TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-07-31, n. 201203705

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-07-31, n. 201203705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203705
Data del deposito : 31 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00084/2012 REG.RIC.

N. 03705/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2012, proposto da:
M E, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, piazza Sannazzaro, n.199/C;

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

nei confronti di

L V, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Toledo, n. 156;
Paul Di Tommasi

per l'annullamento

- con ricorso principale

della Disposizione Dirigenziale del C.N.R. n.72506/2011 con cui era stata approvata la graduatoria del concorso per un posto di ricercatore Area Scientifica E2 Cod. NA 84/01, i verbali da 1 a 7 relativi alla procedura concorsuale, nonché, ove occorrente, il bando indetto con Decreto Presidenziale n. 89318 del 22.12.2009, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

- con ricorso incidentale

della Disposizione Dirigenziale del C.N.R. n.72506/2011 con cui era stata approvata la graduatoria del concorso per un posto di ricercatore Area Scientifica E2 Cod. NA 84/01, nella parte in cui ha incluso nella graduatoria degli idonei M E;
e dei verbali n. 5 del 27.6.2011 e n. 8 dell’8.9.2011 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno rispettivamente ammesso alla procedura selettiva e incluso nella graduatoria di merito M E, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e di L V e di Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente partecipava a un concorso per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di sessantacinque unità di personale con profilo ricercatore di terzo livello presso istituti/strutture del CNR nella Regione Campania.

Concorreva per uno dei sessantacinque profili indicati in bando e, nella specie, per quello riservato alla specifica tematica di lavoro relativa a “osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri” (Area Scientifica E2 Cod. NA 84/01), per il quale era stato messo a concorso un posto.

Si classificava al terzo posto e, con ricorso ritualmente notificato, impugnava gli atti del concorso e, nello specifico, la Disposizione Dirigenziale 72506 del 12.10.2011 con cui era stata approvata la graduatoria del concorso per un posto di ricercatore Area Scientifica E2 Cod. NA 84/01, i verbali da 1 a 7 relativi alla procedura concorsuale, nonché, ove occorrente, il bando indetto con Decreto Presidenziale n. 89318 del 22.12.2009, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento.

Formulava i seguenti motivi di ricorso:

1) Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamentava la mancanza nei primi due concorrenti classificati dei requisiti di partecipazione al concorso.

Il bando richiedeva (art. 2), quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale: a) un diploma di laurea afferente l’Area scientifica;
b) in via alternativa un titolo di dottorato di ricerca o una esperienza triennale di ricerca post laurea attinenti alla specifica attività richiesta in bando.

Secondo parte ricorrente i concorrenti classificati ai primi due posti sarebbero stati entrambi carenti del requisito b) non possedendo nessuno dei due un titolo di dottorato, né una esperienza lavorativa triennale attinente a “osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri”.

2) Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamentava dei vizi inerenti alla fase di determinazione da parte della Commissione esaminatrice dei criteri di valutazione di titoli, che sarebbe avvenuta, dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati e in modo da concretamente favorire alcuni di essi.

Deduceva, inoltre, che i criteri di valutazione sarebbero stati fissati in difformità da quanto previsto nel bando e dalla vigente normativa e l’attribuzione del punteggio sarebbe risultata, in riferimento ad alcuni titoli, errata.

Parte ricorrente formulava, altresì, sempre con riferimento all’esito della procedura concorsuale, una domanda ex art. 116 c.p.a., avverso il parziale diniego opposto dall’Amministrazione intimata, con la nota del 2.11.2012, sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, per quanto riguarda la richiesta formulata dall’ISAFOM e il verbale di accettazione gli atti del Presidente.

Si costituivano il CNR, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, che eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del T.A.R. Campania, e il concorrente primo classificato L V.

Quest’ultimo proponeva ricorso incidentale nel quale deduceva che parte ricorrente non avrebbe posseduto i presupposti indicati nel bando all’art. 2 ( a) un diploma di laurea afferente l’Area scientifica;
b) in via alternativa un titolo di dottorato di ricerca o una esperienza triennale di ricerca post laurea attinenti alla specifica attività richiesta in bando).

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 4 luglio 2012 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il primo luogo, il Collegio ritiene di dover scrutinare l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. adito, formulata dalla difesa dall’Amministrazione, in considerazione della circostanza che il ricorso avrebbe a oggetto l’impugnativa della graduatoria di un concorso bandito dal CNR su base nazionale e, come tale, inerente a una procedura concorsuale rilevante su tutto il territorio nazionale.

L’eccezione è infondata.

La procedura concorsuale in esame, per quanto bandita con atto del CNR, avente sede in Roma, era volta a produrre i suoi effetti nel solo territorio della Regione Campania, in quanto, come indicato nell’art. 1 del bando, il concorso era volto alla copertura di posti di ricercatore di terzo livello da destinare a Istituti/Strutture del CNR dislocati nella Regione Campania.

L’adito T.A.R. risulta, pertanto, competente in base al criterio dell’efficacia territoriale dell’atto previsto nell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del c.p.a., ai sensi del quale “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.

2) In secondo luogo, il Collegio, in considerazione della natura cosiddetta paralizzante del ricorso incidentale, volto a contestare l’esistenza dei requisiti di partecipazione del ricorrente principale, ritiene di doverlo scrutinare in via prioritaria.

Il ricorso incidentale afferma l’inesistenza in capo al ricorrente principale dei requisiti previsti dall’art. 2, lett. b, del bando, in quanto quest’ultimo non avrebbe posseduto né un titolo di dottorato di ricerca, né un’esperienza triennale di ricerca post laurea attinenti alla specifica attività richiesta in bando.

In particolare, il ricorrente principale, laureato in Ingegneria Aeronautica e dottore di ricerca in Ingegneria aerospaziale, non possiederebbe le nozioni necessarie per una corretta osservazione degli ecosistemi e non avrebbe, inoltre, svolto un dottorato di ricerca attinente alla specifica attività richiesta in bando, tenuto conto che la tematica di lavoro risultava essere “osservazione da aereo di ecosistemi terrestri”.

Quest’ultima, difatti, essendo attinente all’uso sostenibile delle risorse naturali necessitava di una preparazione specialistica nell’osservazione e nell’analisi e valutazione degli ecosistemi terrestri, seppure operata attraverso una piattaforma aerea, che non rientrerebbe tra i titoli di studio del ricorrente.

Allo stesso modo, l’attività di ricerca svolta post laurea, per quanto comportante esperienza di volo, sarebbe avulsa dalla necessaria attinenza alla ricerca scientifica sugli ecosistemi.

La censura risulta essere infondata.

La laurea in Ingegneria Aeronautica costituiva un titolo di studio pienamente idoneo alla partecipazione al concorso per lo specifico profilo in questione, secondo quanto espressamente previsto dall’Allegato A del bando.

I requisiti del dottorato di ricerca e dell’esperienza triennale di ricerca post laurea erano chiaramente alternativi e il ricorrente principale ha al suo attivo, come indicato chiaramente dalle attività riportate in curriculum e dimostrato dall’attestazione dell’ISAFOM (ovverosia proprio l’istituto per il quale è stato messo a concorso il posto di ricercatore), di aver svolto attività di osservazione aerea di ecosistemi terrestri (all. 17 dei documenti prodotti in concorso).

Il ricorso incidentale deve, quindi, essere rigettato.

3) Il ricorso principale si rivela fondato.

L’art. 2, lett. b, del bando richiedeva, come già indicato, in via alternativa un titolo di dottorato di ricerca o una esperienza triennale di ricerca post laurea attinenti alla specifica attività richiesta in bando.

Il profilo messo a concorso nel caso di specie era relativo all’Area Scientifica E2 Scienze dell’ambiente, riportava la “Linea strategica: Uso sostenibile delle risorse naturali” e come “Tematica di lavoro: osservazione da aereo di ecosistemi terrestri”.

Da ciò logicamente deriva che il dottorato di ricerca o l’esperienza triennale dovesse riguardare la specifica attività di osservazione da aereo degli ecosistemi terrestri, essendo l’attinenza allo svolgimento di osservazioni aeree requisito imprescindibile che i due titoli alternativi dovevano possedere.

Al riguardo, la difesa dell’Amministrazione ha dedotto che le previsioni del bando dovevano essere interpretate in senso ampio prendendo in esame, in modo complessivo, anche l’Area Scientifica (Scienza dell’Ambiente) e Linea strategica: Uso sostenibile delle risorse naturali, al fine di non limitare troppo i requisiti di partecipazione al concorso.

Il Collegio rileva, però, come il riferimento contenuto nella lex specialis della procedura concorsuale “all’attività richiesta dal Bando”, renda chiaro come il bando stesso abbia preso in esame, in sede di fissazione del requisito, la specifica posizione messa a concorso con le sue peculiari caratteristiche, tra cui rientra l’osservazione aerea, richiedendo che il titolo di partecipazione del dottorato o dell’attività di ricerca sia riferito a tale determinata attività.

La specificità del titolo richiesto rispetto al contenuto del particolare profilo messo a concorso è desumibile, peraltro, anche dalla scelta in sede di formulazione di bando di creare ben sessantacinque specifici profili, centrando la selezione concorsuale sulla ricerca di ben individuate posizioni, tarate su determinate peculiari attività e conoscenze, evidentemente rispondenti alle caratteristiche delle figure professionali che si andavano a ricercare, e non sulla ricerca di profili generici in un’area piuttosto vasta di materie.

Alla luce di quanto anzidetto appare fondata la censura secondo cui il primo e il secondo concorrente classificato dovevano essere esclusi in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2, lett. b,del bando.

Nessuno dei due concorrenti L V e Paul Di Tommasi, infatti, possedevano un dottorato di ricerca o avevano maturato una esperienza triennale di ricerca post laurea aventi attinenza con “l’osservazione da aereo” di ecosistemi terrestri, avendo entrambi conseguito il dottorato in “Biologia Applicata” e non avendo riportato nel loro curriculum alcuna attività di ricerca post laurea comportante attività relativa ad osservazione in volo.

Per le suesposte ragioni che assorbono ogni altro motivo il ricorso principale va accolto nei termini indicati e gli atti gravati conseguentemente annullati in parte qua.

4) Quanto alla domanda ex art. 116 c.p.a., formulata nel ricorso principale e relativa all’accesso agli atti, il Collegio rileva la sua ipotetica fondatezza, essendo la documentazione richiesta inerente alla procedura concorsuale e l’istanza di accesso volta alla tutela giurisdizionale degli interessi del ricorrente partecipante alla medesima procedura concorsuale.

In seguito all’accoglimento del ricorso principale, però, viene meno l’interesse di parte ricorrente all’accesso agli atti indicati.

La posizione soggettiva del ricorrente, in vista della cui tutela tale accesso era stato richiesto, si palesa, difatti, come pienamente soddisfatta dalla pronuncia di accoglimento per i motivi e nei termini indicati.

La stessa deve quindi essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5) Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Amministrazione resistente e vengono liquidate come da dispositivo, mentre per quanto riguarda il controinteressato costituito il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporne la compensazione, a causa della natura della causa e dell’estraneità di quest’ultimo all’illegittimità che ha determinato la decisione del giudizio.

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