TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-11-24, n. 202000474
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2020
N. 00474/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2020, proposto da
DE RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di L’Aquila, ON CA EN e MA D'OR rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
1) del decreto del Presidente G.R. n. 20 del 14.2.2020 trasmesso a mezzo PEC il 18.2.2020 ed avente ad oggetto “Sostituzione rappresentanti Federcaccia nel Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Sulmona” ed unita nota di trasmissione;
2) della nota DPD023 prot RA/0351064/19 di richiesta del parere all’Avvocatura Regionale (non nota).
3) del parere Avvocatura Regionale nota prot. n. 3311 del 8.1.2020 (non nota);
4) della nota DPD023 prot. 55570/20 del 18.2.2020 di conferma della legittimità dei provvedimenti adottati;
5) del C.R. nn.115/116 del 21.12.1994;
6) del regolamento del Consiglio Regionale n. 7/95 di approvazione dello “Statuto tipo”, in parte qua , ovvero laddove sono indicate previsioni incompatibili/violative della l.r. n. 10/04;
7) del d.G.R. n. 1573 del 13.5.1996 e D.G.R. n. 498 del 15.3.1999 e ss.mm.ii di approvazione Statuto ATC Sulmona in parte qua , qualora interpretato nel senso inteso dalla Regione Abruzzo e derogatorie della l.r. n. 10/04;
8) dello Statuto dell’ATC-Sulmona in parte qua, qualora interpretato nel senso indicato dagli atti impugnati;
9) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale del procedimento amministrativo concluso con il d.P.G.R. 20/20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di L’Aquila, di ON CA EN e di MA D'OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in decisione DE RA, rappresentante dell’Associazione Venatoria “Federazione Italiana della Caccia” (FIDC), nel Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di Sulmona per il quinquennio 2015/2020, impugna il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 20 del 14.2.2020 che prende atto della sua revoca dalla carica e contestuale sostituzione da parte della FIDC.
Il ricorrente riferisce di aver appreso de relato la notizia della sua rimozione da una pec della FIDC della sezione dell’Aquila trasmessa alla Regione Abruzzo e per conoscenza all’ATC Sulmona, in data 9.11.2019, cui replicava, in data 18.11.2019, chiedendo, a FIDC, la trasmissione dell’atto con il quale sarebbe stata disposta la sua rimozione e sostituzione in seno al Comitato di Gestione e, alla Regione Abruzzo, di astenersi dal dare seguito a detta comunicazione e di prendere atto del suo intervento nel procedimento.
Dopo ulteriori scambi di note con la FIDC e la Regione Abruzzo, il ricorrente ha ricevuto la notifica del citato decreto del Presidente della G.R. n. 20 del 14.2.2020, reso ai sensi dell’art. 3, comma 6, dello statuto dell’ATC di Sulmona, su conforme parere dell’Avvocatura regionale, pure impugnato, con il quale la Regione Abruzzo ha preso atto della sua sostituzione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione art. 24 97 Cost- Art.4,5, 7 e segg. l. 241/’90; omesso avvio del procedimento; omesso procedimento ed omessa istruttoria- eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento-violazione dei diritti dell’interessato alla partecipazione procedimentale e di difesa; omessa indicazione dei rimedi a difesa; violazione art 3, c.4, l..241/’90 ; l’Amministrazione regionale sarebbe pervenuta ad adottare il provvedimento impugnato senza coinvolgere il ricorrente nel procedimento che pure vi era intervenuto con nota del 18.11.2019, né tener conto della diffida del 10.2.2010;
2. violazione e falsa applicazione 3 L.241/’90; omessa istruttoria; omessa motivazione; eccesso di potere per inesistenza-carenza dell’atto presupposto, carenza di potere ; la Regione Abruzzo avrebbe adottato il decreto, che conclude il procedimento avviato su impulso della FIDC, sulla scorta di una mera, del tutto immotivata,