TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2023-04-06, n. 202300215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2023-04-06, n. 202300215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300215
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 00112/2006 REG.RIC.

N. 00215/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2006, proposto da

Società Gerbe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giuseppe Tansella, in Ancona, corso Garibaldi, 16;

contro

Comune di Pesaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B e M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Galvani, in Ancona, Piazza della Repubblica 1;

nei confronti

Società Porta Cappuccina S.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
A.I.C.A.P. S.r.l., Arcovallato S.r.l., D.P.C. S.r.l., Immobiliare Ciemme Snc di Campanelli &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Ruggeri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Renato Cola, in Ancona, via De Bosis, 3;

per l'annullamento

dell’ordinanza n.1784/5.12.2005 notificata il 9.12.2005 con cui viene ingiunto di provvedere allo sgombero delle aree a destinazione di verde pubblico previa rimozione di recinzioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;

Visto l’atto di intervento ad opponendum ;

Visto l'art. 79, comma 2, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- va dichiarata l’interruzione del processo per due concomitanti ragioni.

Per un verso, l’interruzione va dichiarata ai sensi dell’art. 43 l.fall., visto che, come emerge dal deposito documentale effettuato in data 22 febbraio 2023, la società ricorrente è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro con sentenza n. 30/2021.

Per altro verso, l’interruzione va dichiarata ai sensi dell’art. 301 c.p.c. e dell’art. 79 c.p.a. (in terminis , si vedano l’ordinanza di questo Tribunale n. 137/2023 e l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3256/2023) e ciò in quanto, come risulta dalla comunicazione depositata in atti il 6 febbraio 2023, dei due difensori che assistevano il Comune di Pesaro uno è deceduto e l’altro è cessato dal rapporto di impiego con lo stesso Comune e non è dunque più abilitato ad esercitare lo ius postulandi per conto dell’amministrazione.

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