TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-02-13, n. 202300381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-02-13, n. 202300381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300381
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00381/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00718/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Istituti Clinici Zucchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G C, M S C e F B ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6;



contro

- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M E M e S G ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti

- Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Monza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 52 in data 28 dicembre 2017), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”: i - nelle parti in cui, richiamando la D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016: a) prevede la determinazione del budget (sia di ricovero, sia ambulatoriale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente; b) stabilisce una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni relative alla “branca laboratorio analisi” erogate tra il 97% ed il 103% del finanziato dell’anno precedente; c) stabilisce una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; ii – nelle ulteriori parti in cui: d) stabilisce l’applicazione di un tetto regionale quanto al rimborso dei farmaci rendicontati con “file F” ; e) dispone la corresponsione di acconti pari all’80% relativamente alla produzione per cittadini extraregione, anche qualora si tratti di prestazioni di “alta complessità” o erogate da strutture riconosciute I.R.C.C.S.; f) prevede che, per quanto riguarda le prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari (STP – onere 9), “non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia”; g) impone il rispetto di limiti trimestrali di budget quanto alle prestazioni di ADI e di UPC-DOM; h) prevede che i contratti con le AA.TT.SS. debbano contenere clausola di piena e incondizionata accettazione delle regole di sistema e vieta l’apposizione di riserve in sede di sottoscrizione del contratto con l’A.T.S.; i) destina “fino a 141 milioni di Euro ad un Fondo di riserva da destinare ai rinnovi contrattuali …”, riservando detta integrazione esclusivamente al settore pubblico;

- nonché, per quanto occorrer possa, della D.G.R. n. IX/4334 datata 26 ottobre 2012, nella parte in cui introduce un limite massimo regionale al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”;

- delle delibere (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. della Brianza di approvazione del “Contratto integrativo” per le prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale relativo al primo quadrimestre 2018, del “Contratto provvisorio anno 2018” per le prestazioni di assistenza domiciliare integrata e del “Contratto provvisorio anno 2018” per le prestazioni UPC-DOM, nelle parti in cui richiamano e fanno applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l’anno di competenza;

- del “Contratto integrativo” per le prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale relativo al primo quadrimestre 2018 sottoscritto dalla ricorrente con riserva in data 25 gennaio 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l’anno di competenza, nonché quanto alla disposizione di cui all’art. 2, nella misura in cui considera le tariffe in vigore adeguate a coprire anche gli aumenti del costo del personale derivanti dai contratti di lavoro ancora in corso di rinnovo;

- del “Contratto provvisorio anno 2018” per le prestazioni di assistenza domiciliare integrata sottoscritto con riserva dalla ricorrente in data 31 gennaio 2018 e del “Contratto provvisorio anno 2018” per le prestazioni di UPC-DOM sottoscritto con riserva dalla ricorrente in data 31 gennaio 2018, nelle parti in cui richiamano e fanno applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l’anno di competenza;

- nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva a gennaio 2018 con la A.T.S. della Brianza, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il presente ricorso, nonché quanto alla suddetta disposizione di cui di cui all’art. 2 del “Contratto integrativo” per le prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale relativo al primo quadrimestre 2018;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/125 in data 14 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 20 del 17 maggio 2018), nelle parti in cui: a) determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse da assegnare per tale attività; b) conferma la disposizione di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 in ordine alla assegnazione ai singoli gestori di attività di assistenza domiciliare integrata (ADI) e di UPC-DOM di un budget annuale suddiviso in quattro trimestri;

- della delibera (i cui estremi non sono noti) della A.T.S. di approvazione della “Appendice al contratto integrativo” per l’anno 2018 e della medesima “Appendice al contratto Integrativo” per l’anno 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018, nonché quanto alla disposizione contrattuale di cui all’art. 2, ultimo comma;

- delle delibere (i cui estremi non sono noti) della A.T.S. di approvazione del “Contratto Definitivo Anno 2018” relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e del “Contratto Definitivo Anno 2018” relativo alle prestazioni di UPC-DOM e dei medesimi “Contratto Definitivo Anno 2018” relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e “Contratto Definitivo Anno 2018” relativo alle prestazioni di UPC-DOM, nelle parti in cui: a) richiamano e fanno applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo; b) assegnano alla ricorrente un budget per dette prestazioni suddividendolo in quattro trimestri, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018;

- della circolare della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2018.0016345 in data 18 maggio 2018, nella parte in cui fornisce le modalità di declinazione del budget annuale nel budget trimestrale relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di UPC-DOM;

- nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva nel mese di maggio 2018 con la A.T.S. della Brianza, nelle parti che: i) risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il ricorso introduttivo; ii) riducono la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018, iii) assegnano alla ricorrente un budget per le prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di UPC-DOM suddividendolo in quattro trimestri, facendo

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