TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-09-29, n. 202000226
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Testo completo
Pubblicato il 29/09/2020
N. 00226/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S A e M D, rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 39100 Bolzano, Via Mendola n. 24;
contro
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M e B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer n. 1;
nei confronti
K F, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Viale Stazione n. 5;
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ACCERTAMENTO
in giurisdizione esclusiva, dell'efficacia ed esecutività nella sua integralità dell'ordinanza di rimozione e di messa in pristino n. 06/2019 emessa in data 11.2.2019 dal Vicesindaco di Bolzano e dalla Direttrice dell'Ufficio Gestione del Territorio, nonché, in ogni caso,
PER L'ANNULLAMENTO
- del mai comunicato provvedimento dd. 1.4.2019 a firma della Direttrice dell'Ufficio Gestione del Territorio nonché dell'Assessore all'Urbanistica e Vicesindaco del Comune di Bolzano, conosciuto giusta accesso documenti in data 25.06.2019, avente ad oggetto: “ Ordinanza di rimozione e rimessa in pristino nr. 06/2019 dd. 11.02.2019 – Via S. Antonio nr. 24 - p.ed. 3412-3413 e pp.f. 70/6 – CC D – PARZIALE ARCHIVIAZIONE ”, con cui è stata disposta l'archiviazione parziale del procedimento di cui all'ordinanza di rimozione e rimessa in pristino n. 6/2019, limitatamente ai punti 1. e 2. della stessa,
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e conseguente.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti
PER L’ANNULLAMENTO, se e per quanto occorrer debba,
- della nota della Direttrice dell’Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano dd. 27.9.2019, comunicata in pari data, ad oggetto “ Oggetto: riscontro comunicazione dd. 27.08.2019 ns prot. 159374 – pp.ed. 3413 e 3412 pf.. 70/6 CC D ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e di K F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. M M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio si inserisce in un più vasto e complesso contenzioso che, per quanto di rilievo, può essere riassunto come segue.
1.1 Il dante causa degli odierni ricorrenti richiedeva nella primavera 2017 una concessione edilizia per lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico nonché per il cambio di destinazione d’uso dei locali al piano terra dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 815 C.C. D e urbanisticamente sito in zona di verde agricolo. Per quanto di interesse il progetto prevedeva di ricavare dall’officina metalmeccanica al piano terra, tre distinte unità abitative e, pertanto, di aprire sul muro perimetrale ampie vedute sul fondo confinante.
Il detto edificio è realizzato a confine con la proprietà del controinteressato, catastalmente identificata con p.ed. 3413 (già p.f. 70/5), costituita da un terreno nonché da due tettoie realizzate in aderenza e in appoggio al muro dell’edifico degli odierni ricorrenti.
1.2 L’intervento edilizio era stato preceduto da un contratto di permuta di data 27.06.2016 con il vicino odierno controinteressato, nel quale è stata disciplinata anche l’apertura delle luci e vedute. In forza di tale contratto, infatti, è stata costituita a carico della p.f. 70/5 (attuale p.ed. 3413) e a favore della p.m. 1 della p.ed. 815 “ la servitù di apertura di luci e vedute (esclusi aggetti in genere), purché non vengano effettuate altre alterazioni all’attuale stato della p.f. 70/5 ”.
1.3 Per inciso si rileva che in data 3.05.2018 il Comune di Bolzano rilasciava all’odierna ricorrente Dianin, alla quale nel frattempo era stata volturata la concessione edilizia, una concessione in variante per una diversa distribuzione degli spazi interni.
1.4 Durante l’esecuzione dei lavori è sorto contenzioso tra le parti.
Con ordinanza di data 19.05.2018, confermata in sede di reclamo, il Tribunale di Bolzano rigettava, per mancata allegazione e prova di un titolo legittimante alla demolizione delle tettoie, la richiesta della signora Dianin di accedere al fondo dell’odierno controinteressato con contestuale ordine allo stesso di rimuovere le tettoie ivi esistenti.L’interesse alla demolizione delle tettoie era nato dal fatto che le stesse si trovano appoggiate al muro perimetrale dell’edificio in corrispondenza di alcune delle nuove aperture progettate.
1.5 Successivamente l’odierno ricorrente A inoltrava formale istanza al Comune di Bolzano acché venisse verificata sulla proprietà del controinteressato la regolarità urbanistica di alcuni manufatti, dettagliatamente descritti, tra i quali anche le sopra citate tettoie.
1.6 Eseguita l’istruttoria e ritenuto di non accogliere le osservazioni presentate dal controinteressato, il Comune emetteva ordine di rimozione e rimessa in pristino n. 06/2019 di data 11.02.2019 in relazione alle due tettoie sulla p.ed. 3413, ad un fabbricato in cemento armato sulla p.ed. 3412, ad un portone in legno, a una recinzione e a una tettoia con copertura metallica sulla p.f. 70/6 tutte in C.C. D.
1.7 Tempestivamente e ancor prima che l’ordine di demolizione diventasse inoppugnabile, l’odierno controinteressato, a mezzo del proprio legale, presentava istanza di revoca ovvero annullamento dell’ordinanza di demolizione, allegando ulteriore documentazione a comprova del fatto che si trattava di manufatti realizzati prima degli anni ’60 ossia realizzati in un periodo antecedente all’introduzione dell’obbligo della licenza edilizia.
1.8 A seguito di riesame e attenta valutazione della documentazione fotografica in archivio e quella prodotta dall’odierno controinteressato, il Comune di Bolzano emetteva, quindi, l’atto di ritiro di data 01.04.2019 meglio descritto in epigrafe, in forza del quale testualmente decretava l’archiviazione del procedimento di rimozione e rimessa in pristino in relazione alle due tettoie sulla p.ed. 3413 e del fabbricato in cemento armato sulla p.ed. 3412, ritenendo provato che le opere risalissero ad un periodo antecedente il 1960 (L.P. 8/1960 del 31.08.1960).
Questo provvedimento costituisce ora oggetto del presente ricorso giurisdizionale.
1.9 Per completezza va aggiunto che in relazione agli altri manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione, ossia 3) portone e recinzione in legno con pilastro in calcestruzzo e 4) tettoia con copertura metallica entrambi sulla p.f. 70/6, il Comune ritenendo che sugli stessi fossero stati effettuati interventi di ristrutturazione / manutenzione senza titolo, nulla disponeva. In seguito venne rilasciata una concessione in sanatoria, avverso la quale l’odierno ricorrente A ha proposto ricorso innanzi alla Giunta provinciale ex art. 105 L.U.P.
2. In data 27.08.2019 gli odierni ricorrenti, affermando che il comune fosse incorso in un evidente errore di fatto, chiedevano l’annullamento in autotutela del provvedimento di secondo grado, qui impugnato.
3. Ancor prima che venisse evasa la loro istanza, i ricorrenti con ricorso giurisdizionale di data 18.09.2019 ricorrevano a questo Tribunale chiedendo, innanzitutto, l’accertamento, in forma di giurisdizione esclusiva, della persistente efficacia ed esecutività dell’ordinanza di demolizione n. 06/2019 di data 11.02.2019 nella sua integralità, e questo sul presupposto che l’archiviazione decretata con il provvedimento qui impugnato non potrebbe costituire alcun annullamento parziale della precedente ordinanza di demolizione.
Con il secondo motivo fanno valere il vizio di eccesso di potere per pretesa atipicità e abnormità del provvedimento e per violazione degli artt. 81 L.P. 13/1997 e 21- nonies l.n. 241/1990, in quanto non sarebbe legittimo archiviare parzialmente un procedimento già concluso tramite l’ordinanza di demolizione n. 06/2019 di data 11.02.2019.
3.1 Per la denegata ipotesi in cui il provvedimento impugnato venisse qualificato come atto di annullamento in autotutela, i ricorrenti in via subordinata fanno valere i seguenti ulteriori motivi di ricorso:
Con il terzo motivo lamentano che il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da alcun procedimento amministrativo e, in subordine censurano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento nei loro confronti, comunicazione che sarebbe stata dovuta, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe prodotto pregiudizi nei loro confronti.
Il quarto motivo ha a oggetto la violazione dell’art. 21- nonies l.n. 241/1990 e difetti motivazionali per mancata estrinsecazione di un interesse pubblico e mancata considerazione degli interessi dei ricorrenti, che avevano segnalato al Comune le irregolarità dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione e che in qualità di attuali proprietari dell’immobile confinante subivano pregiudizi dalle tettoie.
Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano travisamento di fatto e conseguente motivazione perplessa e contraddittoria, nonché omessa istruttoria in punto datazione dei manufatti. A seguito di accesso agli atti i ricorrenti avrebbero appurato che il controinteressato non aveva allegato nuove fotografie e, pertanto, il Comune non avrebbe potuto accogliere l’istanza dello stesso. Inoltre rilevano che negli archivi del Comune