TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-14, n. 202300630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-14, n. 202300630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300630
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 00630/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00641/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L A C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7 (Nexima - Società tra Avvocati);

contro

Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba, n. 47/Z;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento



1. dell’ordinanza della Sindaca del Comune di Altamura del 23 marzo 2022, -OMISSIS-, trasmessa con p.e.c. del 23 marzo 2022, con cui si ordina anche alla Curatela Fallimentare della -OMISSIS- di porre in essere le misure di prevenzione e messa in sicurezza della discarica per rifiuti urbani “Le Lamie” di Altamura, di proprietà della fallita -OMISSIS-, nonché nella parte in cui si avvertono i destinatari che l’ente si riserva di procedere anche nei confronti della curatela per la “ripetizione degli oneri sostenuti per le attività eseguite e in corso di esecuzione in via sostitutiva al soggetto” ritenuto “inadempiente” all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-;



2. di ogni altro atto, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato ovvero conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La Curatela del Fallimento della -OMISSIS- ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- l’ordinanza della Sindaca del comune di Altamura del 23 marzo 2022, -OMISSIS-, trasmessa con p.e.c. del 23 marzo 2022, con cui è stato ingiunto anche alla Curatela fallimentare della -OMISSIS- di porre in essere le misure di prevenzione e messa in sicurezza della discarica per rifiuti urbani “Le Lamie” di Altamura, di proprietà della fallita -OMISSIS-, nonché nella parte in cui si avvertono i destinatari che l’ente si riserva di procedere anche nei confronti della Curatela per la “ripetizione degli oneri sostenuti per le attività eseguite e in corso di esecuzione in via sostitutiva al soggetto” ritenuto “inadempiente” all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-;

- ogni altro atto, anche non noto e, qualora esistente, comunque connesso, preordinato ovvero conseguente.

L’ordinanza ha intimato ai destinatari <<
di porre in essere “ad horas”, con effetto immediato e con il carattere dell’urgenza, le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza dei luoghi, in riferimento alla discarica per rifiuti urbani sita in agro di Altamura in località “Le Lamie”, individuabile in catasto al foglio di mappa n-OMISSIS-, part-OMISSIS- (ente urbano della superficie di ha 12.19.57), di proprietà della società -OMISSIS-, assegnando specifica priorità alle seguenti azioni ulteriori rispetto all’intervento avviato e svolto dal Comune di Altamura, in via sostitutiva al soggetto inadempiente all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-:



1. rilievo dei livelli di percolato dai pozzi di raccolta e successiva estrazione al fine di portare al minimo il battente idraulico del percolato;



2. estrazione forzata del biogas e gestione della torcia di combustione installata;



3. verifica e controllo dell’integrità della recinzione della discarica al fine di impedire l’accesso;



4. sfalcio delle erbe infestanti sul corpo dei rifiuti, al fine di evitare eventuali incendi che potrebbero danneggiare il telo in HDPE;



5. riparazione di eventuali discontinuità nel telo in HDPE e regimentazione delle acque meteoriche al fine di minimizzare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche e ridurre la formazione di percolato;



6. gestione e contenimento dei fenomeni di trasudazione di percolato lungo la scarpata di confine del lotto 4, posta a sud-est, e in corrispondenza del margine sud-ovest del lotto 5, prevedendo specifici interventi di impermeabilizzazione di tali superfici al fine di arginare le fuoriuscite di percolato, che sono oggi raccolte nella vasca presente sul lato sud dell’impianto e gestite come rifiuto;

nonché tutte le indagini necessarie al fine di verificare lo stato di qualità ambientale complessivo del sito e porre in essere, in presenza di una potenziale contaminazione, le conseguenti azioni di ripristino per contrastare la minaccia per la salute e/o l’ambiente, il tutto in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e comunque innanzi richiamate. Resta inteso che, in considerazione del sequestro delle aree, i soggetti responsabili dovranno preventivamente chiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione all’accesso al sito per dare seguito alla presente ordinanza e che le attività dovranno essere eseguite in modo tale da non interferire né entrare in contrasto con gli interventi già avviati dal Comune di Altamura in via sostitutiva, per l’inadempimento all’ordinanza n-OMISSIS- del 07.05.2020 da parte degli obbligati>>;

- avvertendo altresì che, “ qualora i responsabili non provvedano direttamente agli adempimenti disposti avviando gli interventi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di gg. 15 (quindici) dal ricevimento della presente, gli interventi saranno eseguiti in via sostitutiva dal Comune di Altamura e/o Enti competenti, in danno dei soggetti responsabili con recupero delle somme;

- che il Comune di Altamura si riserva di procedere alla ripetizione degli oneri sostenuti per le attività eseguite e in corso di esecuzione in via sostitutiva al soggetto inadempiente all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, anche nei confronti dei soggetti destinatari della presente ordinanza ”.

1.1 - I fatti storici che sono alla base della suddetta ordinanza sono sostanzialmente pacifici e risultano dal suo contenuto (si veda pure in proposito la sentenza del Consiglio di Stato 8 giugno 2021, n. -OMISSIS-, di cui al prosieguo).

Più in particolare, la discarica è di proprietà della -OMISSIS- (dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza 8 ottobre 2018, n-OMISSIS-) ed è sempre stata gestita dalla medesima sulla base dell’autorizzazione regionale datata 30 settembre 1987, n. -OMISSIS-, con prestazioni a favore del bacino di utenza denominato “-OMISSIS-”.

La Società ha operato in questo modo fino al 2007, allorquando è stato disposto l’avvio della fase di chiusura con ordinanza del Commissario delegato n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2007, con termine per il completamento al 31 dicembre 2007, poi prorogato di ulteriori tre mesi (e cioè fino al 31 marzo 2008) in forza dell’ordinanza della provincia di Bari n. -OMISSIS- del 27 dicembre 2007 “al fine del necessario raggiungimento del profilo complessivo finale”.

La cessazione dei conferimenti ha determinato l’obbligo, in capo al gestore del sito, di avviare le procedure di chiusura finale e di attuare la fase della post gestione secondo quanto disposto dalla normativa in materia (decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).

La Società proprietaria dell’impianto non ha ottemperato ai suddetti obblighi, nonostante i solleciti della Provincia, poi Città metropolitana, di Bari.

In seguito, sul sito della discarica sono stati compiuti più sopralluoghi su iniziativa della Curatela fallimentare e dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico - NOE.

I sopralluoghi hanno riscontrato una situazione di sostanziale abbandono del sito.

È stato di poi avviato un procedimento penale nei confronti degli amministratori della società (n. -OMISSIS- R.G.N.R. Procura della Repubblica di Bari) e si è pure provveduto a disporre il sequestro preventivo dell’impianto (con decreto del GIP del Tribunale di Bari del 22 novembre 2019).

Nel frattempo, la Curatela fallimentare ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 104- ter , comma 8, della legge fallimentare (per il quale “Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore” ) e in data 26 luglio 2019 ha formalmente riconsegnato le chiavi dell’impianto all’amministratore della società, signor -OMISSIS-.

Il successivo 5 dicembre 2019, presso gli uffici regionali, si è tenuto un incontro all’esito del quale la regione Puglia, considerati “ i superamenti rilevati nelle acque di falda nei pozzi a valle idrogeologica” e lo “ stato di abbandono generale dell’impianto ”, ha suggerito di emanare un’ordinanza sindacale di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267.

Il comune di Altamura, ha quindi adottato, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, l’ordinanza contingibile e urgente n-OMISSIS- del 7 maggio 2020, con cui si è ingiunto alla società -OMISSIS- e ai soci di porre in essere con effetto immediato e con carattere di urgenza le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza dei luoghi, nonché le attività di post gestione della discarica;
detto provvedimento è stato gravato dai soci della società fallita e, separatamente, dalla stessa Società innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, che, con le sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, ha respinto entrambi i ricorsi;
in sede d’appello, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza dell’8 giugno 2021, n. -OMISSIS-, previa reiezione del quarto motivo, ha accolto il terzo motivo dell’appello proposto dai soci e con la sentenza dell’8 giugno 2021, n. -OMISSIS-, ha respinto l’appello proposto dalla -OMISSIS-;
in particolare, richiamati i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. -OMISSIS-), ha ritenuto che anche la Curatela dovesse considerarsi obbligata a porre in essere tutte le misure necessarie per la salvaguardia ambientale della discarica (si veda infra ).

Indi il comune di Altamura ha adottato, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, l’ordinanza contingibile e urgente -OMISSIS- del 23 marzo 2022, oggetto dell’odierna impugnazione, che viene affidata alle seguenti censure, così rubricate:

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