TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-12-28, n. 202208090
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 08090/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03223/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3223 del 2022, proposto da
Curreri Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti di reiezione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria presentate dalla Curreri Service S.r.l. ed emessi dalla sede I.N.P.S. di Castellammare di Stabia in data 14 aprile 2022 e comunicati a mezzo pec alla società ricorrente in data 18 aprile 2022 e, specificamante:
- provvedimento di reiezione n. 510190076305 del 14.04.2022 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS 5101.14/07/2021.0258655 – numero pratica 51102654315101000110000011 – relativa al periodo dal 5 luglio al 3 ottobre 2021 per n. 2 dipendenti;
- provvedimento di reiezione n. 510190076306 del 14.04.2022 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS 5101.14/07/2021.0258650 – numero pratica 51102654315101000110000012 – relativa al periodo dal 5 luglio al 3 ottobre 2021 per n. 4 dipendenti;
- provvedimento di reiezione n. 510190076307 del 14.04.2022 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS 5101.06/10/2021.0339856 – numero pratica 51102654315101000110000013 – relativa al periodo dal 4 ottobre 2021 al 2 gennaio 2022 per n. 4 dipendenti;
- provvedimento di reiezione n. 510190076308 del 14.04.2022 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS 5101.06/10/2021.0339858 – numero pratica 51102654315101000110000014 – relativa al periodo dal 4 ottobre 2021 al 2 gennaio 2022 per n. 2 dipendenti,
nonché di ogni altro atto e provvedimento antecedente, preordinato, consequenziale o connesso a tale annullamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Curreri Service S.r.l. è una impresa operante nel settore del trasporto turistico su gomma mediante l’attività di noleggio da rimessa a mezzo autobus turistici ed autovetture di sua proprietà.
1.1. Dal mese di marzo del 2020, a causa della emergenza da Covid – 19, l’attività della ricorrente subiva una significativa riduzione e compressione.
1.2. Di qui le richieste volte, dapprima, alla concessione di C.I.G.O. Covid – 19 e, poi, dalla fine del giugno 2021, alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; in particolare, venivano trasmesse due richieste di C.I.G.O. per il periodo dal 5 luglio al 3 ottobre 2021 e successivamente altre due richieste per il periodo dal 4 ottobre 2021 al 2 gennaio 2022 riguardanti i sei dipendenti.
1.3. A seguito di istanza di sollecito del 30.11.202, l’Inps con pec del 1.12.2021, richiamando l’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, chiedeva alla ricorrente società integrazione attestante la avvenuta informativa alle organizzazioni sindacale, per le domande del 14.7.2021, ed afferenti al periodo dal 5.07.2021 al 3.10.2021, e per quelle inoltrate successivamente in data 6.10.2021 ed afferenti al successivo periodo dal 4.10.2021 al 2.1.2022.
1.4. In data 3 dicembre 2021 e 17 gennaio 2022 la ricorrente provvedeva alle richieste integrazioni.
1.5. L’Inps, poi, in relazione alle quattro domande per cui è causa, provvedeva a richiedere ulteriori integrazioni e chiarimenti, funzionali a dimostrare la transitorietà della crisi, la ripresa dell’attività lavorativa e “ la non imputabilità dell’evento nonché l’andamento involutivo dell’azienda e l’indebitamento nelle due annualità precedenti ”; a tali richieste la ricorrente forniva riscontro in data 31 gennaio 2022.
1.6. In data 14 aprile 2022 la intimata Amministrazione definitivamente rigettava le richieste della ricorrente e ciò, in particolare:
- per le domande afferenti al periodo 5 luglio – 3 ottobre 2021, tenuto conto che “ l’azienda presenta una relazione tecnica dettagliata per un periodo di sospensione di 26 settimane e non di 13 settimane, in tal modo facendo desumere la mancata ripresa attività lavorativa. Considerato che l’azienda ancora la relazione totalmente alla crisi pandemica. Considerato che l’azienda specifica nella relazione: non vi sono prospettive contrattuali certe ”;
- per le domande afferenti al periodo 4 ottobre 2021 – 2 gennaio 2022, “ visto all’art. 14 del D. Lgs. n. 148/15; preso atto che l’azienda presentava verbale di accordo sindacale sottoscritto solo dalla sigla UIL datato 27.09.2021. considerato soccorso istruttorio aperto con cassetto bidirezionale del 25/02/2022. Considerate le ricevute di consegna dell’informativa sindacale datate 28/06/2021, le medesime che l’azienda aveva allegato ad altre domande precedenti (periodo 05/07/2021 al 03/10/2021).