TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-03-01, n. 201100071
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N. 00071/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2010, proposto da G P e R D C, rappresentati e difesi dall'avv. M D Lro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Fratangelo in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, 15;
contro
Comune di Macchia D'Isernia in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza di demolizione prot. 1683, Reg. Ord. n. 11 del 13.5.10, notificata il 23.6.10, con la quale il funzionario responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Macchia d'Isernia ha ordinato ai ricorrenti di demolire l'opera abusiva perchè realizzata senza permesso di costruire, nonchè dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 31.3.2009 e del diniego implicito nell'ordinanza n. 11/10 di sanatoria, e di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari dell’immobile sito in agro del Comune di Macchia d’Isernia riportato in catasto al foglio 18 particella 499 (già 485) loro pervenuto in proprietà esclusiva in seguito a giudizio divisionale del 5.2.2010. Riferiscono che su tale immobile verso la fine dell’anno 2000 gli allora comproprietari edificavano un manufatto destinato ad ospitare dei serbatoi per riserve di acqua potabile nonché caldaie per alimentare il riscaldamento delle abitazioni adiacenti. In esito a sopralluogo del 31.3.2009 il tecnico comunale accertava l’esistenza di un abuso edilizio e con atto prot. 1039 reg. ord. n. 2 del 31.3.2009 ordinava la demolizione del manufatto.
Gli odierni esponenti presentavano istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001. La domanda veniva istruita dal Comune con richiesta di parere alla Soprintendenza competente che tuttavia rappresentava di non potersi esprimere non rientrando le opere tra quelle contemplate dall’art. 167, commi 4 e 5 del d. lgs. 42/2004. Seguiva ulteriore ordinanza di demolizione in data 13 maggio 2010 prot. 1683 reg. ord. n. 11 con cui l’istanza di sanatoria veniva sostanzialmente respinta.
I predetti provvedimenti sono stati impugnati con ricorso notificato in data 19.8.2010 e depositato in data 14.9.2010 con il quale gli odierni esponenti hanno fatto valere i seguenti motivi di censura: