TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-01-24, n. 202200472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-01-24, n. 202200472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202200472
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00472/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03344/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2021, proposto da
D R A &
C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aversa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per la declaratoria

dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Aversa sull'istanza diffida del 28 giugno 2021 prot. n 31250.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente, titolare di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico nella struttura del “Mercato Ortofrutticolo” di Aversa, sita al Viale Europa, avendo dovuto cessare per un periodo prolungato l’attività a causa della chiusura dell’area disposta dal Gruppo N.A.S. di Caserta (viste le gravi carenze strutturali ed igienico sanitarie rilevate), ha avanzato all’amministrazione comunale, in data 28 giugno 2021, un’istanza con cui ha richiesto ogni indicazione necessaria a garantire l’attuazione e la prosecuzione del rapporto in essere tra le parti.

Più in particolare, con tale istanza ha diffidato l’Ente a fornire: a. l’indicazione dell’ubicazione del posteggio attribuitole in adempimento del contratto di concessione in essere;
b. le prescrizioni relative alle opere eventualmente da effettuarsi per avviare l’attività, a carico della stessa;
c. ogni altra indicazione utile alla sollecita attuazione del rapporto di concessione.

1.1. A fronte dello stato di inattività, ha di conseguenza proposto gravame avverso il silenzio serbato dalla PA e, in particolare, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

1.2. Si è costituita l’amministrazione comunale intimata, che ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della pretesa.

1.3. All’udienza del 19 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento.

2.1. In punto di fatto va chiarito, ai fini della valutazione dell’insorgenza in capo all’amministrazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza del privato, che il Consiglio Comunale, con deliberazione del n. 22 del 24.05.2021, ha emesso uno specifico atto d’indirizzo per il Direttore del Mercato, invitandolo, sul presupposto dell’avvenuta esecuzione di lavori sulle parti comuni e della conseguente “ revoca della sospensione delle attività commercio all’ingrosso del mercato ortofrutticolo limitatamente alle parti in comune di competenza del Comune di Aversa per un’area di mq. 9700 confinante con via E. Caruso e comprendente n. 25 stand ”, a provvedere, non oltre il termine di trenta giorni, a individuare quali fossero i soggetti aventi diritto ad occupare gli stands e, quindi, anche ad eseguire gli ulteriori lavori prescritti per consentire la ripresa della loro attività al pubblico, valutando – inoltre – quali operatori fossero in regola con le concessioni, anche ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Mercato.

2.2. Rispetto a tali indicazione, il dirigente, sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili, ha provveduto a regolarizzare solo una parte del mercato ortofrutticolo (come, evidentemente, possibile in forza dei parziali lavori eseguiti), consentendo solo ad alcuni titolari di stands in concessione (fra cui non vi è la società ricorrente) di esercitare l’attività commerciale.

2.3. Su questi presupposti, le prescrizioni impartite dal Consiglio comunale, non essendo dotate del carattere di specificità, né di quello di esaustività, appaiono del tutto inidonee a fondare uno specifico obbligo giuridico a provvedere nel senso auspicato dal privato: la riapertura integrale del mercato ortofrutticolo risulta, infatti, collegata alla effettuazione di – ulteriori - lavori pubblici (volti al risanamento delle aree mercatali), nonché ad una complessiva ricognizione della posizione dei titolari di concessione.

In questa prospettiva le due note a firma del dirigente tecnico del Comune di Aversa (la nota 37865/2021 del 05.08.2021 e la successiva nota di riscontro prot. n. 5075-PM del 21.10.2021) costituiscono una risposta in grado di elidere l’inerzia lamentata in questa sede, posto che il dirigente ha evidenziato che il capannone “D” (ove sono ubicati gli stand assegnati alla società ricorrente) non è stato ancora interessato dai lavori di adeguamento igienico-sanitari, pur facendo salve in proposito le successive scelte politico-amministrative dell’Amministrazione (presumibilmente legate all’utilizzo delle disponibilità finanziarie dell’ente).

2.4. Per un verso, dunque, l’inerzia procedimentale non risulta sussistente, avendo l’amministrazione fornito una risposta all’istanza del privato;
per altro verso, ove la diffida debba essere intesa, come sembra evocare la difesa della società ricorrente, quale stimolo ad una celere esecuzione dei lavori pubblici occorrenti per riattivare la concessione in uso, si deve osservare che tale domanda attiene ad un’attività che costituisce estrinsecazione del potere di programmazione ed organizzazione in ambito politico-amministrativo, la cui natura ampiamente discrezionale conduce ad escludere, consideratane la natura, l’insorgere di posizioni di legittima aspettativa in capo ai beneficiari;
pertanto deve escludersi che l’aspirazione alla riapertura integrale del marcato ortofrutticolo sia suscettibile di tutela mediante il rito del silenzio, qui instaurato, potendo trovare le (legittime) doglianze della società soltanto una risposta all’interno del rapporto di concessione (ad esempio mediante la richiesta di proroga della stessa per tutto il periodo in cui la società non ha potuto operare).

Sotto tale profilo, va infatti segnalato che “ con la procedura ex artt. 31 e 117, c.p.a. sono tutelabili unicamente pretese che: a) rientrino nell'ambito della giurisdizione amministrativa, nel senso che le controversie sull'assetto di interessi regolato dal mancato diniego espresso rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo;
b) siano giustiziabili, nel senso che sia ravvisabile un dovere della Pubblica amministrazione di provvedere
” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2751 del 2017).

Nel caso in esame, difetta il secondo requisito (indicato sub b), in quanto non può essere ravvisato in capo al Comune un obbligo di determinarsi in merito alla richiesta formulata dai ricorrenti, con la conseguenza che la loro pretesa non risulta giustiziabile in questa sede. Va infatti ribadito che tale obbligo non può essere testualmente desunto dalla posizione, pur qualificata, di titolare della concessione di uno spazio mercatale, poiché la programmazione dei lavori pubblici risponde a canoni di discrezionalità politica (legati anche a scelte sull’allocazione delle risorse finanziarie disponibili), rispetto a cui non possono ipotizzarsi vincoli idonei a dare corso alla richiesta oggetto della domanda della società ricorrente.

Né analogo obbligo potrebbe scaturire dalle ragioni di giustizia e di equità genericamente invocate nel ricorso, nel cui contesto non risulta individuabile un precipuo dovere di provvedere con immediatezza (o comunque sollecitamente) alla messa in esercizio di un’opera di pubblico interesse.

L’amministrazione comunale, pertanto, non è tenuta a provvedere in tal senso, risultando esente, per le considerazioni sin qui esposte, dall’obbligo di attivare i propri poteri di organizzazione nel senso auspicato dalla ricorrente.

2.5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, mentre la peculiarità della fattispecie e la tempistica dei riscontri forniti dall’amministrazione giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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