TAR Genova, sez. I, ordinanza collegiale 2016-07-08, n. 201600793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, ordinanza collegiale 2016-07-08, n. 201600793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600793
Data del deposito : 8 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00816/2015 REG.RIC.

N. 00793/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2015, proposto da:


V A, in qualità di erede del signor V S, rappresentata e difesa dagli avv. L C, S Q e M F, con domicilio eletto presso gli avv. L C e S Q nel loro studio in Genova, via Macaggi, 21/5;


contro

Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. C M, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via

XII

Ottobre, 2/63;

nei confronti di

Marina Giusto, Maria Irene Longinotti, Maria Grazia Maccari e Gianluigi Valsecchi, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;
Cooperativa Edilizia Solidarietà a r.l., Sebastiano Risso, Aldo Figini, Bruno Cuneo, Dario Traversaro, Marta Virgilio, Luigi Alba, Giorgio Tosto, Gerardo Satriani, Amilcare Rei, Marco Sivori, Arturo Giordan, Marcellina Biggio, Pierina Dasso, Mario Frugone, Pietro Pianviti, Pierina Merlo, Renato Raffo, Luciano Rapisarda, Antonio Abruzzese, Elio Agresti;

per l'ottemperanza

della sentenza della Corte d'appello di Genova, sez. I, 15/3/2013, n. 369, notificata in forma esecutiva in data 12/2/2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna e dei signori Marina Giusto, Maria Irene Longinotti, Maria Grazia Maccari e Gianluigi Valsecchi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che:

- con ordinanza n. 940 del 26 novembre 2015, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in causa o erano intervenuti volontariamente nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario;

- la parte ricorrente ha regolarmente provveduto ad integrare il contraddittorio;

- si sono costituiti in giudizio i signori Gianluigi Valsecchi, Maria Irene Longinotti, Maria Grazia Maccari e Marina Giusto (le ultime due in qualità di eredi del signor Mario Giusto) che, protestando la propria estraneità alla controversia, chiedono che ne sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva;

- non si sono costituiti gli altri soggetti evocati in giudizio.

Considerato che:

- per valutare la corretta esecuzione della sentenza del giudice ordinario (e, quindi, la fondatezza delle pretese di parte ricorrente), oltre alla definizione delle questioni giuridiche dedotte dalla stessa ricorrente, sono anche necessarie operazioni contabili che richiedono il possesso di adeguate competenze tecniche;

- occorre, pertanto, disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 63, comma 4, e 66, c.p.a., intesa all’accertamento dell’esatto ammontare delle somme che il Comune di Lavagna, dedotti gli acconti già corrisposti, è tenuto a versare alla ricorrente in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Genova, sez. I, 15 marzo 2013, n. 369.

Considerato che, per quanto concerne l’imputazione dei pagamenti parziali effettuati dal Comune di Lavagna, vanno osservati i seguenti criteri:

a) l’obbligazione risarcitoria avente per oggetto il danno da occupazione illegittima costituiva debito di valore e si è trasformata in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale, al momento del passaggio in giudicato della sentenza;

b) alle obbligazioni di valore non si applica l’art. 1194 c.c.

Ritenuto che l’organismo verificatore possa essere opportunamente individuato nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova, in persona del Presidente il quale potrà delegare la verificazione a un professionista iscritto all’Ordine provinciale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza.

Considerato che il verificatore:

- procederà alle operazioni peritali previa convocazione delle parti le quali avranno facoltà di farsi assistere dai legali e/o consulenti di fiducia;

- esaminerà gli atti e i documenti prodotti in giudizio, con facoltà di estrarne copia, terrà conto delle posizioni espresse dalle parti e acquisirà, ove del caso, le ulteriori informazioni ritenute necessarie;

- applicherà i criteri sopra indicati sub a) e b);

- al termine delle operazioni peritali, redigerà una relazione conclusiva con cui riferirà le eventuali osservazioni formulate dalle parti, esprimendosi compiutamente sulle stesse, relazionerà al Collegio le risultanze degli accertamenti svolti e risponderà al quesito sottopostogli.

Considerato che la relazione conclusiva dovrà essere depositata dal verificatore presso la segreteria della Sezione, in formato sia cartaceo sia digitale, entro e non oltre il 30 dicembre 2016.

Considerato che il compenso spettante al verificatore va posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente la quale verserà allo stesso, a titolo di anticipo, la somma di € 2.000,00 (duemila euro), fermo restando che il relativo onere sarà definitivamente regolato con le modalità previste dall’art. 66, comma 4, c.p.a.

La trattazione ulteriore della controversia è rinviata all’udienza camerale del 1° marzo 2017.

Resta riservata al prosieguo del giudizio ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

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