- e “previo parere motivato del prefetto”.

Orbene, nel caso di specie:

- la stessa società ricorrente dichiara nella istanza di ammissione alla integrazione salariale straordinaria quanto segue: “L’azienda in data -OMISSIS-ha ricevuto una interdittiva prefettizia antimafia, questo ha comportato il ritardo nell’affidamento di commesse già aggiudicate (circa -OMISSIS-), inoltre la contestuale chiusura dei cantieri che assorbivano le maestranze e il mancato pagamento delle commesse ha aggravato, momentaneamente, la situazione nella quale versa l’azienda…”;

- anche nelle controdeduzioni del -OMISSIS-, la società ricorrente ribadisce che la condizione economica negativa dell’azienda “… è stata poi da ultimo drasticamente appesantita anche dalla misura cautelare preventiva antimafia notificata in data-OMISSIS-, da cui sono scaturiti altri ritardi nell’affidamento di commesse”;

- analoghe considerazioni sono contenute anche nelle controdeduzioni formulate dalla ricorrente nella nota del -OMISSIS-.

Ne consegue che legittimamente l’Amministrazione ha denegato l’ammissione della ricorrente alla integrazione salariale straordinaria, in quanto, da un lato, l’aggravamento della crisi aziendale, per stessa ammissione della ricorrente, è da attribuire alla interdittiva prefettizia antimafia e, dall’altro, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 148/-OMISSIS-, di modifica dell’art. 3 della l. n. 223/1991, in quanto la vigenza di esse è stata limitata dal legislatore al -OMISSIS- e comunque l’applicazione in via eccezionale di tale istituto presupponeva il parere motivato del prefetto (che, nel caso di specie, non risulta allegato alla domanda).

Diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, il provvedimento risulta essere stato congruamente motivato, con la indicazione delle ragioni di fatto e giuridiche ostative all’accoglimento della istanza presentata e si presenta immune dalle dedotte censure.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio.

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