TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-08-09, n. 202205330
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Pubblicato il 09/08/2022
N. 05330/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03728/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3728 del 2016, proposto da
e-distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Michelangelo Schipa n. 115;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
per l’annullamento
- del regolamento del Comune di Giugliano in Campania per il rilascio di autorizzazione alla temporanea manomissione del suolo pubblico e per il successivo ripristino della piena funzionalità dello stesso, approvato il 4 aprile 2016;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali la delibera consiliare n. 13 del 4 aprile 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La e-distribuzione s.p.a., società nata dal conferimento da parte di Enel s.p.a. delle attività e dei rapporti relativi alla distribuzione dell’energia elettrica (e che, pertanto, si occupa anche degli interventi di posa e manutenzione delle condutture), impugna il “ Regolamento comunale per il rilascio di autorizzazione alla temporanea manomissione del suolo pubblico e per il successivo ripristino della piena funzionalità dello stesso ”, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 4 aprile 2016, avendo ricevuto dal Comune di Giugliano in Campania, in data 3 giugno 2016, la nota con la quale “ si invitano gli Enti in indirizzo a ripresentare le richieste effettuate successivamente alla data del 04/04/2016, secondo le nuove norme procedurali di cui al suddetto regolamento ”.
La ricorrente contesta, in particolare, gli articoli 29 e 30 del Regolamento, nella parte in cui vi si prevede “ un rimborso che compensi l’aggravio delle spese di manutenzione ” (pagina 4 del ricorso), prescindendo dall’accertamento concreto degli oneri effettivamente occorrenti per il ripristino.
Avverso tali previsioni regolamentari, la ricorrente muove le seguenti censure:
1) violazione della riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione;violazione dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in cui prevedeva che il canone “ può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori ” (l’articolo è stato poi abrogato e sostituito dall’articolo 1, comma 824 della legge n. 160 del 2019, di analogo tenore);violazione dell’articolo 10 della legge n. 166 del 2002, nella parte in cui prevede che “ il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all’erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture ”;
2) violazione dei principi di semplificazione, trasparenza, giusto procedimento, dell’obbligo di motivazione e delle garanzie di partecipazione procedimentale, di cui alla legge n. 241 del 1990.
Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in resistenza.
All’udienza pubblica del 29 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Per quanto d’interesse in questa sede, l’articolo 30 ( Oneri specifici per interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione ) del Regolamento impugnato prevede che:
“ 1. L’apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d’arte, provocano comunque un degrado del "corpo stradale" che comporta per l’Amministrazione Comunale un aggravio nelle spese di manutenzione.
2. Quando lo scavo viene eseguito su opere di cui all’art. 29 del presente regolamento [vale a dire su opere di recente realizzazione o ristrutturazione] , il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento all’Amministrazione Comunale di un rimborso che compensi l’aggravio delle spese di manutenzione. La somma da versare a tale titolo è da intendersi dunque quale risarcimento del danno – forfetario ed anticipato – per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell’intervento autorizzato ” .
Gli importi dovuti sono stabiliti nella seconda parte del comma 2 dello stesso articolo in misura fissa per metro lineare, per ciascuna tipologia di pavimentazione stradale di cui all’articolo 29.
La norma dispone altresì che:
“ 3. Il versamento del "corrispettivo" come sopra determinato dovrà essere eseguito prima del rilascio dell’autorizzazione;per interventi che determinano una lunghezza di scavo inferiore a ml. 1,00, il corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima inderogabile non inferiore a ml. 1,00. Il corrispettivo sopra determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti. Gli importi di cui sopra saranno rivalutati ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2016, assumendo a riguardo come dato di riferimento l’incremento ISTAT "costo della vita per famiglie di operai e impiegati". In ogni caso, il versamento del predetto "corrispettivo" non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dall’Amministrazione Comunale.
4. Le somme cosi incamerate dall’Ente saranno vincolate esclusivamente alla manutenzione delle strade ”.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha più volte rilevato come il testo dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (ora articolo 54) fosse univoco nel disporre che “ le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ”;ne deriva che “ non può essere subordinato il rilascio dell’autorizzazione al pagamento di altri importi, né può essere imposto un pagamento sulla base di determinazioni unilaterali ”, ancorché aventi natura regolamentare.
Ciò non preclude all’Amministrazione la facoltà “ di chiedere, ex post, al gestore il pagamento dell’importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di realizzare ”;tuttavia, le disposizioni regolamentari non possono “forfetizzare” l’indennizzo spettante al Comune “ fuori da ogni logica di corrispondenza rispetto ad eventuali pregiudizi che l’infrastruttura viaria pubblica possa aver conseguito per effetto dello scavo: venendo, per l’effetto, a configurarsi l’imposizione di un vero e proprio onere aggiuntivo, a carico dell’operatore, la cui quantificazione viene ad essere svincolata da alcuna sinallagmaticità rispetto alle spese sostenute dall’Amministrazione per il ripristino ” (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 4521 del 2020;in termini, Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 459 del 2021). I giudici amministrativi hanno ulteriormente precisato che “ anche se si convenisse con l’affermazione della natura non tributaria della prestazione, quindi si prescindesse dalla dedotta violazione dell’art. 23 della Costituzione, essa sarebbe comunque qualificabile, e va qualificata, come prestazione patrimoniale imposta, dal momento che gli obblighi pecuniari contestati derivano non già da un titolo civilistico, bensì da una determinazione adottata unilateralmente dall’amministrazione, perciò illegittima ” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2935 del 2019).
In adesione a questo costante indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, nel senso di dichiarare l’illegittimità dell’articolo 30 dell’impugnato Regolamento, assorbita ogni ulteriore censura.
La peculiarità della materia e la natura degli interessi coinvolti sorreggono, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.