TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2019-07-05, n. 201900241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2019-07-05, n. 201900241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900241
Data del deposito : 5 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2019

N. 00750/2019 REG.RIC.

N. 00241/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00750/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 750 del 2019, proposto da Hill-Rom s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. D T, con studio in Reggio Emilia e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D L e M G, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M D L in Bari alla piazza Giulio Cesare n. 11;

nei confronti

- D M s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

- Givas s.r.l., Pam Mobility s.r.l., Malvestio s.p.a., Vernipoll s.r.l., F.A.S.E. s.r.l., non costituite in giudizio;

- Malvestio s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. T F, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari n. 607 del 2.5.2019 di “Aggiudicazione della fornitura di n. 35 barelle letto per la nuova area gialla e di allettamento in reparto, da destinarsi all’U.O. di Medicina d'Accettazione d'Urgenza”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) , del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Importo complessivo a base di gara € 105.000,00 I.V.A. esclusa. - Lotto n. 1, comunicata il giorno 9.5.2019;

b) della nota dell’Azienda ospedaliera prot. n. 31490 del 9.4.2019, recante il parere tecnico espresso da parte dell’Ingegneria Clinica Aziendale sulla barella offerta da D M s.r.l.;

c) della nota dell’Azienda ospedaliera prot. n. 30962 del 9.4.2019 di richiesta del parere di conformità della barella offerta da D M s.r.l, non cognita e per la quale si fa riserva di motivi aggiunti;

d) della determina dirigenziale n. 253 del 9.4.2019, con cui è stata disposta l’ammissione in gara di tutti i concorrenti;

e) dello schema riepilogativo delle attività di esame delle offerte per la R.d.O. n. 225411;

f) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso del disciplinare di gara e del capitolato tecnico;

g) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso dei chiarimenti resi in data 1.4.2019;

h) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso della deliberazione del Direttore generale n. 426 del 18.3.2019 di rettifica e proroga dei termini della delibera a contrarre del D.G. n. 314/2019;

i) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso della deliberazione del Direttore generale n. 314/2019;

l) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni

quindi

per la dichiarazione d’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dalle illegittime condotte dell’Amministrazione e per il subentro immediato, anche in via cautelare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di D M s.r.l. e di Malvestio s.p.a e dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. D T, avv. V A P, su delega degli avv.ti M G e M D L, e avv. T F e avv. Fabrizio Cecinato;

Rilevato che l’impugnativa concerne la procedura di gara per la fornitura di n. 35 barelle-letto per la nuova area gialla di allettamento da destinarsi all’Unità operativa di medicina e chirurgia di accettazione d’urgenza, alla quale hanno preso parte undici operatori economici;

Rilevato che la ricorrente società Hill-Rom s.p.a. si è collocata al settimo posto;

Considerato che la ricorrente contesta la conformità delle barelle proposte dalle società concorrenti che la precedono in graduatoria, deducendo varie difformità delle stesse rispetto al capitolato tecnico, e adducendo la sussistenza per taluni concorrenti di vizi inerenti alla loro ammissione;

Constatato che, con nota di servizio, l’ingegnere clinico, il Dirigente U.O ingegneria clinica e manutenzione apparecchiature e il Direttore della U.O. medicina e chirurgia hanno congiuntamente attestato che le barelle fornite dall’aggiudicataria D M s.r.l. sono rispondenti alle specifiche tecniche;

Ritenuto – sulla base della delibazione propria della fase cautelare – che i vizi dedotti non appaiono sussistere, in quanto dall’esame delle specifiche tecniche non emergono le caratteristiche ulteriori che la parte ricorrente pone a fondamento della propria impugnativa, traendole dalle caratteristiche minime sinteticamente individuate nell’allegato al capitolato;
né le vicende processuali nelle quali sono incorse talune delle società offerenti sembrano dimostrarne alcuna carenza dei requisiti di ammissione, come previsti dalla disciplina vigente;

Ritenuto inoltre che i vizi di illegittimità denunciati non trovino sufficiente riscontro probatorio, attesa anche la collocazione in graduatoria della società ricorrente non prossima alla società aggiudicataria, e che comunque, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, vada data prevalenza all’interesse pubblico al celere avvio del nuovo reparto ospedaliero;

L’istanza cautelare non è suscettibile di accoglimento, con condanna alla refusione delle spese come liquidate in dispositivo.

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