TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-04-20, n. 202300447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-04-20, n. 202300447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300447
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2023

N. 00447/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2022, proposto da
Ente ecclesiastico Parrocchia di Santa Margherita, rappresentato e difeso dagli avv. F M, F P e M M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dagli avv. F M e F P in Genova, via Roma, 11/1;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia 20 giugno 2022 class. 34.46.01/107.1, avente ad oggetto “annullamento ammissibilità a contributi per interventi conservativi volontari”, nonché per l’annullamento di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. R G e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 19 maggio 2021, l’Ente ecclesiastico “Parrocchia di Santa Margherita”, proprietario dell’omonima chiesa e dell’antistante convento siti nel quartiere genovese di Marassi, presentava alla Soprintendenza un progetto di restauro degli esterni di tali immobili, contestualmente chiedendo la concessione di un contributo in conto capitale ex art. 31, d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza autorizzava l’intervento sul bene culturale con provvedimento del 18 giugno 2021, recante alcune prescrizioni inerenti alle modalità esecutive.

L’Ente ecclesiastico, quindi, depositava la CILA e dava concretamente avvio ai lavori di restauro.

Con nota del 26 maggio 2022, la Soprintendenza comunicava “ l’ammissibilità dei lavori di restauro di cui alla succitata autorizzazione per l’importo stimato nell’istanza pari a: Euro 567.495,12 ”.

Con altra nota datata “maggio 2022”, lo stesso organo periferico dichiarava che l’intervento era stato ritenuto ammissibile a contributo nella misura percentuale del 40% dell’importo come sopra stimato.

Tuttavia, con atto del 20 giugno 2022, la Soprintendenza dichiarava “ l’inammissibilità dei lavori di restauro ” e “ l’annullamento dell’ammissibilità ” rilasciata con la nota del 27 ( recte : 26) maggio 2022. La motivazione dell’atto richiama genericamente gli approfondimenti effettuati d’ufficio, facendo specifico riferimento soltanto all’intervenuta presentazione della domanda per fruire del cosiddetto “bonus facciate” relativamente allo stesso intervento.

L’Ente ecclesiastico ha impugnato il provvedimento lesivo suddetto con ricorso notificato il 19 settembre 2022 e depositato il successivo 21 settembre.

Questi i motivi di gravame:

I) “Violazione degli artt. 31, 35 e 37, d.lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità. Perplessità. Contraddittorietà. Violazione del principio di leale collaborazione”.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, non essendo possibile evincere dalla sua lettura le ragioni sottese all’annullamento dell’autorizzazione monumentale e della dichiarazione di ammissibilità al contributo. In ogni caso, atteso che l’ammontare del “bonus facciate” è inferiore al costo complessivo dell’intervento, la fruizione di tale beneficio potrebbe eventualmente giustificare una riduzione del contributo, ma non la sua integrale caducazione.

II) “Violazione degli artt. 7, 10, 10- bis , l. 241/1990. Difetto di motivazione e di presupposto. Illogicità. Perplessità. Contraddittorietà. Violazione del principio di leale collaborazione”.

L’esercizio del potere di autotutela avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

III) “Violazione degli artt. 3 e 21- nonies , l. 241/1990. Difetto di motivazione e di presupposto. Illogicità. Perplessità. Contraddittorietà”.

Nella parte in cui dispone l’annullamento dell’autorizzazione monumentale, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il potere di autotutela è stato esercitato oltre il prescritto termine di dodici mesi.

Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero della cultura precisa che l’autorizzazione monumentale è estranea all’annullamento disposto con il provvedimento impugnato e che la caducazione del contributo non è conseguenza del fatto che la ricorrente fruisca di altri benefici, bensì dell’avvio dei lavori in epoca antecedente al rilascio della dichiarazione di ammissibilità. Ciò premesso, la difesa erariale argomenta nel senso dell’infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto.

Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 1 marzo 2023 e, all’esito, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre prendere atto dei chiarimenti forniti dalla difesa erariale in merito al perimetro dell’oggetto del provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto si potrebbe evincere dalla lettura del suo dispositivo, non comporta l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione monumentale rilasciata in data 18 giugno 2021 per l’esecuzione dell’intervento di restauro della Parrocchia di Santa Margherita e dell’antistante convento, ma unicamente della dichiarazione di ammissibilità a contributo dello stesso intervento, sicché non vi è luogo ad esaminare le censure sollevate con il terzo motivo di gravame.

Sempre in via preliminare, si rileva come la difesa erariale, pur senza argomentare in modo espresso in funzione di un’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso, si sia diffusamente soffermata sulla natura endoprocedimentale dell’atto annullato d’ufficio che costituirebbe “ mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo ”.

In effetti, l’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 42/2014, prevede che, in sede di autorizzazione all’esecuzione di un intervento di restauro su beni culturali ad iniziativa del proprietario o di altri soggetti legittimati, il soprintendente si pronunci, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dello stesso intervento ai contributi statali. Tale “dichiarazione di ammissibilità” non costituisce, tuttavia, provvedimento di ammissione definitiva al contributo, poiché la relativa decisione è rimessa dal successivo comma 2- bis agli organi centrali del Ministero “ in base all’ammontare delle risorse disponibili ”.

Tanto precisato, non può comunque esservi dubbio circa il fatto che l’annullamento d’ufficio della dichiarazione di ammissibilità comporti un definitivo arresto del procedimento amministrativo volto alla concessione del contributo statale e, pertanto, sia immediatamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato.

Il gravato provvedimento di annullamento d’ufficio è sorretto dalla seguente motivazione:

Considerati gli approfondimenti, effettuati dall’Ufficio Contributi della scrivente SABAP sentito il Segretariato Regionale per la Liguria, propedeutici all’individuazione del fabbisogno finanziario per l’anno 2022 in materia di contributi in conto capitale;

Vista in particolare la dichiarazione relativa al beneficio del Bonus Facciata trasmessa a integrazione della richiesta sopra citata con PEC del 23/05/2022 acquisita con prot. 8800 del 25/05/2022;

Rilevato in tal senso che, sentito tramite le vie brevi anche il Direttore Lavori in data 13/06/2022, che i lavori di cui trattasi e per i quali si è richiesto anche il beneficio del Bonus di cui sopra, al 90%, hanno avuto avvio, seppur in misura limitata, nel 2021;

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 2 del D.Lgs 22.01.2004 n° 42 e ss.mm.ii., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ”.

Non consentendo di comprendere l’ iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, la motivazione sopra trascritta è oscura e certamente insufficiente.

Peraltro, seppure in via di approssimazione, sembrava di poter desumere dalla lettera di tale atto che la concreta ragione della determinazione assunta andasse individuata nell’impossibilità di cumulare il contributo in conto capitale con il cosiddetto “bonus facciate” richiesto per lo stesso intervento (circostanza che, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, avrebbe semmai giustificato la riduzione della spesa sulla quale parametrare il beneficio, ma non l’integrale annullamento della dichiarazione di ammissibilità al contributo).

L’unica interpretazione plausibile dell’atto è smentita dall’Avvocatura dello Stato la quale precisa che l’annullamento d’ufficio non è stato disposto perché la ricorrente avesse beneficiato ( recte : avesse chiesto di beneficiare) di altri contributi, ma in ragione della tempistica dei lavori che erano stati avviati prima del rilascio della dichiarazione di ammissibilità.

Tale rilievo, tuttavia, non trova riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato e negli atti del procedimento, conseguentemente configurando una integrazione postuma effettuata mediante lo scritto difensivo, come tale inammissibile in quanto la motivazione costituisce, anche in ipotesi di attività vincolata, contenuto insostituibile della decisione amministrativa.

E’ fondato anche il secondo motivo di gravame, poiché l’annullamento d’ufficio della dichiarazione di ammissibilità a contributo, costituendo pacifico esercizio del potere di autotutela, non poteva prescindere dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto cui detto annullamento reca pregiudizio il quale, pertanto, doveva essere posto nella condizione di potervi partecipare.

Per tali motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

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