TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202400464
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Pubblicato il 27/05/2024
N. 00464/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2022, proposto da D C, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A I e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16 dicembre 2022 il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza, ha agito in giudizio per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti, ai sensi dell’art. 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 legge 7 ottobre 1990 n. 232.
2. Il ricorrente espone di essere cessato dal servizio “a domanda”, dopo 41 anni e 10 mesi di servizio e dopo più di 56 anni di età e di avere pertanto diritto a beneficiare dei sei scatti stipendiali nella determinazione della misura del trattamento di fine servizio.
3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza del requisito soggettivo in capo al ricorrente, che non appartiene alla Polizia di Stato, unico Corpo cui sarebbe riservato il trattamento richiesto attraverso il presente giudizio, e infine per intervenuta decadenza, mentre, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
4. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 e art. 6 bis d.l. 387/1987.
6. Il motivo è fondato.
7. Si osserva che l’oggetto dell’odierno giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
8. Vengono all’esame le seguenti disposizioni:
- l'art. 6- bis d.l. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), così come modificato dall'art. 21 legge n. 232/1990, che - per quanto d'interesse - prevede: " 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile [...] ";
- l'art. 1, co. 15 -bis , del d.l. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), così come modificato dall'art. 11, co. 1 legge n. 231/1990, che stabilisce: " 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ";
- l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che - per quanto d'interesse - prevede: "