TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2022-03-29, n. 202200494

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2022-03-29, n. 202200494
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200494
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2022

N. 00494/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00384/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

affinché l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Voglia così statuire:

IN VIA PRELIMINARE ED INCIDENTALE

Disporsi la sospensione degli effetti esecutivi dell'impugnato provvedimento amministrativo, sussistendo entrambi i presupposti cautelari del fumus boni juris e del periculum in mora , di cui all'art. 21, co. 6, della L. n. 1034/1971, ed, indi, accogliere se del caso nel merito, in Sede Cautelare anche per tramite di sentenza pronunciata in forma semplificata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della L. n. 1034/1971, siccome novellato dagli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000, l'interposto ricorso giurisdizionale, in ragione delle sopra estese motivazioni;

NEL MERITO

In integrale accoglimento del presente ricorso giurisdizionale, contrariis reiectis , annullare l'atto ed il provvedimento amministrativo ut supra indicato, oltre che quelli al precedente connessi per presupposizione e/o pregiudizialità, siccome illegittimo sia in fatto che in diritto, ed ordinare alla P.A. di procedere all'accoglimento dell'istanza di emersione presentata dal sig.-OMISSIS-in favore del sig.-OMISSIS-.

Con ogni consequenziale statuizione anche per quanto concerne l'integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio amministrativo di primo grado, come per generale norma, con distrazione a favore del difensore.

Con ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre e produrre, nonché presentare motivi di ricorso aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A seguito della presentazione, da parte del datore di lavoro -OMISSIS-, dell’istanza di emersione in favore di -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS- ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della stessa in quanto non risultava essere stata fornita la prova della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale in data anteriore all’8.3.2020.

Nonostante la presentazione di una memoria difensiva, la Prefettura, con provvedimento notificato in data 15.12.2021, ha respinto l’istanza di emersione.

In data 30.12.2021 il lavoratore ha presentato istanza di cui non è seguito alcun atto dell’Amministrazione.

Avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 marzo 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. l’Amministrazione avrebbe errato nel considerare la prescrizione medica ed il certificato medico prodotti, nonché il visto di ingresso in Italia del ricorrente, datato 12.03.2010, non sufficienti a provare la presenza del ricorrente in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020, ciò ponendosi in contrasto con quanto indicato dal Ministero dell’interno con la circolare 30 maggio 2020, ove è richiamato espressamente il parere reso dall’Avvocatura dello Stato in data 4 ottobre 2012 in relazione alla scorsa sanatoria, che chiariva che il concetto di organismo pubblico includeva anche soggetti pubblici privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico, categoria in cui rientrerebbero anche i soggetti che hanno reso i certificati prodotti in sede di procedimento.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All’esito dell’udienza del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.

Ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, d.l. n. 34 del /2020, <<

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