TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-03, n. 202311076
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02513/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2021, proposto da
Comune di Renon, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, F S, E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati J S, R V G, P G, L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Terna – Rete Italia Societa per Azioni, Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati E Buson, Edoardo Giardino, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Edoardo Giardino in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Nr. 1089 dd. 29.12.2020, avente il seguente oggetto “Piano di riassetto rete elettrica in Val di Isarco per connessione BBT – Presa di posizione sullo studio di fattibilità ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17” e dello studio di fattibilità dd. 30.06.2020 (doc.ti 1 e 2);
2) del parere favorevole del comitato ambientale n. 8/2020 dd. 23.12.2020 (seduta del 25.11.2020) (doc. 3);
3) della relazione dd. 17.11.2020 dell'ufficio valutazioni ambientali sullo studio di fattibilità per il piano di riassetto rete in Val di Isarco (doc. 4);
4) nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente indicato o non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano e di Terna – Rete Italia Societa per Azioni e di Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 25 febbraio 2021 e depositato il successivo 3 marzo 2021, il Comune in epigrafe individuato ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano nr. 1089 dd. 29.12.2020, recante la presa di posizione sullo studio di fattibilità relativo al progetto, elaborato da Terna S.p.A., avente ad oggetto il piano di riassetto della rete elettrica in Val di Isarco per connessione BBT (funzionale all’esigenza di potenziamento dell’alimentazione elettrica della direttrice ferroviaria lungo l’asse del Brennero) ai sensi dell’art. 24 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, unitamente al parere favorevole del comitato ambientale n. 8/2020 (includente l’indicazione di alcune prescrizioni) e agli ulteriori atti connessi.
1.1. Esponeva parte ricorrente che la Provincia medesima, al fine di rendere il prescritto parere ovvero la previa intesa per i progetti di competenza statale soggetti a VIA (ai sensi dell’art. 24 della legge provinciale di Bolzano n. 17/2017 e delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e di opere pubbliche), aveva proposto di avviare un procedimento di valutazione basato sullo studio di fattibilità del piano allo scopo di garantire la massima partecipazione al processo decisionale da parte degli abitanti dei comuni interessati e degli uffici provinciali in materia ambientale.
Riferiva che il suddetto studio di fattibilità di cui al d.d. 30 giugno 2020 (parimenti gravato) era stato pubblicato in analogia ad una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per 60 giorni, con possibilità per i cittadini e i comuni interessati di presentare ulteriori osservazioni e/o proposte; specificava inoltre che Terna S.p.A. aveva fornito le proprie controdeduzioni sulle singole osservazioni e/o proposte pervenute, esprimendosi altresì sulla fattibilità tecnica di ciascuna proposta.
Esponeva che, preliminarmente alla sottoposizione a VAS provinciale del medesimo studio di fattibilità, erano stati condotti una serie di incontri e/o giornate informative con i comuni e le popolazioni interessate, con il dichiarato obiettivo di realizzare una progettazione “partecipata” già in una fase anteriore alla valutazione ambientale strategica provinciale.
Riferiva infine che la delibera gravata recava l’approvazione ad opera della Provincia autonoma di Bolzano – all’esito del procedimento espletato – dello studio di fattibilità alle condizioni imposte dal Comitato ambientale.
2. Il Comune odierno ricorrente, assumendo come la gravata delibera abbia