TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2009-11-13, n. 200900700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2009-11-13, n. 200900700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 200900700
Data del deposito : 13 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00830/2009 REG.RIC.

N. 00700/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00830/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 830 del 2009, proposto da:

JORG VON CRAUSHAAR,

rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bzi,

con domicilio eletto presso Domenico Bzi in Brescia, via Cadorna, 7;

contro

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO,
non costituito in giudizio;

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E PAES. PROVINCE DI BS,CR, MN,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato,
domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento del responsabile 3.6.2009 prot. 2692, concernente diniego di sanatoria e parere sfavorevole della soprintendenza, ed atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Bs,Cr, Mn;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

­ è in questione la legittimità di un muretto di recinzione e di una rete elettrosaldata posta su di essa attinti da diniego di sanatoria (e pregresso ordine di demolizione rimasto quiescente in attesa dell’esito della sanatoria),

­ nella relazione depositata il 23. 9. 2009 il Comune riferisce che sia il muretto di recinzione che la rete posta su di esso sono conformi alle norme di piano (non lo sarebbe stato il telo verde schermante apposto sulla recinzione, e poi rimosso),

­ il Comune non ha assentito la sanatoria perché si è rimesso al parere contrario della Soprintendenza del 23. 3. 2009 che ha però giudicato soltanto della originaria domanda di sanatoria (corredata del telo), e non di quella ulteriore depositata il 29. 4. 2009 che costituisce oggetto di questo giudizio,

­ ne consegue che il Comune avrebbe dovuto risollecitare il parere della Soprintendenza alla luce della nuova domanda di sanatoria, e questa avrebbe dovuto rivalutare il proprio giudizio di compatibilità dell’opera alla luce della sopravvenienza,

­ nelle more deve essere sospeso il provvedimento impugnato, con riespansione dell’effetto preclusivo alla demolizione che deriva dalla (rinnovata) pendenza della procedura amministrativa di sanatoria;

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