TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-04-24, n. 201200803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-04-24, n. 201200803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201200803
Data del deposito : 24 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01597/2003 REG.RIC.

N. 00803/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01597/2003 REG.RIC.

N. 01741/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2003, proposto da:
Sarno Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. O A e S M, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Sabato Robertelli, 51;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M L S di Colella Lavina, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso Avvocatura Regionale;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
D C V, P A, L B, P P, P A, I F, I A, I T, D G F, F M, L V e S N, rappresentati e difesi dall’Avv. S M, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazzetta San Tommaso d’Aquino, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;



sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2009, proposto da:
Sarno Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. O A, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Sabato Robertelli, 51;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Beatrice Dell’Isola, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l’Avvocatura Regionale;
Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Carmine Infante e Anna Mele, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazzetta San Tommaso d’Aquino, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;
Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1597 del 2003:

(atto introduttivo del giudizio)

a) del decreto dirigenziale n. 932 del 27.03.2003, successivamente conosciuto, del dirigente delegato del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania – Assessorato ai Lavori Pubblici – Area Generale di coordinamento LL. PP., a firma del dirigente delegato, con cui si è decretata, tra l’altro, la reiezione del’istanza, ex art. 36 della l. r. Campania n. 54/85 e dell’istanza ex art. 26 della l. r. Campania n. 17/95, relativamente alla cava di calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano;

b) dell’ordinanza di sospensione lavori n. 61 del 7.05.1992, dell’Assessore all’Industria – Artigianato – Commercio della Regione Campania, non conosciuta;

c) dell’ordinanza di sospensione lavori n. 1207 del 22.03.1989, dell’Assessore all’Industria – Artigianato – Commercio della Regione Campania, non conosciuta;

d) della nota, prot. n. 1705 del 4.11.1996 dello S. T. A. P. F. di Salerno, non conosciuta;

e) della nota n. 16408/SA del 14.09.1989 della Soprintendenza ai beni ambientali di Salerno, non conosciuta;

f) della nota n. 14687/SA del 25.07.1990 della Soprintendenza ai beni ambientali di Salerno, non conosciuta;

g) della nota 18655/122 del 2.11.1989 della Soprintendenza archeologica di Salerno, non conosciuta;

h) della nota 5068 del 28.07.1989 del Comune di Montecorvino Pugliano, non conosciuta;

i) della nota 1211 del 13.05.1999 del Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania, non conosciuta;

l) della nota prot. n. 25026 del 24.10.2000 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, non conosciuta;

m) della nota prot. n. 1211 del 13.05.1999, non conosciuta;

n) della nota del Comune di Montecorvino Pugliano n. 14118 del 14.12.1999, non conosciuta;

o) della nota n. 25026 del 24.10.2000, non conosciuta;

p) dell’istruttoria compiuta dal Responsabile p. o. n. 6, in uno alla verifica del dirigente del Settore, non conosciute;

q) della delibera di G. R. della Campania n. 3153 del 12.05.1995 e del d. P. G. R. C. n. 7018 del 21.07.1995 e del decreto dirigenziale del coordinatore A. G. C. L. P. – Opere Pubbliche – della Regione Campania, n. 1221 dell’1.07.2002, non conosciuti;

r) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

(atto di motivi aggiunti)

- della nota della Soprintendenza prot. 16048 del 14.09.1989;

quanto al ricorso n. 1741 del 2009:

(atto introduttivo del giudizio)

a) del decreto del dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania, Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, n. 146 del 15.06.2009, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto: “decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l. r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni”, con il quale si sono “sospesi i lavori su tutta l’area di cava oggetto di sospensiva dell’ordinanza del Consiglio di Stato e sulle restanti particelle escavate abusivamente”;

estrattivi;

b) del decreto del dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania, Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, n. 156/497 del 17.06.2009, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto: “decreto di sanzione amministrativa per lavori estrattivi abusivi, ai sensi della l. r. Campania n. 54/85”;

c) dell’istruttoria compiuta dal responsabile della posizione organizzativa, non conosciuta;

d) del verbale del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, Area 15, Settore 10, del 10.06.09;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

(primo atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, e inoltre del provvedimento del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, a firma del dirigente delegato, n. 282 del 23.07.2009, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, relativo ad apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell’art. 27 della l. r. 54/85;

(secondo atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, e inoltre del provvedimento del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, a firma del dirigente delegato, n. 385/522 del 14.10.2009, A. G. C. 15, Settore 10, di rettifica del decreto dirigenziale n. 282 del 23.07.09,

del verbale di apposizione di sigilli del 25.11.09, del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno;

(terzo atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, e inoltre del decreto della Giunta Regionale della Campania, a firma del dirigente delegato, n. 47/535 del 3.02.2010, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto: “decreto di ottemperanza ordinanza

TAR

Sezione di Salerno”;

(quarto atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, e inoltre della nota della Regione Campania, prot. n. 2010 dell’1.09.2010, a firma del dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno;


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Montecorvino Pugliano;

Visto l’atto d’intervento “ad adiuvandum”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del secondo dei giudizi, rubricati in epigrafe, la società ricorrente impugnava gli atti ivi specificati, premettendo, in fatto, che la cava, oggetto dei medesimi, sita nel Comune di Montecorvino Pugliano, era in esercizio sin dagli anni ’80;
che, con provvedimento prot. 11887 del 18.06.99, il dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno aveva autorizzato la prosecuzione dell’attività estrattiva, sulle particelle n. 66 e 94 del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano, oggetto della denunzia d’esercizio dell’11.12.1984, ai sensi dell’art. 36 della l. r. 54/85;
che in seguito, tuttavia, era stato emanato “un illegittimo provvedimento” del dirigente delegato del Genio Civile di Salerno, n. 932 del 27.03.2003, di reiezione dell’istanza, ex art. 36 l. r. Campania 54/85 e dell’istanza, ex art. 26 l. r. Campania n. 17/1995, provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale e sospeso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 5069/2003;
che, a seguito dell’entrata in vigore del P. R. A. E. della Regione Campania, la società – su indicazione del Comune di Montecorvino Pugliano – aveva presentato, al medesimo, un progetto di recupero dell’area di cava, poi trasmesso, d’ufficio, al Genio Civile di Salerno, in data 11.07.2008, prot. 11469;
rappresentava che, in assenza di provvedimenti, da parte del Comune e del Genio Civile, circa le richieste presentate dalla società, era stato, tuttavia, adottato il decreto n. 146/2009, di sospensione dell’attività estrattiva, che si fondava “su un illegittimo verbale degli organi comunali”;
nel medesimo s’assumeva, in particolare, che la p.lla 66 del fol. 11, sulla quale erano in corso movimenti di terra, non sarebbe stata compresa nell’istanza, ex art. 36 l. r. 54/1985, e si faceva riferimento “ad una serie di particelle non meglio identificate e non appartenenti ad alcun titolo alla Sarno Costruzioni”;
tanto premesso, impugnava il predetto ordine di sospensione dell’attività estrattiva, sulla base delle seguenti censure:

- 1) Violazione art. 26 l. r. Campania n. 54/85, anche in rif. agli artt. 1, 2 e 3 l. 241/90;
Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto d’istruttoria e di motivazione, arbitrarietà e sviamento;
Incompetenza;
Violazione ed elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5069/03;
Violazione del decreto n. 11887 del 1999: il decreto di sospensione dell’attività dell’intera cava era illegittimo, per violazione della prefata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che aveva sospeso il decreto di reiezione dell’istanza di prosecuzione, con conseguente reviviscenza del provvedimento autorizzativo, prot. 11887 del 1999;
inoltre s’evidenziava che, con detta ordinanza, i Giudici di Palazzo Spada avevano sospeso il decreto di reiezione del 2003, anche nella parte in cui era stata rigettata l’istanza, ex art. 26 l. r. n. 17/95, che nell’introdurre l’art. 38 ter della l. 54/85 aveva consentito l’utilizzazione delle aree adiacenti al perimetro di cava, in misura non superiore al 20% della complessiva superficie;

- 2) Violazione del giusto procedimento;
Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento;
Violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/90: la società ricorrente si doleva del mancato riscontro, sia da parte del Comune, sia da parte del Genio Civile, del suo progetto di recupero ambientale dell’area di cava;

- 3) Violazione dell’art. 26 l. r. Campania n. 54/85, anche in rif. agli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/90;
Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto d’istruttoria e di motivazione, arbitrarietà e sviamento;
Incompetenza;
Violazione ed elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5069/03: il verbale del 10.06.09, del Genio Civile di Salerno, presupposto del provvedimento impugnato, indicava altre particelle, come soggette ad attività estrattiva, che non erano, tuttavia, nella disponibilità della società ricorrente, sulla base, per di più, di un’istruttoria tecnica giudicata, dalla stessa società, insufficiente;

- 4) Violazione art. 10 bis l. 241/90: la società ricorrente non aveva ricevuto alcun preavviso di diniego delle istanze, rivolte al Comune e al Genio Civile, di cui sopra;

- 5) Incompetenza;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dei deliberati regionali del 2004, n. 1904 e del 2007, n. 1002: il dirigente del Genio Civile di Salerno non avrebbe dimostrato d’essere stato delegato, all’adozione dell’atto impugnato, dal Presidente della Giunta Regionale;

- 6) Violazione artt. 26 e 28 l. r. n. 54/1985;
Violazione del giusto procedimento: il Genio Civile non aveva comunicato l’avvio di alcun procedimento, finalizzato alla revoca ovvero alla decadenza dell’autorizzazione n. 11887/99, fatta salva dalla sospensiva concessa dal Consiglio di Stato;

- 7) Violazione dell’art. 26 l. r. Campania n. 54/85: la sospensione sarebbe stata comminata, illegittimamente, senza termine finale;

- 8) Violazione ed elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5069/03: l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui la società ricorrente non avrebbe ottemperato al pagamento, dovuto al Comune di Montecorvino Pugliano, imposto con decreto dirigenziale n. 932 del 27.03.2003, non teneva in debito conto la sospensione di detto provvedimento, per effetto della, più volte citata, ordinanza cautelare del C. di S.;

- 9) Violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90;
Violazione del giusto procedimento;
Eccesso di potere per arbitrarietà: era mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento, culminato con la sospensione adottata.

Si costituiva il Comune di Montecorvino Pugliano, depositando memoria difensiva.

Seguiva il deposito di documentazione, nell’interesse della ricorrente.

In data 11.11.2009 si costituiva la Regione Campania, con memoria in cui difendeva la legittimità del provvedimento impugnato, resosi necessario per avere la società ricorrente esteso il fronte di scavo anche a particelle, non comprese dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

In data 3.12.2009 la società ricorrente produceva un primo atto di motivi aggiunti, diretto avverso l’atto specificato in epigrafe, censurato – in via d’illegittimità derivata – sotto gli stessi profili posti in risalto nell’atto introduttivo del giudizio, che s’abbiano, qui, per integralmente richiamati.

In data 10.12.09 la società ricorrente depositava perizia tecnica asseverata e, in data 14 e 18.12.09, ulteriore documentazione.

In pari data il Comune di Montecorvino Pugliano rassegnava memoria di replica, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17.12.09, la Sezione respingeva la domanda cautelare, azionata in ricorso, con la seguente motivazione: “Rilevato che l’atto impugnato con i motivi aggiunti concerne l’apposizione di sigilli all’area di cava, oggetto di ricorso, ex art. 27 l. r. n. 54/85;
rilevato altresì che, dalla motivazione del citato provvedimento, si ricava che erano stati riscontrati lavori abusivi di escavazione in area, già oggetto della sospensione lavori, impugnata con il ricorso originario, area “sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza n. 8803/08/21 R. G. N. R., emesso in data 24.06.09 dalla Procura della Repubblica di Salerno”;
rilevato che la circostanza che l’area in questione sia sottoposta a sequestro preventivo da parte dell’A. G. inevitabilmente finisce con l’incidere sulla valutazione, da parte del Collegio, circa la sussistenza delle esigenze cautelari (“periculum in mora”), posto che non è ravvisabile – fino al mantenimento dello stato di sequestro – alcun pregiudizio irreparabile, ai danni della società ricorrente, derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, e tanto a prescindere da qualsivoglia considerazione circa l’eventuale fondatezza – o meno – dei motivi di ricorso, impingenti sulla violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, n. 5069/2003”.

In data 7.01.2010 la società ricorrente depositava un secondo atto di motivi aggiunti, rivolto all’impugnativa degli atti specificati in epigrafe, avverso cui erano sollevate doglianze d’illegittimità derivata dalle censure, inficianti i provvedimenti impugnati con il ricorso originario (che s’abbiano qui per integralmente trascritti).

In data 11.01.2010 il Comune di Montecorvino Pugliano produceva in giudizio scritto difensivo, di replica circa i motivi aggiunti.

In data 13 e 14.01.2010 la ricorrente depositava documentazione.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 15.01.2010, la Sezione accoglieva parzialmente la domanda cautelare, prodotta da parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Rilevato che – alla luce dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 17.07.09, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo del G. I. P. presso il medesimo Tribunale, relativo all’area di cava, ordinanza esibita dalla difesa del ricorrente alla presente udienza camerale – il ricorso pare favorevolmente valutabile ai fini cautelari, limitatamente peraltro alle sole particelle, per le quali vige la sospensiva, concessa con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, n. 5069/03, come specificate nella memoria difensiva della Regione Campania, depositata l’11.11.09, che si abbiano qui per integralmente richiamate, con espressa esclusione di ogni altra particella, diversa dalle precedenti, oggetto di scavo”.

In data 27.04.2010, la società ricorrente produceva un terzo atto di motivi aggiunti, diretto avverso il provvedimento specificato in epigrafe, impugnato per i seguenti motivi in diritto:

- 1) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento;
Violazione ed elusione dell’ordinanza del T. A. R. Salerno, n. 48/2010 e dell’ordinanza del C. di S. – Sez. VI – n. 5609/2003: in pretesa ottemperanza all’ordinanza cautelare della Sezione, il dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania aveva confermato i decreti n. 146, 156, 282 e 385, sostanzialmente eludendo lo spirito di detta pronunzia;
mentre gli ulteriori rilievi contenuti nel decreto impugnato erano giudicati, dalla ricorrente, puramente strumentali (necessità del rilievo dello stato dei luoghi, dell’apposizione di capisaldi, di sezioni dello stato di fatto e di progetto);

- 2) Violazione art. 26 l. r. Campania n. 54/1985;
Violazione del giusto procedimento: i suddetti rilievi tecnici non potevano, secondo la disciplina di settore, legittimare la sospensione dell’attività di cava;

- 3) Violazione art. 21 septies ed artt. 7 e ss. l. 241/90;
Violazione del giusto procedimento: era ribadito il vizio di elusione della pronuncia cautelare della Sezione, e inoltre era censurata la mancata comunicazione d’avvio del procedimento, culminato con l’adozione del provvedimento gravato;

- 4) Incompetenza;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dei deliberati regionali n. 1904/2004 e n. 1002/2007: era ribadita la censura, sub 5) dell’atto introduttivo del giudizio;

- 5) Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, dei presupposti e di motivazione;: Violazione art. 3 l. 241/90: era contestata l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il progetto di recupero ambientale presentato dalla ricorrente sarebbe stato carente, in termini tecnici e di legittimità.

Erano, infine, dedotte censure d’illegittimità derivata dai motivi, esposti nell’atto introduttivo del giudizio, che s’abbiano qui per integralmente richiamati.

In data 7 e 11.05.2010 la società ricorrente depositava documentazione ed una relazione tecnica asseverata.

Seguiva il deposito di memoria difensiva, nell’interesse della Regione Campania, in cui era eccepita l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per carenza d’interesse, e si sosteneva comunque l’infondatezza del medesimo.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13.05.2010, la Sezione ordinava incombenti istruttori, come segue: “Rilevato che l’impugnato decreto n. 47 del 3.02.2010 del Genio Civile di Salerno subordina la prosecuzione dell’attività d’escavazione, da parte della società ricorrente, sulle sole particelle n. 64 e 94, all’adempimento di una serie di condizioni, che viceversa la stessa ricorrente, negli scritti difensivi e tecnici in atti, sostiene esser state già adempiute;
che siffatto contrasto impone l’esecuzione d’una verificazione, volta ad accertare se effettivamente dette condizioni siano state, o meno, adempiute da parte della società ricorrente;
che detta verificazione andrà svolta dal Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania ovvero da un funzionario tecnico dello stesso Ufficio, all’uopo delegato, nel termine di gg. venti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza, con deposito successivo di documentata relazione presso la Segreteria della Sezione”.

In data 30.07.2010 il funzionario incaricato della verificazione, geom. G S, depositava la propria relazione, cui parte ricorrente controdeduceva con perizia giurata, depositata il 24.08.2010.

Seguiva la produzione di memoria difensiva, nell’interesse della società ricorrente.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 agosto 2010, la Sezione, ritenuta la necessità, alla luce del deposito della verificazione, ordinata dal Collegio, e delle controdeduzioni alla stessa, formulate da parte ricorrente, anche con il supporto di perizia tecnica, che il consulente del Tribunale depositasse in Segreteria, nel termine improrogabile di gg. trenta dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della stessa ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti, circa le suddette controdeduzioni, disponeva in conformità.

La relazione di chiarimenti richiesta era prodotta, dal tecnico nominato dal Tribunale, in data 5.10.2010.

In data 25.10.2010 la ricorrente depositava memoria difensiva e, in data 22.11.2010, un quarto atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti specificati in epigrafe, fondati sulle seguenti doglianze:

- 1) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento;
Violazione ed elusione dell’ordinanza del T. A. R. Salerno, n. 48/2010 e dell’ordinanza del C. di S. – Sez. VI – n. 5609/2003: erano contestate sia le conclusioni raggiunte dal tecnico, nominato dal Tribunale, sia la circostanza che lo stesso avesse tenuto presenti, ai fini della risposta ai quesiti affidatigli, nuovi atti che venivano emanati dal Genio Civile di Salerno, allo scopo “di non consentire la prosecuzione dell’attività”.

In pari data, la ricorrente depositava consulenza tecnica di parte.

In data 19.02.2011 la Regione Campania produceva in giudizio una memoria difensiva, in cui sosteneva l’inammissibilità per carenza d’interesse e comunque l’infondatezza dei gravami avversari, nonché l’irricevibilità, per tardività, dei quarti motivi aggiunti;
nonché, in data 7.03.2011, ulteriore documentazione (comunicazione, da parte dei C. C., dell’avvenuto sequestro penale di parte dell’area di cava).

In data 3.03.2011 la ricorrente aveva, intanto, prodotto memoria di replica, in cui aveva riepilogato gli argomenti, a fondamento delle spiegate impugnative e controdedotto, rispetto alle eccezioni preliminari, formulate “ex adverso”.

All’esito dell’udienza pubblica del 24.03.2011, il Tribunale riteneva necessario effettuare, preliminarmente, una ricognizione del contenuto dispositivo dei provvedimenti, rispettivamente impugnati, dalla “Sarno Costruzioni s. r. l.”, con il ricorso introduttivo e con i quattro atti di motivi aggiunti, rilevando quanto segue.

Con il decreto dirigenziale n. 146 del 15.06.09 – A. G. C. 15 – Settore 10 – Servizio 2, atto impugnato con il ricorso introduttivo, il dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania – A. G. C. 15 (Lavori pubblici), premesso che:

- con decreto dirigenziale, n. 932 del 27.03.03, il Dirigente del Genio Civile di Salerno aveva respinto: a) l’istanza formulata dalla ditta Sarno Costruzioni, ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della l. r. 54/85, relativamente alle particelle n. 66/72/94/83/183/136/137 del fol. 11;
b) l’istanza formulata dalla stessa ditta, ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della l. r. 54/85, relativamente alle particelle n. 66/94/136 e 137 del fol. 11;
c) l’istanza formulata dalla stessa ditta, ai sensi dell’art. 326 della l. r. 17/95, relativamente alle particelle n. 63/65/66/136 del fol. 11;

- che con detto provvedimento erano stati respinti tutti i progetti, connessi alle predette istanze, ed era stato annullato l’atto, attestante la legittimità alla prosecuzione, ai sensi dell’art. 36 della l. r. 54/85, dell’attività estrattiva, prot. n. 11887 del 15.06.99;

- che detto provvedimento era stato impugnato dinanzi a questa Sezione, che aveva respinto la domanda cautelare, domanda che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5069 del 18.11.2003, aveva poi accolto;

- che in data 10.06.09, a seguito di sopralluogo, effettuato congiuntamente da funzionari del Genio Civile di Salerno – Struttura Cave – dal Comune di Montecorvino Pugliano e dal NOE, alla presenza dell’amministratrice della società ricorrente, s’era constatato che “erano in atto movimenti di terra sulla p.lla 66 del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano – particella che anche se facente parte della sospensiva del Consiglio di Stato, la porzione della indicata particella n. 66 interessata dalle escavazioni non era stata richiesta con l’istanza ex art. 36 della l. r. n. 54/85”;

- che, inoltre, sulla p.lla 361 del fol. 11 s’erano evidenziate tracce di recenti escavazioni, e che sulla stessa risultava la presenza di un impianto mobile di frantumazione pietrame;

- che, oltre ad essere interessate da scavi le particelle, oggetto di sospensiva da parte del Consiglio di Stato, erano risultate come escavate anche ulteriori particelle (n. 54/p, 59, 92, 58, 163, 164, 155/p, 165, 157/p, 375/p, 161/p e 162), distanti dalla zona, oggetto di sospensiva da parte del C. di S., nonché ancora le p.lle n. 93, 369, 67/p. 370, 372, 371 e 33 (adiacenti all’area di cava) del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano, del tutto abusive;

- che gli scavi, effettuati dalla società ricorrente su dette particelle, erano da ritenersi abusivi e che la stessa ditta non aveva ottemperato a quanto ordinato, con decreto dirigenziale n. 932/341 del 27.03.2003, vale a dire al pagamento del contributo dovuto al Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell’art. 18 della l. r. 54/85, pari ad € 80.171,76;

tanto rilevato, era stata disposta, ex art. 26 l. r. 54/85, la sospensione dei lavori su tutta l’area di cava, oggetto di sospensiva da parte del C. di S., e sulle restanti particelle escavate abusivamente ed era stato ordinato, alla società ricorrente, di ripristinare lo stato dei luoghi, ripristino da attuarsi, previa presentazione del relativo progetto ed autorizzazione da parte del Settore Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento in questione.

Con il decreto della Giunta Regionale della Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno – n. 156/497 del 17.06.09, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto: “decreto di sanzione amministrativa per lavori abusivi ai sensi della l. r. C. n. 54/85”, pure oggetto di gravame nell’atto introduttivo del giudizio, era stata poi irrogata, ai sensi dell’art. 28 comma 1 l. r. 54/85, come modificato ed integrato dall’art. 20 della l. r. n. 17/95, nei confronti della società ricorrente, in persona del legale rappresentante p. t., la sanzione amministrativa di € 10.329,14, riducibile ad un terzo, ex art. 6 l. r. n. 13/83.

Quanto al verbale di sopralluogo congiunto sull’area di cava, del 10.06.2009, pure impugnato dalla ricorrente, il suo contenuto era agevolmente deducibile dal decreto n. 146/2009, in cui erano stati trasfusi i relativi esiti.

Con il primo atto di motivi aggiunti, oltre a ribadire l’impugnativa degli atti, sopra riferiti, la società ricorrente aveva gravato di ricorso anche l’ulteriore provvedimento, rappresentato dal decreto n. 282 del 23.07.09 – A. G. C. 15 – Settore 10 – Servizio 2, a firma del dirigente delegato, nel quale, dato atto, in narrativa, degli esiti del prefato sopralluogo e della circostanza che, in data 24.06.09, i Carabinieri di Montecorvino Pugliano avevano accertato che la ditta Sarno Costruzioni “stava procedendo ad ulteriori escavazioni nell’area già oggetto di sospensione lavori da parte di questo settore e sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza n. 8803/08/21 R. G. N. R., emesso in data 24.06.09 dalla Procura della Repubblica di Salerno”, nonché della circostanza che gli stessi Carabinieri, in data 28.01.09, avevano segnalato che la ricorrente aveva esercitato abusivamente l’attività estrattiva sulle particelle n. 65-parte, 66-parte, 162-parte, 76-parte, 105-parte, 161-parte, 59-parte, 61, 363, 364, 367-parte, 368-parte, 361-parte, 37-parte e 62 del fol. 11 del Comune di Montecorvino P., (in parte comprese e in parte estranee alla sospensiva, concessa dal C. di S.: n. d. e.), era stata decretata, nuovamente, la sospensione dei lavori su tutta l’area di cava, oggetto della sospensiva da parte del Consiglio di Stato e sulle restanti particelle, escavate abusivamente, nonché l’apposizione di sigilli, ex art. 27 l. r. 54/85, su tutta l’area di cava “e precisamente sulle seguenti particelle: n. 65-parte, 66-parte, 162-parte, 76-parte, 105-parte, 161-parte, 59-parte, 61, 363, 364, 367-parte, 368-parte, 361-parte, 37-parte e 62 del fol. 11 del Comune di Montecorvino P.”, ed era stato ordinato altresì alla ricorrente di recintare tutta l’area di cava, nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, “al fine di procedere compiutamente all’apposizione dei sigilli”.

Con il secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente, oltre a riproporre l’impugnativa degli atti, gravati con il ricorso originario, aveva impugnato, altresì, i seguenti ulteriori provvedimenti:

- decreto n. 385/522 del 14.10.09 – A. G. C. 15 – Settore 10 – Servizio 2, a firma del dirigente delegato, con il quale era stato ampliato il novero delle particelle, oggetto di apposizione di sigilli con il precedente decreto, n. 282 del 2009, secondo i grafici e l’elenco allegato alla nota dei Carabinieri – Tutela dell’Ambiente di Salerno, inizialmente non considerati, particelle che quindi, a seguito dell’integrazione così disposta, risultavano le seguenti: 135 – 165 – 65 – 93 – 66 – 192 – 67 – 72 – 94 – 83 – 76 – 105 – 161 – 155 – 156 – 54 – 92 – 59 – 61 – 164 – 163 – 58 – 157 – 33 – 363 – 364 – 367 – 370 – 372 – 371 – 369 – 377 – 375 – 361 – 37 e 62, del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano;

- ed il verbale di apposizione di sigilli del 25.11.09, relativo alle particelle summenzionate.

Con il terzo atto di motivi aggiunti, la società ricorrente, oltre agli atti, già oggetto d’impugnativa nel ricorso originario, aveva gravato di ricorso l’ulteriore provvedimento, rappresentato dal decreto n. 47/535 del 3.02.2010, A. G. C. 15 – Settore 10 – Servizio 2, a firma del dirigente delegato, con il quale quest’ultimo, premesso che le uniche particelle da ritenersi legittimamente passibili di escavazione, ai sensi dell’art. 36 della l. r. 54/85, perché oggetto di denunzia di esercizio, ex art. 28 d. P. R. 128/59, erano la n. 66 e la n. 94 del fol. 11 del Comune di Montecorvino P.;
che, tuttavia, gli scavi effettuati avevano interessato anche altre particelle;
che il progetto di recupero ambientale presentato dalla Sarno Costruzioni al Comune di Montecorvino P. e trasmesso, da tale ente, alla Regione – Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, con nota dell’11.07.08, era carente “in termini tecnici e di legittimità”;
aveva decretato, “in ottemperanza all’ordinanza n. 48/2010 della Sezione”, “di confermare i decreti n. 146, n. 156, n. 282 e n. 385, di rettifica di apposizione sigilli (ovvero gli atti, impugnati con il ricorso introduttivo e con i due precedenti atti di motivi aggiunti: n. d. e.), “fino a quando la ditta Sarno Costruzioni non presenta rilievo dello stato dei luoghi, attraverso perizia giurata, con apposizione di capisaldi, interessanti le particelle n. 55 e 94 del foglio di mappa n. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano, oltre a sviluppare apposite sezioni dello stato di fatto e dello stato di progetto, così come rappresentato nel progetto allegato all’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 della l. r. n. 54/85, che dimostrino l’esistenza di margini di estrazione sulle particelle catastali n. 66 e 94 del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano”.

Con il quarto atto di motivi aggiunti, la Sarno Costruzioni, oltre all’impugnativa del, più volte citato, decreto n. 146/2009, aveva impugnato la nota, prot. 2010/0707322 dell’1.09.2010, a firma congiunta del dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno e del responsabile del procedimento, nella quale si faceva presente che la perizia giurata, trasmessa dalla ricorrente in data 25 – 26.08.2010, non soddisfaceva le richieste, di cui al decreto dirigenziale n. 47/2010, difettando della “richiesta sovrapposizione delle sezioni di cui all’art. 36 della l. r. n. 54/85 con lo stato attuale dei luoghi”, e che, al fine di “agevolare il compito del tecnico” di parte, il Settore aveva invitato la stessa ricorrente a ritirare “l’elaborato, allegato all’istanza di prosecuzione ex art. 36 l. r. n. 54/1985, nel quale viene riportata la planimetria quotata dell’area di cava nonché le relative sezioni, su cui dovrà essere indicato lo stato attuale dei luoghi”.

Tal essendo il contenuto dispositivo dei provvedimenti, impugnati nel corso del presente giudizio, il Collegio non poteva esimersi dal rilevare come gli stessi si presentassero inscindibilmente connessi, secondo un rapporto di derivazione logica e cronologica, all’impugnativa – esercitata, da parte ricorrente, nel giudizio contrassegnato dal n. 1597/2003 di R. G., tuttora pendente, assegnato a questa Sezione – del decreto dirigenziale, n. 932 del 27.03.2003, con il quale il dirigente del Genio Civile di Salerno aveva respinto: a) l’istanza formulata dalla ditta Sarno Costruzioni ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della l. r. 54/85, relativamente alle particelle n. 66/72/94/83/183/136/137 del fol. 11;
b) l’istanza formulata dalla stessa ditta, ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della l. r. 54/85, relativamente alle particelle n. 66/94/136 e 137 del fol. 11;
c) l’istanza formulata dalla stessa ditta, ai sensi dell’art. 326 della l. r. 17/95, relativamente alle particelle n. 63/65/66/136 del fol. 11;
osservava il Tribunale che, oltre ad essere stati respinti, con il citato decreto, tutti i progetti, connessi alle predette istanze, era stato altresì annullato l’atto, attestante la legittimità alla prosecuzione, ai sensi dell’art. 36 della l. r. 54/85, dell’attività estrattiva, prot. n. 11887 del 15.06.99.

Tanto si ricavava agevolmente dalla narrativa del provvedimento n. 146/2009, del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
sempre dalla citata narrativa si ricavava, altresì, che, nell’ambito di detto giudizio, la domanda di sospensiva era stata respinta, da questa Sezione (con ordinanza n. 772/2003 del 26.06.03), e che detta ordinanza era stata poi riformata, in sede di appello, dal C. di S – Sez. VI, nella camera di consiglio del 18.11.03, con ordinanza n. 5069/03.

Era sulla base di detto provvedimento cautelare del C. di S., dunque, che la ricorrente aveva esercitato la sua attività di scavo, e tanto fino all’adozione – da parte della Regione Campania – dei provvedimenti, oggetto d’impugnativa nel presente giudizio.

Osservava il Collegio come, dovendo decidere (dopo una complessa fase cautelare, articolata, dopo la proposizione del ricorso introduttivo, su ben quattro atti di motivi aggiunti) il merito di tale giudizio, la valutazione, circa la legittimità o meno dei provvedimenti, adottati dal Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, venisse ad essere inevitabilmente condizionata dall’esito del giudizio, contrassegnato dal n. 1597/2003 R. G., di cui s’è detto in precedenza.

La decisione circa il merito di tale ricorso assumeva, anzi, un rilievo pregiudiziale, rispetto alle questioni, che s’agitavano nel secondo giudizio, tutte in definitiva scaturenti dalla sospensiva, concessa dal C. di S., con ordinanza n. 5069/2003, riformando il provvedimento cautelare della Sezione, n. 772/2003.

Il Collegio riteneva, pertanto, necessario rinviare detto giudizio all’udienza pubblica dell’11.01.2012, dando mandato alla Segreteria di fissare, per tale udienza, anche il ricorso n. 1597/2003 R. G., in vista della successiva valutazione congiunta dei medesimi.

In data 10.12.2011 era prodotta, nell’interesse della società ricorrente, memoria difensiva riepilogativa, nonché di ulteriore replica alle eccezioni preliminari dell’Amministrazione.

All’udienza pubblica dell’11.01.2012, il ricorso era trattenuto in decisione.

Va quindi, ora, esaminato il primo dei due ricorsi in epigrafe, contrassegnato dal n. 1597/2003 R. G., rivolto all’impugnativa degli atti, pure ivi specificati.

Nell’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente faceva presente che la cava, oggetto dei provvedimenti impugnati, era legittimamente in esercizio fin dagli anni ’80 (giusta denunzia di esercizio, relativa alle particelle n. 66 e 94 del foglio 11 del catasto terreni, del 26.10.1984);
che – a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 54/85 – era stata presentata, ai sensi dell’art. 36 di detta legge, in data 7.07.1986, istanza per il proseguimento dell’attività estrattiva;
che, in seguito, era stata presentata una serie di istanze in variante, rispetto al progetto approvato (nel 1989, 1990 e 1993);
che, con l’entrata in vigore della l. r. Campania n. 17/95, di modifica della l. 54/85, era stata presentata anche istanza, ai sensi dell’art. 26 della stessa legge (che aveva introdotto l’art. 38 ter della l. r. Campania n. 54/85);
che, con nota del dirigente del Settore provinciale del Genio Civile, n. 11887 del 18.06.99, era stata accertata la legittimità della prosecuzione dell’attività estrattiva, di cui all’istanza ex art. 36 l. 54/85 cit., sulle particelle 66 e 194 del foglio 11, per una superficie complessiva di mq. 154,914, sicché, facendo affidamento su tale provvedimento, la ricorrente aveva investito ingenti capitali, nella propria attività imprenditoriale;
lamentava che, del tutto inaspettatamente, il dirigente delegato, con il decreto n. 932 del 27.03.2003, oggetto d’impugnazione, aveva respinto l’istanza prot. 1926 del 1986 e le successive del 1989 e del 1995 e tutti i progetti ad esse collegati, ivi compresi quelli in variante, nonché aveva annullato il prefato provvedimento del 1999, prot. 11887, attestante la legittimità della prosecuzione dell’attività di cava, ex art. 36 l. r. 54/85;
tanto premesso, avverso detto provvedimento la società ricorrente articolava le seguenti censure:

1) Violazione dei principi in tema di annullamento d’ufficio degli atti amministrativi;
Violazione di legge (art. 3 l. 241/90);
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e d’istruttoria, difetto e comunque erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarietà, perplessità, genericità e contraddittorietà, sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione del principio del “contrarius actus”;
Violazione del principio partecipativo, ex artt. 7 e ss. l. 241/90;

2) Violazione di legge (artt. 7, 8 e 9 l. 241/90 e art. 97 Cost.);
Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria ed arbitrarietà;
Violazione del principio di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa;
Violazione del giusto procedimento;

3) Violazione dell’art. 36 della l. r. Campania n. 54/85 e dell’art. 26 della l. r. Campania n. 17/95;
Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, difetto e comunque erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, arbitrarietà e sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90;

4) Violazione dell’art. 26 della l. r. Campania n. 17/95;
Violazione dell’art. 36 della l. r. Campania n. 54/85;
Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, difetto e comunque erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, arbitrarietà e sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90;

5) Eccesso di potere per perplessità, arbitrarietà e sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;

6) Eccesso di potere per perplessità, arbitrarietà e sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;

7) Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, arbitrarietà, abnormità e sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;
Violazione degli artt. 36 della l. r. Campania n. 54/85 e 26 della l. r. Campania n. 17/95, anche in relazione alla normativa generale prevista dalle anzidette leggi regionali;

8) Violazione di legge (art. 36 della l. r. Campania n. 54/85, anche in riferimento agli artt. 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della medesima legge, come modificati dalla l. r. Campania n. 17/95);
Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione;
Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;
Incompetenza;
Violazione della l. r. Campania n. 10/82;
Violazione dei principi ex art. 7 della l. n. 1437/1939, contenuti nel d. l.vo 490/99:

9) Violazione degli artt. 38 ter e ter bis della l. r. Campania n. 54/85;
Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;

10) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento;
Violazione art. 36 l. r. Campania n. 54/85;
Violazione del giusto procedimento;

11) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dei principi di tassatività e nominatività delle sanzioni amministrative, previste dalla l. r. Campania n. 54/85;

12) Eccesso di potere per contraddittorietà;
Violazione del giusto procedimento;

13) Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione dei principi di cui alla l. r. Campania n. 54/85;

14) Violazione del giusto procedimento;
Violazione degli artt. 6, 18, 28 e 36 della l. r. Campania n. 54/85;
Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento;
Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;
Illegittimità derivata;

15) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento;
Violazione dei principi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa;
Violazione dell’art. 3 della l. 241/90;
Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e dei presupposti;

16) Incompetenza;
Violazione del giusto procedimento;
Violazione della l. r. Campania n. 54/85.

Seguiva la produzione di documenti, nell’interesse della ricorrente, nonché di una perizia giurata e di una relazione geologica.

Si costituiva la Regione Campania, depositando formale atto di costituzione in giudizio e mandato.

Intervenivano in giudizio, “ad adiuvandum”, undici dipendenti della società ricorrente, in epigrafe specificati, formulando le stesse censure, di cui all’atto introduttivo del giudizio.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26.06.2003, la Sezione respingeva la domanda cautelare, presentata dalla società ricorrente;
la stessa ordinanza era peraltro oggetto di riforma, da parte della Sesta Sezione del C. di S., con decisione emessa all’esito della c. di c. del 18.11.2003.

In data 29.10.2003 la ricorrente aveva, intanto, depositato di un atto di motivi aggiunti, diretto avverso l’atto della Soprintendenza, precisato in epigrafe, censurato per i seguenti motivi in diritto:

1) Incompetenza;
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e d’istruttoria, arbitrarietà e sviamento;
Violazione dell’art. 3 l. 241/90;
Violazione di legge (artt. 36, 38 ter, 8, 10, 11 e 28 della l. r. Campania n. 54/85, come modificata dalla l. r. Campania n. 17/95, anche in relazione alla l. n. 431/85);
Violazione della legge regionale n. 10/1982, anche in relazione all’art. 7 della l. 1497/1939 e all’art. 146 lett. G) del d. l.vo n. 490/99.

In data 1.12.2011, la società ricorrente produceva documentazione, e, quindi, memoria difensiva riepilogativa.

Anche la difesa della Regione depositava note d’udienza, relazione istruttoria e documenti.

Eccepiva, in particolare, l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso il mutamento delle circostanze di fatto e di diritto, alla base dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 1741/09 R. G.;
nel merito, concludeva per il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica dell’11.01.2012, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Va quindi esaminato, con priorità, il ricorso n. 1597/2003 R. G.

L’atto introduttivo dello stesso è evidentemente fondato.

Carattere decisivo ed assorbente rivestono le censure, rubricate sub 1) e sub 2), con le quale s’è denunziata la violazione dei principi in tema d’autotutela, il vizio di difetto di motivazione e la violazione dell’art. 7 l. 241/90, che affliggerebbero il provvedimento impugnato (decreto dirigenziale n. 932 del 27.03.2003, del dirigente delegato del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania – Assessorato ai Lavori Pubblici – Area Generale di coordinamento LL. PP.).

Con detto decreto, in particolare, il dirigente delegato aveva respinto l’istanza della società ricorrente, prot. 1926 del 1986, ex artt. 4, 5 e 36 l. r. 54/85 e le successive prot. 2095 del 1989 (ai sensi delle stesse disposizioni di l. r.) e prot. 12848 del 1995 (ai sensi dell’art. 26 della l. r. 17/95) e tutti i progetti ad esse collegati, ivi compresi quelli in variante, nonché aveva annullato il provvedimento, di cui alla nota del dirigente del Settore provinciale del Genio Civile, n. 11887 del 18.06.99, con il quale era stata accertata la legittimità della prosecuzione dell’attività estrattiva, di cui all’istanza ex art. 36 l. 54/85 cit., sulle particelle 66 e 194 del foglio 11, per una superficie complessiva di mq. 154,914;
ed aveva ordinato, nei confronti della stessa ricorrente, una serie di adempimenti (presentazione di un rilievo plani – altimetrico dello stato dei luoghi, revisione della recinzione lungo l’area di cava, presentazione di un progetto di recupero ambientale dell’area escavata, versamento del contributo ex art. 18 l. r. 54/85 al Comune di Montecorvino Pugliano, versamento di un deposito cauzionale pari ad € 325.488,76).

Orbene, la descrizione del contenuto dispositivo di tale atto dimostra inequivocabilmente come ci si trovi in cospetto di un provvedimento di secondo grado, incidente, in autotutela, sulla nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. 11887 del 15.06.1999, della quale veniva infatti disposto l’annullamento (quale presupposto della reiezione delle due istanze di prosecuzione alla coltivazione della cava (del 1986 e del 1989) e di adeguamento della coltivazione della stessa cava (del 1995).

La caratteristica precipua dell’atto in questione emerge, in particolare, dall’inciso che spiega, nel modo seguente, la determinazione di procedere all’annullamento della prefata nota – provvedimento del 1999: “Considerato che si debba procedere all’annullamento dell’atto (…) con il quale si attestava la legittimità – ex art. 36 della l. r. 54/85 – alla prosecuzione dell’attività sulle particelle n. 66 e 94 del foglio 11, in quanto la stessa legittimità è stata basata su presupposti errati”.

Si tratta, quindi, di un auto – annullamento (discrezionale) per motivi di legittimità, che avrebbe dovuto necessariamente soggiacere a tutti i principi, in tema di legittimo esercizio, da parte della P. A., del potere di autotutela, primo tra tutti quello dell’obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti dei destinatari.

Laddove. nella specie, è pacifico che detto adempimento partecipativo sia stato pretermesso.

Ne risulta la chiara illegittimità del provvedimento in questione, secondo quanto statuito in giurisprudenza, ex multis, nella seguente massima: “Il provvedimento di auto annullamento da parte della pubblica Amministrazione deve formare oggetto di comunicazione di avvio del procedimento, considerato che il privato è destinatario di un provvedimento non solo sfavorevole ma che lo priva di un bene della vita già ottenuto in precedenza dalla stessa Amministrazione” (T. A. R. Puglia Lecce, sez. I, 7 settembre 2010, n. 1937).

Ma il decreto impugnato viola, altresì, la norma che impone, nel caso in cui la P. A. intenda emanare un provvedimento di secondo grado, comportante l’annullamento di un precedente atto favorevole per il privato, una congrua motivazione, circa le ragioni a fondamento di tale determinazione, secondo l’indirizzo interpretativo dominante espresso, tra le tante, nella decisione che segue: “L’annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione” (Consiglio Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178).

Nella specie, tale specifico compendio motivazionale manca del tutto, ad onta del decorso di un rilevante spazio temporale rispetto all’atto, del quale è stato deciso l’annullamento (quasi quattro anni), e quindi del consolidarsi di una posizione di rilevante affidamento in capo alla società ricorrente, destinataria del medesimo (l’unica giustificazione essendo costituita, per l’appunto, dal riferito accenno ai “presupposti errati” sui quali sarebbe fondata la legittimità della prosecuzione, ex art. 36 della l. r. 54/85, dell’attività sulle particelle n. 66 e 94 del foglio 11).

Ma il richiamo alla “legalità violata” non può, da solo, ritenersi sufficiente a sorreggere il decreto gravato, come pacificamente affermato in giurisprudenza: “Un provvedimento di annullamento d’ufficio, con efficacia “ex tunc”, di un precedente provvedimento può essere adottato dalla p. a., quando è stato emanato illegittimamente e sussiste un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, che da una comparazione con l’interesse privato confliggente deve risultare prevalente rispetto a quest’ultimo, prendendo in considerazione anche il tempo decorso e la buona fede del privato destinatario dello stesso” (T. A. R. Basilicata Potenza, sez. I, 5 novembre 2010, n. 921).

Le suddette considerazioni, del resto, hanno determinato anche l’arresto cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza n. 5069 del 2003) che, in riforma della decisione di questa Sezione, ha accolto la domanda di sospensiva, presentata dalla società ricorrente (“Ritenuta la ricorrenza dei presupposti necessari per l’adozione della richiesta misura cautelare, stante la soggezione del potere di autotutela alle regole di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n.241/1990;

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