TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-26, n. 202304510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-26, n. 202304510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304510
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 04510/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01457/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2021, proposto da
N Q, rappresentata e difesa dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
Sindaco Comune di Napoli, quale Ufficiale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento:

a) dell'Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 140 del 3 marzo 2021, successivamente comunicata, con la quale è stato intimato alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, nella “qualità di proprietaria dell'immobile dissestato sito in Piazza Enrico De Nicola, n. 92”, di “non praticare e far praticare” il fabbricato nonché di eseguire a propria cura e spese i lavori, ivi dettagliati, di messa in sicurezza e di riparazione dell'immobile a tutela della pubblica incolumità;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi inclusi il Verbale di diffida prot. 1208/SIC del 01.02.2021 e la Nota della P.M. n. 89085 del 01.02.2021, nonché, ove possa occorrere, il Verbale di Diffida del 24.05.2016 con gli allegati Fono PG/2016 n. 338028 del 20.04.2016 e Fono n. 15022 del 19.04.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Sindaco del Comune di Napoli quale Ufficiale di Governo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Comune di Napoli ha intimato alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.lgs n. 267/2000, nella “qualità di proprietaria dell’immobile dissestato sito in Piazza Enrico De Nicola, n.92”, di “non praticare e far praticare” il fabbricato nonché di eseguire a propria cura e spese i lavori, ivi dettagliati, di messa in sicurezza e di riparazione dell’immobile a tutela della pubblica incolumità.

1.1 La ricorrente è insorta avverso tale atto, rimarcando in fatto che:

- i danni riportati dall'edificio sono conseguenza degli eventi sismici verificatisi negli anni '80, che per tale emergenza vennero adottate specifiche normative, in forza delle quali il fabbricato in parola venne incluso tra quelli da riattarsi a cura del Comune di Napoli stante la delega conferita dalla ricorrente ex artt. 8 e 9 della L.n. 219/1981 al Sindaco, rinunciando al contributo finanziario per la riparazione o la ricostruzione, in tesi, alla stessa spettante;

- per i medesimi fatti, è stata assolta dal giudice penale, con sentenza definitiva n. 5056 del 17 dicembre 1993, “per non aver commesso il fatto” in relazione all’accusa, di cui ad un (primo) risalente verbale, di mancata esecuzione dei lavori di riparazione sull’immobile per cui è causa (che, minacciando ‘rovina’, rappresentavano pericolo per la pubblica incolumità, art. 677 c.p.), dando atto che l’immobile era stato inserito in un programma di interventi d’ufficio per il risanamento statico ed il recupero dei fabbricati dissestati dal sisma, come da una conforme certificazione del Comune di Napoli n. 263 del 14 marzo 1990;

- con deliberazione n. 111 dell’11 ottobre 1990, la Giunta Comunale ha anche approvato il progetto relativo ai lavori di ripristino del fabbricato in questione, aggiudicando l’appalto mediante il sistema della licitazione privata;
senonché, pur a fronte della stipula del contratto d’appalto (in data 10 luglio 1992, rep. n. 63066), l’impresa non ha mai sottoscritto il verbale di consegna lavori, per asserita inadeguatezza dell’importo stanziato, e la pur predisposta perizia di variante non è stata nondimeno mai approvata;

- il Comune di Napoli non ha più dato seguito concreto agli atti predetti, né ha provveduto all’avvio dei lavori di recupero e messa in sicurezza dell’immobile, che gli erano stati delegati dalla ricorrente (e dagli altri proprietari dello stabile di Piazza E. De Nicola n. 92);
lavori che, in tesi, ricadevano (e ricadono) ex lege sotto la esclusiva responsabilità del Comune.

1.2 Ha dedotto a sostegno del gravame plurime censure di violazione di legge (segnatamente: L. 22 dicembre 1980 n. 874;
L. 14 maggio 1981 n. 219;
D.lgs. n. 76/1990, art. 9, co. 1, lett. d);
art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267) ed eccesso di potere per più profili (erroneità ed insufficienza dell’istruttoria e della motivazione;
difetto assoluto dei presupposti;
difetto di legittimazione passiva;
contraddittorietà;
contrasto con i precedenti;
violazione del giusto procedimento), evidenziando in particolare che:

I) l’ordine sarebbe stato ‘indirizzato’ verso un soggetto sprovvisto di legittimazione passiva, non sussistendo in capo a essa ricorrente alcun obbligo di eseguire i lavori di messa in sicurezza e ripristino dell’immobile, competendo la riattazione dell’immobile all’Amministrazione comunale, posto e ribadito che l’immobile era stato danneggiato a seguito del terremoto dell’80 e la ricorrente aveva delegato il Comune all’esecuzione dei lavori de quo ex art. 8 L. n. 219/1981;

II) l’Ordinanza contingibile e urgente impugnata sarebbe illegittima anche perché emanata in assenza di presupposti, essendo nella specie possibile fronteggiare la situazione attraverso il ricorso a rimedi ordinari stante, come detto, l’obbligo del Comune di Napoli di eseguire i lavori di eliminazione del pericolo (previsto e prevedibile), attraverso l’esercizio del potere/dovere ordinario disciplinato dalla normativa di legge e regolamentare richiamata in rubrica.

2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale intimata, eccependo l’inammissibilità del ricorso, atteso che a carico della ricorrente sarebbe già stata emanata l'ordinanza sindacale n. 153 del 9 marzo 2013, regolarmente notificata, per la messa in sicurezza delle strutture orizzontali e verticali del fabbricato che, non solo non è stata eseguita, ma nemmeno risulta essere stata mai impugnata dalla ricorrente. Nel merito, ha difeso la legittimità dell’ordinanza gravata, stante l’infondatezza delle avverse censure. Si è inoltre costituito il Sindaco del Comune di Napoli quale Ufficiale di Governo, depositando memoria di stile.

3. È possibile prescindere dalle eccezioni in rito formulate dalla difesa comunale, essendo il ricorso infondato.

3.1 Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, gioverà in premessa svolgere qualche ulteriore precisazione in fatto.

Come documentato ampiamente dalla difesa resistente, nell’ambito della complessa procedura promossa dalla ricorrente e volta a far includere i cui lavori di consolidamento e ristrutturazione dell’immobile in questione tra quelli da finanziare con i fondi post-sisma, il Comune di Napoli ha da tempo comunicato alla ricorrente la mancata inclusione dell’immobile di sua proprietà nel novero dei fabbricati considerati prioritari sui quali intervenire.

In particolare, con la nota PG/11357 del 5 gennaio 2012, la Direzione Centrale

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