TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201401699
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Testo completo
N. 01699/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2003, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dagli avv. G G, G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A F in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
contro
Regione Piemonte, in persona della Giunta regionale pro tempore, non costituita;
Provincia Alessandria, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, non costituita;
per l'annullamento
- della nota 20 novembre 2002, prot. 23308, del dirigente del settore politiche agricole della Provincia di Alessandria, con cui sono stati comunicati al ricorrente gli importi e gli interventi ammessi per il ripristino dei danni alluvionali autunno 2000;
- della circolare della Regione Piemonte n. 3/AQA del 19 marzo 2002;
- di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento impugnato,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno interessato la Regione Piemonte nell’ottobre dell’anno 2000, il Governo ha emanato il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 dicembre 2000, n. 365), prevedendo una serie di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiate dalle calamità.
La disciplina di legge è stata poi specificata dall'Ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 del Ministero dell'Interno, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.1.2001 e, a livello locale, dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/AQA del 19 marzo 2002.
2. Sulla base della disciplina sopra richiamata, la parte ricorrente ha inoltrato alla Regione Piemonte specifica domanda di accesso ai contributi. All’esito del procedimento, la Provincia di Alessandria, con la nota qui impugnata, ha comunicato alla parte ricorrente gli importi e gli interventi ammessi per il ripristino dei danni alluvionali.
3. Con l’atto introduttivo, la parte ricorrente ha dedotto censure - di eccesso di potere per difetto di motivazione;violazione dell’art. 4 bis dl DL 79/2000;eccesso di potere per violazione del punto 2.3 della direttiva 30 gennaio 2001;eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria - in relazione al mancato riconoscimento del contributo economico per i danni subiti alle coltivazioni di riso, soia e mais.
4. Il giudizio, nel corso del quale le due amministrazioni intimate, Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, non si sono costituite, è pervenuto a decisione all’udienza del 9 ottobre 2014.
5. Per quanto di rilievo ai fini della disamina delle censure, occorre premettere che, nel disciplinare la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati e delle imprese gravemente danneggiate dalle calamità idrogeologiche occorse nei mesi di ottobre e novembre 2000, tanto l'art. 4 bis del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, quanto la Direttiva del 30.1.2001 prevedono che il contributo concesso dalla Regione Piemonte, per tramite dei Comuni, va elargito con lo scopo di agevolare il ritorno dei soggetti colpiti alle normali condizioni di vita e la ripresa da parte degli stessi delle attività produttive nelle aree alluvionate.
Se questo, quindi, è l’intento legislativo, la portata delle misure di sostegno economico non può essere estesa sino a ricomprendervi il risarcimento di tutti i danni subiti dai residenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi.
Il contributo economico, in altri termini, va riconosciuto nella misura in cui è necessario per consentire il riavvio delle attività – lavorative e non - compromesse dagli eventi calamitosi.
La finalità ripristinatoria, nei termini suddetti, del beneficio economico, è ulteriormente evincibile dal disposto dell’art. 3 dell'Ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 del Ministero dell'Interno – richiamata dall’art. 4 bis, comma 2, del D.L. 279/2000 - ove si prescrive che i contributi devono essere elargiti dalle regioni colpite dagli eventi alluvionali "per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle normali condizioni di vita" nonché “la ripresa delle attività produttive danneggiate”.
Con specifico riguardo ai beni mobili, il contributo potrà essere concesso, pertanto, solo per ripristinare i mezzi necessari per il normale svolgimento della normale vita quotidiana e la ripresa delle attività agricole.
6. Sempre in via preliminare, va ulteriormente precisato che la direttiva del 30 gennaio 2001 contiene gli indirizzi di orientamento in materia, mentre spetta alle Regioni disciplinare la concessione dei benefici previsti dall’art. 4 bis del DL. 279/2000, secondo le tipologie di finanziamento indicate nella direttiva medesima. Tanto si evince dalle premesse, dai punti 2.2 e 2.4 della direttiva (dedicati rispettivamente all’entità e tipologia dei benefici concedibili, e alle modalità di concessione ed erogazione dei benefici), oltre che dalla norma di rinvio contenuta al punto 2.9, in cui si specifica che “le regioni interessate, con propri provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dall’evento calamitoso dei mesi dell’autunno 2000”.
7. Alla luce dei principi sopra richiamati, le doglianze della parte ricorrente in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento impugnato appaiono prive di fondamento.
8. Con il primo motivo si lamenta la corresponsione di un importo, per danni subiti per la distruzione della coltivazione.
8.1 La censura non appare fondata.
A detta del ricorrente, per quanto la disciplina di dettaglio del D.L. 279/2000 non nomini esplicitamente i prodotti agricoli, essi non possono ritenersi ragionevolmente esclusi dalle provvidenze di cui alla legge, trattandosi di beni integranti “materia prima” dell’impresa agricola, dotati di valore intrinseco non inferiore a quello delle scorte e della attrezzature agricole.
Oltre al fatto di costituire una voce di danno fondamentale nell’economia di un’azienda agricola, il ricorrente sottolinea che le colture in questione, in ottobre, sono pronte alla raccolta, per cui esse sarebbero, al riguardo, equiparabili ai prodotti finiti, per i quali l’indennizzo è pacificamente ammesso.
8.2 In dissenso dalla tesi in esame, è dirimente osservare che l’art. 4 bis del decreto 279/2000, convertito nella legge 365/2000, come riconosce lo stesso ricorrente, non prevede espressamente l’indennizzo per danni a prodotti agricoli.
Il ristoro di tale perdita economica non è funzionale al ripristino degli elementi strumentali strettamente necessari al riavvio dell’attività agricola e produttiva;e, come tale, esula dalle segnalate finalità del contributo.
Appare chiaro in tal senso il disposto del punto 2.3 della direttiva del 30 gennaio 2001, che indica, tra gli interventi ammissibili, “i lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli”. Allo stesso criterio si ispirano le indicazioni contenute al punto 5 della Circolare n. 3/AQA del 19 marzo 2002.
La stessa direttiva del 30.01.2001 al punto 2.8 fa salva l’applicazione della L. 185/1992 per le tipologie di interventi non disciplinati dal D.L. 279/2000 quali, appunto, “i danni alle colture in campo”. Si intende, quindi, che i danni alle colture esulano dal raggio applicativo del D.L. 279/2000.
9.1 le medesime ragioni indicono a respingere la seconda censura parte ricorrente lamenta la violazione della Direttiva 30 gennaio 2001, nonché il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria, per il mancato riconoscimento del deprezzamento della merce, in quanto gli agricoltori hanno provveduto a proprie spese a recuperare e rivendere a prezzi inferiori la merce.
Si tratta infatti di voci di danno che non possono essere ricondotte all’ambito di cui al D.L: 279/2000.
10. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto.
11. Nulla si dispone in punto spese di lite, stante l’esito del giudizio e la mancata costituzione delle parti intimate.