TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-01-24, n. 202200472
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 00472/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03344/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2021, proposto da
D R A & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per la declaratoria
dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Aversa sull'istanza diffida del 28 giugno 2021 prot. n 31250.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, titolare di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico nella struttura del “Mercato Ortofrutticolo” di Aversa, sita al Viale Europa, avendo dovuto cessare per un periodo prolungato l’attività a causa della chiusura dell’area disposta dal Gruppo N.A.S. di Caserta (viste le gravi carenze strutturali ed igienico sanitarie rilevate), ha avanzato all’amministrazione comunale, in data 28 giugno 2021, un’istanza con cui ha richiesto ogni indicazione necessaria a garantire l’attuazione e la prosecuzione del rapporto in essere tra le parti.
Più in particolare, con tale istanza ha diffidato l’Ente a fornire: a. l’indicazione dell’ubicazione del posteggio attribuitole in adempimento del contratto di concessione in essere; b. le prescrizioni relative alle opere eventualmente da effettuarsi per avviare l’attività, a carico della stessa; c. ogni altra indicazione utile alla sollecita attuazione del rapporto di concessione.
1.1. A fronte dello stato di inattività, ha di conseguenza proposto gravame avverso il silenzio serbato dalla PA e, in particolare, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
1.2. Si è costituita l’amministrazione comunale intimata, che ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della pretesa.
1.3. All’udienza del 19 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento.
2.1.