TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-11-03, n. 202300306
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2023
N. 00306/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parma, in persona del Dirigente pro tempore dell’Avvocatura Municipale , rappresentato e difeso dagli avvocati L M D, F P, C B, V V e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Municipale in Parma, Strada della Repubblica n.1;
Provincia di Parma, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), Regione Emilia-Romagna, AUSL Parma, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Cellnex Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione conclusiva negativa di Conferenza di Servizi decisoria prot. 270329, pervenuta con PEC in data 11.3.2022, con particolare riferimento alla nota prot. 43054.I del Responsabile della S.O. Pianificazione datata 8.3.2022 ed alla nota della S.O. Verifica Conformità Edilizia Produttiva del 27.1.2022, laddove subordinano il parere di competenza (sia pure favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni, codice PR308 PO, su di un'area destinata a parcheggio pubblico, Via Noveglia, Parma), al previo assolvimento dei requisiti richiesti dall'art. 6.8 delle NTA del PSC e, dunque, alla previa allegazione di una dichiarazione di rinuncia al risarcimento in caso di danno da evento calamitoso;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluso, ove mai occorresse, l'art. 6.8 delle NTA del PSC di Parma, nella sola ipotesi in cui si dovesse estendere anche alle SRB e agli impianti tecnologici di telecomunicazioni;
- del successivo verbale di Conferenza di Servizi riunitasi il 28.3.2022, trasmesso con nota SUAPE prot. 65802 del 7.4.2022, pervenuta in data 8.4.2022, con cui la Conferenza, verificata l'esistenza dell'assenso delle Amministrazioni interessate e degli Enti e Organismi coinvolti, pur esprimendo parere favorevole, impone prescrizioni, tra cui la previa presentazione dichiarazione di rinuncia al risarcimento in caso di danno da evento calamitoso;
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti :
- del provvedimento di rigetto di cui alla nota prot. 0133112.U del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia (SSAPE) del Comune di Parma datata 8 luglio 2022, con cui è stato disposto il diniego dell’autorizzazione all'istanza congiunta presentata dalla Wind Tre S.p.A. e dalla Cellnex Italia S.p.A. in data 15.7.2021, finalizzata alla realizzazione di una nuova stazione radio base (SRB) in Parma, alla via Noveglia, cod. sito PR308 PO;
- del parere non favorevole prot. 128363 del 30.6.2022 reso dalla S.O. Pianificazione Generale del Comune di Parma;
- del parere favorevole condizionato prot. 128829 del 1.07.2022, reso dalla S.O. Verifica conformità urbanistico edilizia produttiva del Comune di Parma;
- del parere contrario prot. 128249 del 30.6.2022, reso dalla S.O. Sismica del Comune di Parma;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, ove mai occorresse, l'art. 6.8 delle norme tecniche del PSC (Piano Strutturale comunale) di Parma, nella sola ipotesi in cui si dovesse estendere anche alle SRB e agli impianti tecnologici di telecomunicazioni;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e della società Cellnex Italia S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa C Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 15 luglio 2021 Wind Tre S.p.a., odierna ricorrente, e Cellnex Italia S.p.a., interveniente ad adiuvandum, presentavano istanza, acquisita al protocollo n. 122253 del Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia – Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia (in seguito SUAPE) del Comune di Parma, ai sensi dell’art. 87 Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259, finalizzata alla realizzazione di una nuova infrastruttura per Stazione Radio Base (in seguito SRB), in un’area di proprietà comunale sita in Parma, alla via Noveglia.
L’infrastruttura in questione doveva essere realizzata in un’area sita alla confluenza dei torrenti Parma e Baganza, ad alto rischio inondazioni, ragion per cui il Comune di Parma la riteneva assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 6.8 delle Norme Tecniche di Attuazione (in seguito NTA) del Piano Strutturale Comunale (in seguito PSC) del Comune di Parma, che classificava tale area quale “ Fascia B di protezione dal rischio idraulico e Area inondabile per effetto della piena di riferimento in assenza dell’intervento di realizzazione del limite di progetto ”.
Presupposti per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione della SRB erano l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, nonché la disponibilità dell’area oggetto di intervento, che risultavano non sussistenti al momento della presentazione dell’istanza.
Di talché, il SUAPE, con provvedimento prot. 131315 del 29 luglio 2021, sospendeva i termini del procedimento.
Approvata la determina dirigenziale n. 2517/2021 del 29 ottobre 2021, con cui Cellnex S.p.a. veniva autorizzata ai fini patrimoniali all’occupazione di porzione dell’area pubblica, con allegato schema di contratto di concessione, il SUAPE iniziava l’attività istruttoria indicendo, con provvedimento prot. 203970 del 29 novembre 2021, una Conferenza di servizi decisoria asincrona, al fine di esaminare la compatibilità tecnico-ambientale dell’infrastruttura.
Nel corso della suddetta Conferenza, il Comune avanzava richiesta di integrazione documentale, che parte ricorrente riscontrava solo in parte.
In data 11 marzo 2022, preso atto della parziale integrazione documentale prodotta dalla società ricorrente ad esito delle richieste integrative formulate dalla Conferenza di servizi, il Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia (in seguito SSAPE) emetteva una determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria, in ragione: - del parere contrario reso dal Settore Lavori Pubblici e Sismica – Struttura Operativa (in seguito S.O.) Sismica, prot. n. 42435 del giorno 08 marzo 2022, secondo il quale “ - non è stato elaborato uno studio di compatibilità idraulica che individui la quota di sicurezza idraulica e che dimostri che l’intervento non costituisce ostacolo al deflusso delle acque, né che l’intervento medesimo limiti significativamente la capacità di invaso, con riferimento alla piena di progetto definita dalla Variante PAI; - è mancante la dichiarazione di rinuncia al risarcimento in caso di danno da evento calamitoso in allegato al procedimento abilitativo; - non risulta agli atti il parere del competente servizio provinciale in materia urbanistica relativo alla studio di compatibilità idraulica”; - del parere della S.O. Verifica Conformità Urbanistico Edilizia Produttiva prot. n. 15788 del 27 gennaio 2022 e del parere della S.O. Pianificazione generale prot. n. 43054 del giorno 08 marzo 2022, nei quali veniva rilevato che, al fine della conclusione favorevole del procedimento, “- occorre produrre dichiarazione di rinuncia in caso di danno da evento calamitoso ai sensi dell’art. 6.8 comma 8 delle norme di PSC vigente; - dovrà essere reperito il parere ENAC ostacoli al volo”.
In data 22 marzo 2022, la ricorrente presentava osservazioni, allegando il parere dell’ENAC del 4 marzo 2022 e lo studio di compatibilità idraulica, nel quale era asseverata la compatibilità dell’intervento; contestando, invece, la legittimità della pretesa rinuncia al risarcimento di danni da evento calamitoso ex art. 6.8 delle NTA del PSC, per violazione dell’art. 93 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259; invitando, infine, il Comune a revocare la determinazione conclusiva.
Il Comune, con provvedimento prot. n. 54829 del 22 marzo 2022, convocava una Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 bis , comma 2 e comma 5, e 14 ter della legge 241 del 1990, finalizzata a valutare l’istanza in questione, alla luce delle osservazioni e dei documenti acquisiti dalla ricorrente.
La suddetta Conferenza si chiudeva con verbale, notificato alla ricorrente in data 08 aprile 2022, in cui si subordinava il rilascio dell’Autorizzazione Unica per il progetto in esame “ alla produzione della dichiarazione di rinuncia in caso di danno da evento calamitoso ai sensi dell’art. 6.8, co. 8, delle norme di PSC vigente; - alla successiva sottoscrizione del contratto di concessione approvato con Determina Dirigenziale n. 2517/2021 del 29.10.2021; - al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica di cui al fascicolo n.