TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-05-27, n. 202106262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-05-27, n. 202106262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106262
Data del deposito : 27 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2021

N. 06262/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03124/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2004, proposto da
V M, Azienda Agricola Villafranca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati L F, V V, con domicilio eletto presso lo studio V V in Roma, viale Mazzini, 11 Sc.H Int.3;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G P, Mliano Sieni, con domicilio eletto presso lo studio Mliano Sieni in Roma, via 4 Novembre, 119/A;
Comune di Ariccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Loria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Luca Gaurico, 257;

nei confronti

Cianfanelli Vincenzo, Soc Falida Immobiliare 89 A.R.l.. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

degli atti di adozione ed approvazione del PRUSST "Latium Vetus" limitatamente alle aree dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provincia di Roma e di Comune di Ariccia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 aprile 2021 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che con atto depositato al fascicolo di causa in data 10 febbraio 2021, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, avendo ceduto in via bonaria le aree all’Amministrazione, in ragione dell’intervenuta approvazione del Programma Integrato via Nettunense” (Delibera C.C. n. 5 del 18.3.2013) con modificazione della porzione di aree interessate dall’esproprio, ed individuazione delle opere infrastrutturali interessanti una ridotta porzione delle aree del ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente e – in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo - dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a., non senza rilevare che la risalenza al 2013 della causa che ha determinato la carenza di interesse e la sua mancata tempestiva comunicazione, ha determinato l’inutile fissazione in udienza e la pendenza pluridecennale del ricorso, ormai non sorretto da tempo da alcun interesse, con conseguente pregiudizio al razionale svolgimento ed organizzazione dell’attività giurisdizionale, ed ingiustificata realizzazione, in parte, dei presupposti per la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo.

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