TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-04-28, n. 201700155
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Pubblicato il 28/04/2017
N. 00155/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2017, proposto da:
A L e Ar.Ma.Da. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso lo studio Michele Barisciano, in Campobasso, via de' Ferrari n. 34,
contro
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti E D G e M I, con domicilio eletto presso l’ufficio legale municipale, in Campobasso;
per l'annullamento
dei seguenti atti: a) l'ordinanza n. 6 a firma del Sindaco del Comune di Campobasso del 12 gennaio 2017, recante “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del Testo Unico delle leggi di P.S. e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”;b) ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con il ricorso notificato il 23.3.2017 e depositato il 4.4.2017, i ricorrenti concessionari di esercizio e gestione di apparecchi per giochi leciti con vincita di denaro, insorgono per impugnare i seguenti atti del Comune di Campobasso: a) l'ordinanza n. 6 a firma del Sindaco del Comune di Campobasso del 12 gennaio 2017, recante “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del Testo Unico delle leggi di P.S. e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”;b) ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Deducono i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 50 comma 7 del T.u.e.l., violazione dell’art. 31 del D.L. n. 201/2011 conv. legge n. 214/2011, violazione della L.R. n. 20/2016, eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria;2) violazione dell’art. 50 comma 7 del T.u.e.l., violazione dell’art. 6 della L.R. n. 20/2016, eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria;3) violazione dell’art. 50 comma 7 del T.u.e.l., violazione dell’art. 6 della L.R. n. 20/2016, eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria;4) violazione dell’art. 23 Cost., violazione dell’art. 50 comma 7 del T.u.e.l., violazione degli artt. 6 e 12 L.R. n. 20/2016, violazione degli artt. 1 e 8-bis della legge n. 698/1981, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti;5) violazione degli artt. 42, 50, comma 7, e 107 del T.u.e.l., violazione dell’art. 6 L.R. n. 20/2016, eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà.
Si costituisce il Comune di Campobasso, per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso.
Interviene nella causa l’Agenzia dei demani e dei monopoli.
Nella camera di consiglio del 27 aprile 2017, la causa è riservata per la decisione di merito, con sentenza breve, previo avviso alle parti.
II – Il ricorso è fondato.
III – In effetti, il Sindaco del Comune ha un potere contingibile e urgente di ordinanza per la tutela dell’igiene e della salute pubblica (art. 50 del T.u.e.l. – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e persino della sicurezza urbana (art. 54 T.u.e.l.). L’esercizio di tale potere, in via generale astratta, è coerente con il quadro normativo descritto dai principi costituzionali in materia di libertà economica, stante la sua funzione specifica di prevenzione e argine rispetto a situazioni di insalubrità, degrado o disagio urbano. Ed è coerente anche con le leggi di settore sulle attività produttive e commerciali, rese possibili dalla concessioni governative sui giochi di azzardo. È infine coerente con la L.R. 17.12.2016 n. 20, la quale reca disposizioni per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e, pertanto, costituisce sicuramente un’opportunità di valutazione della situazione del contesto urbano.
Sennonché, in assenza di un’apposita istruttoria che provi, ad esempio, l’insufficienza delle misure preventive e terapeutiche poste in essere dalle strutture sanitarie pubbliche rispetto a fenomeni di co-dipendenza psicologica ovvero metta in luce altre fenomenologie di contesto, il provvedimento contingibile e urgente difetta degli elementi di fatto e motivazionali che giustifichino l’intervento “extra ordinem” dell’autorità comunale.
Se è vero che la decisione della Corte costituzionale del 2014 (sentenza n.220 del 2014) ha considerato pienamente legittimo l’utilizzo in questo campo dei poteri di ordinanza ex art. 50, comma 7, del T.u.e.l. per esigenze di tutela della salute, nondimeno i provvedimenti comunali di contrasto della ludopatia (benché ancorati a disposizioni di legge regionale), devono riguardare aspetti specifici della comunità locale amministrata, non già la questione nella sua generica definizione sociale.
In tale quadro, le limitazioni di orario all’attività degli esercizi commerciali troverebbero giustificazione, anche alla luce del dettato costituzionale e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, in esigenze concrete – da dimostrare volta per volta - di prevenire, almeno per un periodo di tempo limitato (stante la natura provvisoria e contingente di tali misure) il fenomeno della ludopatia tra le fasce più deboli della popolazione, ad esempio, gli adolescenti, ovvero di contenere il fenomeno dell’evasione scolastica durante l’anno scolastico, ovvero ancora di regolare i problemi di traffico e viabilità dovuti all’afflusso notevole di utenza in prossimità dei locali di gioco-scommesse, e via dicendo. Tutto questo non può essere semplicemente affermato in via apodittica ma deve trovare riscontro nei dati che l’Amministrazione comunale può e deve acquisire, in via istruttoria, in sede procedimentale, prima di adottare un provvedimento di tal genere e di tale impatto.
Pertanto, è insufficiente e, comunque, tardiva la giustificazione postuma fornita dalla difesa della resistente, versando in atti l’allegazione di dati parziali del S.e.r.t.-A.S.Re.M., sulla diffusione territoriale della ludopatia.
Accertato il difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, ferma restando la possibilità di una riedizione del potere, al compimento di un’adeguata istruttoria che valuti congruamente in via analitica le criticità di contesto del territorio comunale.
IV – Il ricorso deve essere accolto. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.